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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 50047/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che gli atti siano restituiti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Marsala - che, a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio del 02/03/2023, stava procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) - disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero della Procura della Repubblica di Marsala perché procedesse «nelle forme dell'udienza preliminare», sull'assunto che, per il predetto reato, fosse appunto necessaria tale udienza.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Marsala, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, in quanto, posto che l'art. 550 cod. proc. pen. prevede che, quando si tratti del menzionato reato di truffa aggravata, l'azione penale debba essere esercitata con la citazione diretta a giudizio, la stessa ordinanza determinerebbe un'insuperabile stasi del processo, «stante l'impossibilità per il Pubblico Ministero di reiterare il medesimo decreto di citazione diretta erroneamente dichiarato nullo dal Decidente e, al contempo, di procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione a titolo di reato per cui si procede». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

L'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta, tra gli altri, del reato previsto dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., e, quindi, anche quando si tratta del reato di truffa commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., il quale reato è infatti indicato, al n. 2-bis), nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen.

La menzionata novella legislativa, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022), sulla base del principio tempus regit actum, è applicabile ratione temporis al caso di specie, tenuto conto che il decreto di citazione diretta a giudizio fu emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala il 2 marzo 2023.

Ne consegue che del tutto correttamente l'azione penale era stata esercitata da detto pubblico ministero nelle forme della citazione diretta a giudizio.

Ciò detto, la Corte di cassazione ha chiarito che è abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina un'insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277638-01).2.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che gli atti siano restituiti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Marsala - che, a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio del 02/03/2023, stava procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.) - disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero della Procura della Repubblica di Marsala perché procedesse «nelle forme dell'udienza preliminare», sull'assunto che, per il predetto reato, fosse appunto necessaria tale udienza. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Marsala, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, in quanto, posto che l'art. 550 cod. proc. pen. prevede che, quando si tratti del menzionato reato di truffa aggravata, l'azione penale debba essere esercitata con la citazione diretta a giudizio, la stessa ordinanza determinerebbe un'insuperabile stasi del processo, «stante l'impossibilità per il Pubblico Ministero di reiterare il medesimo decreto di citazione diretta erroneamente dichiarato nullo dal Decidente e, al contempo, di procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione a titolo di reato per cui si procede». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. L'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta, tra gli altri, del reato previsto dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., e, quindi, anche quando si tratta del reato di truffa commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., il quale reato è infatti indicato, al n. 2-bis), nel secondo comma dell'art. 640 cod. pen. La menzionata novella legislativa, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022), sulla base del principio tempus regit actum, è applicabile ratione temporis al caso di specie, tenuto conto che il decreto di citazione diretta a giudizio fu emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala il 2 marzo 2023. Ne consegue che del tutto correttamente l'azione penale era stata esercitata da detto pubblico ministero nelle forme della citazione diretta a giudizio. Ciò detto, la Corte di cassazione ha chiarito che è abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina un'insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277638-01).2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala per l
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