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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25809/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 3269/2026Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 25809/2026Data pubblicazione 25/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3269/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n.4551/09/2025 depositata il 23 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 7 settembre 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al proprioricorso;visto che la controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, espressamentechiedendone il relativo esame nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno deimotivi del ricorso avversario;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3269/2026Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 25809/2026Data pubblicazione 25/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3269/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n.4551/09/2025 depositata il 23 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 7 settembre 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al proprioricorso;visto che la controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, espressamentechiedendone il relativo esame nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno deimotivi del ricorso avversario;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris