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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

152. R.G. 27334 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648, quarto comma, e 133 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti astratti senza correlazione con le congrue argomentazioni dalla decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in tema di gravità della condotta desumibile dal valore del bene e dalle modalità di camuffamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 152. R.G. 27334 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648, quarto comma, e 133 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti astratti senza correlazione con le congrue argomentazioni dalla decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in tema di gravità della condotta desumibile dal valore del bene e dalle modalità di camuffamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 05746/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris