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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36886/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore <A2 ,k3..;é:teter<_ ha concluso chiedendo udito i ensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di violenza privata, rideterminando la pena inflitta, in quanto il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della diminuente del rito abbreviato; fatto di Dicembre 2014. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione della norma di cui &l'ad 610 cp ed il vizio di motivazione, riguardo all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato.

In particolare i Giudici del merito avevano fatto affidamento sulla dichiarazione della persona offesa, che in modo inverosimile aveva riferito che il giudicabile era riuscito ad opporsi alla chiusura della finestra e contemporaneamente a sferrargli colpi.

Aveva trascurato la Corte che entrambi i contendenti confermerebbero che la persona offesa aveva iniziato per primq a commettere un atto di violenza, tentando di chiudere la finestra del proprio ufficio, senza aver subito aggressioni o minacce da parte dell'imputato, gesto al quale [OSCURATO:PERSONA] si era opposto impedendo la chiusura della finestra. 1.1Per altro verso ha sostenuto il ricorrente che nella fattispecie concreta, per come ricostruita nel giudizio di merito, mancherebbe il requisito della differenziazione tra l'evento del reato e la condotta di violenza o minaccia, poiché la violenza subita dalla persona offesa coinciderebbe con la costrizione a tollerare la presenza dell'imputato nei locali in disponibilità della stessa persona offesa.

Pertanto, alla luce della natura residuale del delitto di violenza privata, nel caso sarebbero ravvisabili, qualora ne ricorrano gli elementi di fatto, i diversi reati di minaccia e lesioni. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica quanto al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui all'art 51 cp e 54 cp per aver agito il giudicabile nella convinzione di dover ottenere quanto di suo diritto o per evitare il grave danno che gli sarebbe derivato dai comportamenti omissivi della persona offesa. 3.Tramite il terzo motivo ci si è doluti del mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, poiché la Corte l'aveva negata, riferendosi erroneamente ad un precedente penale del giudicabile per lesioni gravi, definito con sentenza di patteggiamento e la cui pena era estinta per indulto.

Illegittimo sarebbe, altresì, il mancato riconoscimento dei richiesti benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglìanze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità.2.Infatti, il primo ed il secondo motivo di ricorso non hanno relazione argomentativa con la motivazione che intendono censurare, secondo la quale la persona offesa presente nella sede della società di cui era amministratore, quindi titolare dello ius excludendi alios, legittimamente voleva impedire all'imputato di entrarvi, in quanto persona non gradita, chiudendo la finestra dalla quale costui stava tentando di penetrare nei locali.

La difesa si duole, altresì, dell'inverosimiglianza della versione del fatto offerta dalla persona offesa, accolta dai Giudici di merito, richiamando a sostegno più volte le dichiarazioni rese dalle parti nelle udienze dibattimentali, peraltro tramite sintesi da essa stessa operate, con una evidente richiesta al Collegio di rivalutazione diretta del materiale probatorio, richiamato solo in misura parziale.

Sul punto vale la pena rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566 . 2.1 Per altro verso si è invocatA in modo altrettanto generico la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, senza precisare neppure di quale diritto l'imputato intendesse avvalersi, e/o dello stato di necessità, questioni già correttamente definite dalla Corte territoriale, che ha osservato come la persona offesa aveva espresso la volontà contraria ad accogliere l'imputato, come quest'ultimo sapeva) e che in alcun modo era ravvisabile nelle condotte addebitate al ricorrente la causa di giustificazione prevista dall'alt 54 cp.

La motivazione censurata - contrariamente a quanto dedotto nell'atto di ricorso - appare in armonia con i principi elaborati da questa Corte in tema di violenza privata, avendo dato atto i Giudici del merito che l'attuale ricorrente aveva realizzato le condotte di cui all'imputazione, essendosi introdotto con violenza e minaccia all'interno dei locali ove si trovava a svolgere attività lavorativa la persona offesa, costringendolcit a uscire dagli stessi e minacciandolokancora allo scopo di non farlòkrientrare.

Tali comportamenti di per sè sono idonei ad integrare il delitto di violenza privata - come ha correttamente opinato la Corte territoriale - essendo necessaria e sufficiente allo scopo l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica di determinazione e di azione del soggetto passivo.

Sez. 6, Sentenza n. 2013 del 18/11/2009 Cc. (dep. 18/01/2010 )Rv. 245769;Sez. 5, Sentenza n. 40291 del 06/06/2017 Cc. (dep. 05/09/2017 ) Rv. 271.212. 2.2 La ricostruzione degli eventi operata nella fase di merito dà conto anche della inammissibilità della argomentazione circa la mancanza del requisito della differenziazione tra l'evento del reato e la condotta di violenza o minaccia, solo astrattamente evocata dalla difesa, senza ancoraggio alcuno ai passaggi motivazionali cui si riferirebbe. 3.Anche il terzo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, è inammissibile, poiché la Corte , con apprezzamento immune da illogicità e corretto in diritto ha richiamato sul punto la gravità della condotta tenuta dal giudicabile,protrattasi per un considerevole lasso di tempo.

La negatoria della sospensione condizionale della pena è stata correttamente giustificata al lume dei criteri di cui all'art 133 cp, oltre che per la richiamata gravità della condotta, anche per i precedenti penali gravanti sul giudicabile, avendo di conseguenza la Corte formulato un giudizio prognostico negativo, ex art 164/1 cp circa la possibilità di astensione da ulteriori condotte illecite da parte dell'attuale ricorrente.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4.5.2021 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore <A2 ,k3..;é:teter<_ ha concluso chiedendo udito i ensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di violenza privata, rideterminando la pena inflitta, in quanto il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della diminuente del rito abbreviato; fatto di Dicembre 2014. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione della norma di cui &l'ad 610 cp ed il vizio di motivazione, riguardo all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato. In particolare i Giudici del merito avevano fatto affidamento sulla dichiarazione della persona offesa, che in modo inverosimile aveva riferito che il giudicabile era riuscito ad opporsi alla chiusura della finestra e contemporaneamente a sferrargli colpi. Aveva trascurato la Corte che entrambi i contendenti confermerebbero che la persona offesa aveva iniziato per primq a commettere un atto di violenza, tentando di chiudere la finestra del proprio ufficio, senza aver subito aggressioni o minacce da parte dell'imputato, gesto al quale [OSCURATO:PERSONA] si era opposto impedendo la chiusura della finestra. 1.1Per altro verso ha sostenuto il ricorrente che nella fattispecie concreta, per come ricostruita nel giudizio di merito, mancherebbe il requisito della differenziazione tra l'evento del reato e la condotta di violenza o minaccia, poiché la violenza subita dalla persona offesa coinciderebbe con la costrizione a tollerare la presenza dell'imputato nei locali in disponibilità della stessa persona offesa. Pertanto, alla luce della natura residuale del delitto di violenza privata, nel caso sarebbero ravvisabili, qualora ne ricorrano gli elementi di fatto, i diversi reati di minaccia e lesioni. 2.Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione illogica quanto al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui all'art 51 cp e 54 cp per aver agito il giudicabile nella convinzione di dover ottenere quanto di suo diritto o per evitare il grave danno che gli sarebbe derivato dai comportamenti omissivi della persona offesa. 3.Tramite il terzo motivo ci si è doluti del mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, poiché la Corte l'aveva negata, riferendosi erroneamente ad un precedente penale del giudicabile per lesioni gravi, definito con sentenza di patteggiamento e la cui pena era estinta per indulto. Illegittimo sarebbe, altresì, il mancato riconoscimento dei richiesti benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglìanze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità.2.Infatti, il primo ed il secondo motivo di ricorso non hanno relazione argomentativa con la motivazione che intendono censurare, secondo la quale la persona offesa presente nella sede della società di cui era amministratore, quindi titolare dello ius excludendi alios, legittimamente voleva impedire all'imputato di entrarvi, in quanto persona non gradita, chiudendo la finestra dalla quale costui stava tentando di penetrare nei locali. La difesa si duole, altresì, dell'inverosimiglianza della versione del fatto offerta dalla persona offesa, accolta dai Giudici di merito, richiamando a sostegno più volte le dichiarazioni rese dalle parti nelle udienze dibattimentali, peraltro tramite sintesi da essa stessa operate, con una evidente richiesta al Collegio di rivalutazione diretta del materiale probatorio, richiamato solo in misura parziale. Sul punto vale la pena rammentare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566 . 2.1 Per altro verso si è invocatA in modo altrettanto generico la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, senza precisare neppure di quale diritto l'imputato intendesse avvalersi, e/o dello stato di necessità, questioni già correttamente definite dalla Corte territoriale, che ha osservato come la persona offesa aveva espresso la volontà contraria ad accogliere l'imputato, come quest'ultimo sapeva) e che in alcun modo era ravvisabile nelle condotte addebitate al ricorrente la causa di giustificazione prevista dall'alt 54 cp. La motivazione censurata - contrariamente a quanto dedotto nell'atto di ricorso - appare in armonia con i principi elaborati da questa Corte in tema di violenza privata, avendo dato atto i Giudici del merito che l'attuale ricorrente aveva realizzato le condotte di cui all'imputazione, essendosi introdotto con violenza e minaccia all'interno dei locali ove si trovava a svolgere attività lavorativa la persona offesa, costringendolcit a uscire dagli stessi e minacciandolokancora allo scopo di non farlòkrientrare. Tali comportamenti di per sè sono idonei ad integrare il delitto di violenza privata - come ha correttamente opinato la Corte territoriale - essendo necessaria e sufficiente allo scopo l'estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica di determinazione e di azione del soggetto passivo. Sez. 6, Sentenza n. 2013 del 18/11/2009 Cc. (dep. 18/01/2010 )Rv. 245769;Sez. 5, Sentenza n. 40291 del 06/06/2017 Cc. (dep. 05/09/2017 ) Rv. 271.212. 2.2 La ricostruzione degli eventi operata nella fase di merito dà conto anche della inammissibilità della argomentazione circa la mancanza del requisito della differenziazione tra l'evento del reato e la condotta di violenza o minaccia, solo astrattamente evocata dalla difesa, senza ancoraggio alcuno ai passaggi motivazionali cui si riferirebbe. 3.Anche il terzo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, è inammissibile, poiché la Corte , con apprezzamento immune da illogicità e corretto in diritto ha richiamato sul punto la gravità della condotta tenuta dal giudicabile,protrattasi per un considerevole lasso di tempo. La negatoria della sospensione condizionale della pena è stata correttamente giustificata al lume dei criteri di cui all'art 133 cp, oltre che per la richiamata gravità della condotta, anche per i precedenti penali gravanti sul giudicabile, avendo di conseguenza la Corte formulato un giudizio prognostico negativo, ex art 164/1 cp circa la possibilità di astensione da ulteriori condotte illecite da parte dell'attuale ricorrente. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.5.2021 Il consiglie
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