CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11565/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA sul ricorso 22192-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], R.G.N.22192/2021 Cron. Rep. P.U.14/11/2023 7/07/2022 giurisdizione Somme corrisposte in virtù di accordo transattivoe mensilità aggiuntive. -2 - con domicilio eletto presso lo studio deidifensori , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22 – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente al ricorso incidentale – per la cassazione della sentenza n. 64 5 del 20 21 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] A , deposit ata il 1 9 febbraio 20 21 (R.G.N. 310/2018). Udita la relazione della causa,svolta in udienza dal Consigliere A ngelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Udito, per l’INPS, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, che ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. Uditi, per [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno ribadito le conclusioni già formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso, notificato il 17 agosto 2021 e incentrato su un motivo, l’INPS, nella qualità indicata in epigrafe , impugna per cassazione la sentenza n. 645 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma e depositata il 19 febbraio 2021. -3 - La Corte di merito ha accolto in parte il gravame principale dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a corrispondere anche i contributi e le correlate sanzioni sulle somme dovute per mensilità aggiuntive, ancorché non corrisposte. La Corte territoriale ha quindi disatteso le ulteriori domande dell’INPS, finalizzate ad assoggettare a contribuzione le somme versate al fine di evitare controversie sulla quantificazione dell’indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto (TFR), e ha rigettato il gravame incidentale della società, inerente alla contribuzione sulle mensilità aggiuntive effettivamente erogate. Le spese del doppio grado sono state compensate per intero. 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. r esiste con controricorso, notificato il 19 agosto 2021, e propone ricorso incidentale, articolato in quattro motivi. 3.–L’INPS replica con controricorso al ricorso incidentale. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 14 novembre2023. 5.–Il Pubblico Ministero ha depositato memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorsoprincipale e di rigettare il ricorso incidentale, anticipando le conclusioni rassegnatein udienza. 6.– La ricorrente incidentale , prima dell’ udienza, ha depositato memoria (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il presente giudizio trae origine dagli avvisi di addebito notificati a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emessi per «contributi e somme aggiuntive dovuti sulle somme erogate a titolo transattivo e sulle mensilità aggiuntive erogate ed erogabili, quali risultanti dai verbali di accordo sottoscritti dall’Enel con propri dipendenti in occasione della risoluzione consensuale del rapporto»(pagina 2 della sentenza d’appello). -4 - Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione instaurata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato la società a pagare la minor somma di Euro 3.442,00, con riferimento all’avviso n. 397 2016 00292769 57, e l’importo di Euro 857.526,00, in relazione all’avviso n. 397 2016 0029277361. 1.1.–Il giudice di prime cure ha negato l’obbligo contributivo in ordine alle somme corrisposte a titolo transattivo, per «eventuali questioni inerenti il ricalcolo dell’indennità di anzianità e del TFR, su cui pacificamente non sono dovuti contributi» (pagina 3 della sentenza d’appello). 1.2.–L’obbligo contributivo non sussiste neppure per le mensilità aggiuntive di fatto non corrisposte, «poiché senza una effettiva dazione, la contribuzione non è dovuta» (la già menzionata pagina 3). 1.3.–Quanto alle mensilità aggiuntive effettivamente erogate, la società deve versare i contributi, in quanto esse hanno natura di retribuzione, per espressa previsione delle parti contraenti. 2.– La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto il gravame principale dell’INPS , riguardo a l diniego dell’obbligo contributivo per le mensilità aggiuntive non erogate, e ha respin to il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si d oleva del l’assoggettamento a contribuzione delle mensilità aggiuntive concretamente corrispostee, per altro verso, delle sanzioni applicate. 2.1.–Non è fondato, anzitutto, il motivo d’appello dell’INPS, che mira a sottoporre a contribuzione le somme corrisposte a titolo transattivo al solo fine di evitare controversie sul calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto. In virtù dell’espressa previsione dell’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto sono escluse dalla base imponibile e la medesima conclusione si attaglia anche agl’importi versatiper prevenire le liti che, -5 - a tale riguardo, possano insorgere. Tali importi, invero, «trovano titolo, all’evidenza, nello stesso TFR di cui, di fatto, si riconosce la debenza» (pagina 8 della pronuncia d’appello). 2.2.–Non coglie nel segno l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che tende a qualificare come incentivi all’esodo le mensilità aggiuntive, in realtà corrisposte anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e svincolate «da un (necessario) anticipato recesso del lavoratore dal rapporto» (pagina 10 della sentenza d’appello). Gl’importi indicati assolvono alla funzione di assicurare un’erogazione economica sostitutiva della retribuzione, «talvolta ispirandosi ad una logica premiale, come si verifica nei casi di raggiungimento del limite di età anagrafica o della massima anzianità contributiva […], talaltra in un’ottica indennitaria o assistenziale a favore dei superstiti, nell’ipotesi di decesso del dipendente per causa di servizio» (pagina 10 della sentenza della Corte d’appello di Roma). La funzione d’incentivo all’esodo, che talvolta si affianca a questi emolumenti, non elide la funzione primaria di attuare una «erogazione economica sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo dopo la cessazione del rapporto» (pagina 11). Ne discende la «natura squisitamente retributiva delle mensilità in questione» (pagina 11). Sull’obbligo di corrispondere le mensilità aggiuntive non incide l’accordo quadro di regolamento nel gruppo Enel, che non si applica ai dipendenti cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore e comunque non si riverbera su l diritto alle mensilità aggiuntive già maturato. 2.3.–Ciò posto, dev’essere, invece, accolto il motivo di doglianza dell’INPS e devono essere versati i contributi sulle mensilità aggiuntive che i lavoratori avevano diritto di percepire. È ininfluente che, in fatto, i lavoratori non abbiano ricevuto questi emolumenti. Il datore di lavoro -6 - deve pagare i contributi sia sulle mensilità aggiuntive erogate che su quelle “erogabili” e, nondimeno, non corrisposte. 2.4.–Sui contributi non corrisposti, sono dovute anche le sanzioni previste per legge. Non si configura alcuna ipotesi d’incertezza applicativa, idonea a giustificare la riduzione delle sanzioni. Anche sotto questo profilo, l’appello incidentale della società non ha fondamento. 3.– Contro la pronuncia della Corte d’appello di Roma l’INPS propone ricorso principale, con un motivo, edEnel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone, con quattro motivi, ricorso incidentale. 4.–L’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6del d.lgs. n. 314 del 1997. La Corte d’appello di Roma avrebbe errato nell’equiparare le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con l’accordo transattivo a somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto. Dalla lettura congiunta delle clausole n. 2 e n. 4 dell’accordo in esame, il ricorrente evince l’attinenza della transazione non al trattamento di fine rapporto, ma a «voci retributive soggette a contribuzione» (pagina 6 del ricorso). Peraltro, graverebbe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti delle tassative ipotesi di esenzione dall’obbligo contributivo. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare il «titolo formale delle erogazioni» (pagina 8 del ricorso), senza compiere una più accurata disamina sulla giustificazione sottesa al pagamento delle somme in questione. Si tratterebbe pur sempre d’importi corrisposti in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e perciò riconducibili alla retribuzione imponibile a fini contributivi. 5.–I quattro motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si possono così compendiare. -7 - 5.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società denuncia violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997. La sentenza d’appello meriterebbe censura, nella parte in cui ha reputato soggette a contribuzione le somme erogate a titolo di “mensilità aggiuntive”. Tale emolumento, correlato con il raggiungimento dei requisiti per godere della pensione di anzianità, si rivelerebbe eterogeneo rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso e, f in dalla sua originaria previsione negoziale, confermata dai successivi accordi stipulati dal le parti collettive, si prefiggerebbe d’incentivare le cessazioni anticipate del rapporto di lavoro. L’interpretazione privilegiata dalla sentenza d’appello trascurerebbe sia il dato letterale degli accordi collettivi che la reale intenzione delle parti, univoca nell’escludere ogni affinità con l’indennità sostitutiva del preavviso. 5.2.–Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società prospetta violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva e delle norme sull’onere della provae assume che, nel caso di specie, difettino i presupposti negoziali per l’erogazione delle mensilità aggiuntive, legate alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione. Nella prospettiva della ricorrente incidentale, l’INPS non ha ottemperato all’onere di provare che le somme siano dovute e, d i questa circostanza, non ha tenuto conto la sentenza impugnata, nel sottoporre a contribuzione le mensilità aggiuntive non corrisposte. 5.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto riguarderebbe l’insussistenza del diritto di percepire le mensilità aggiuntive, allorché tali voci non sono state corrisposte. -8 - 5.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società lamenta, infine, la violazione degli artt. 1362 e seguenti e 2697 cod. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997. Quanto ai lavoratori che hanno aderito al piano di cui all’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e hanno firmato un accordo individuale di risoluzione in sede protetta, la sentenza impugnata non avrebbe valutato la natura esaustiva del trattamento d’incentivo indicato nell’accordo, incompatibile con il diritto di percepire altre somme in riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro. Il trattamento previsto dall’accordo quadro assorbirebbe gli altri emolumenti contemplati dal contratto e legati, come avviene per le mensilità aggiuntive, alla maturazione del diritto a pensione. Maturazione che, nel caso di specie, non si ravvisa. 6.–Il ricorso principale dell’INPS è inammissibile. 6.1.– Lungi dal violare le norme sull’onere della prova dell’esenzione dall’obbligo contributivo, la Corte di merito, all’esito di un meditato apprezzamento delle risultanze di causa e di un accertamento di fattocongruamente motivato, ha escluso l’obbligo in esame. A tali conclusioni i giudici del gravame non sono giunti sulla scorta del mero titolo formale delle erogazioni, ma in virtù di un ragionamento più ampio, che ha valorizzato l’autentica finalità delle somme corrisposte alla luce di un’interpretazione organica e approfondita dell’accordo transattivo. Invero, nella ricostruzione della Corte di merito, aderente al testo e alla ratio complessiva dell’intesa, t ali somme riguardano proprio l’indennità di anzianità dovuta al 31 maggio 1982 e il trattamento di fine rapportoe sono perciò escluse dalla base imponibile per espressa previsione di legge. -9 - Né, in tal modo , la decisione impugnata , incentrata sul vaglio in concreto delle peculiarità e della genuina funzione delle somme corrisposte, si pone in contrasto con il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’ente pubblico, richiamato nella memoria del Pubblico Ministero. 6.2.– Alla disamina della Corte d’appello di Roma, che peraltro collima con quella già compiuta da l giudic e di prime cure e poggia sull’apprezzamento della reale natura delle somm e erogate , l’Istituto contrappone una diversa ricostruzione della volontà espressa dalle parti, senza additare anomalie logiche o giuridiche del percorso argomentativo della Corte territoriale. A fronte dell’esegesi delineata nella sentenza d’appello, i rilievi dell’Istituto, dietro le sembianze della violazione dei canoni ermeneutici e della legge, non travalicano i confini dell’assertiva contrapposizione di un più appagante coordinamento delle clausole negoziali e di una diversa, più favorevole,valutazione dei fatti rilevanti. 7.– I motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. possono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li unisce. Le censure, nella loro essenza, vertono sull’assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme previste a titolo di “mensilità aggiuntive”, nell’ambito di accordi conclusi in sede di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Le doglianze si rivelano inammissibili. 7.1.–Sebbene, in astratto , le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, in quanto dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni si può pervenir e , allorché si proviche l’ accordo transattivo includa poste di sicura natura retributiva,collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 27 novembre 2017, n. 27933). -10 - L’art. 12della legge n. 153 del 1969, nel testo modificato dall’art. 6del d.lgs. n. 314 del 1997, ricomprende nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro,che trovi no la loro giustificazione nel rapporto di lavoro . Sono escluse le somme erogate per uno dei titoli tassativamente indicati nel capoverso del medesimo art. 12. Si tratta, in particolare, delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, di quelle corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori,nonché di quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso. 7.2.–La sentenza impugnata si è uniformata a questi principi e ha ribadito la sussistenza del l ’ obbligazione contributiva per le somme legate al rapporto di lavoro da un nesso di dipendenza, e non di mera occasione, e ha afferma to la natura eminentemente retributiva delle somme erogate ai lavoratoria titolo di “mensilità aggiuntive”. È questa natura retributiva, affermata anche dal giudice di primo grado, che rappresenta il fulcro della decisione impugnata. Tali somme, proprio per l’indicata natura retributiva,non possono essere dunque ricondotte al le tassative ipotesi di esclusione tipizzat e dall’art. 12 della legge n.153 del 1969. Nel ricostruire la disciplina contrattuale di riferimento e i requisiti di tali emolumenti, la Corte d’appello di Roma ha negato la finalità d’incentivo all’esodo, oggi propugnata nel ricorso incidentale al fine di conseguire l’esonero dall’obbligo contributivo. Come si è ricordato nel ripercorrere gli antefatti processuali salienti (punto 2.2. delle Ragioni della decisione), le conclusioni sulla natura retributiva dell’emolumento sono avvalorate dall’esame della variegata gamma d’ipotesi in cui lesomme devono essere corrisposte . -11 - È tale esame, attento alla lettera e alla ratiodelle intese e alla loro evoluzione, a corroborare una pluralità di funzioni e il carattere retributivo della voce di cui si discorre. Non si riscontra, pertanto,un nesso evidente e indefettibile con la finalità di promuovere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che sola può valere a esonerare il datore di lavoro dall’obbligo contributivo, in forza di una norma che è pur sempre di stretta interpretazione. L’obbligo contributivo permane,dunque, anche rispetto alle somme chenon siano state concretamente corrisposte, pur nel ricorrere di tutti i presupposti per l’erogazione. Tali presupposti sono stati riconosciuti in fatto dalla sentenza d’appelloin ossequio alle norme sull’onere della prova e sulla base della documentazione versata in atti (cfr., in tal senso, pagina 5 del controricorso notificato dall’INPS per resistere al ricorso incidentale)e non risultano infirmati in modo persuasivo dai motivi di ricorso incidentale. 7.3.–Il giudizio formulato dai giudici del gravame è rispettoso dei principi regolatori della materia e involge, a ben considerare , valutazioni che costituiscono l’esito di un tipico accertamento di merito, incardinato sugli elementi testuali e sullo scrutinio delle finalità perseguite dai contraenti. Nel caso di specie, tale accertamento rappresenta l’approdo dell’esegesi di plurime fontinegoziali, pondera anche l’incidenza delle sopravvenute previsionidell’accordo invocato nel quarto mezzo e non risulta efficacemente scalfito dai motivi di ricorso incidentale e dagli argomenti svolti nella memoria illustrativa. 7.4.–L’interpretazione degli atti di autonomia privata, governata da criteri giuridici cogenti e volta a ricostruire il significato di tali atti in conformità alla comune volontà delle parti, si configura come un tipico -12 - accertamento di fatto, riservato al giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 dicembre 2023, n. 34750, punto 14 del Considerato). Tale accertamento può esser censurato in sede di legittimità solo per la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale , per le lacune d ella motivazione, allorché preclud ano il controllo del procedimento logico che ha condotto alla decisione , o per l’omesso esame d’un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass., sez. III, 24 novembre 2023, n. 32769, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Quanto alla violazione dei criteri legali, la parte ricorrente deve specificarli edeve chiarire per quali ragioni e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato (di recente, Cass., sez. II, 24 gennaio 2024, n. 2369, punto 7.2. delle Ragioni della decisione). Né l’interpretazione prescelta dal giudice di merito dev’ essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2113, punto 3.1.b.I. delle Ragioni della decisione). Pertanto, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, non è consentita alcuna censura in sede di legittimità per il solo fatto che sia stata privilegiata l’altra(di recente, Cass., sez. lav., 25 gennaio 2024, n. 2451). Il sindacato di questaCorte, in ultima analisi, non può investire il risultato interpretativo in sé considerato e si palesa, pertanto , inammissibile ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito,che si sostanzi nella mera prospettazione di un inquadramento alternativo degli stessi elementi di fatto (Cass., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2112, punto 2.1.b.I. delle Ragioni della decisione). 7.5.–Le censure della società non soddisfano i requisiti enucleati dal codice di rito, nell’interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte. -13 - Le doglianze della società, nel far leva sul comportamento delle parti e sulla preminenza di altri elementi, adombrano una lettura alternativa delle acquisizioni di causa e si risolvono nella pura e semplice antitesi all’interpretazione che la sentenza d’appello ha prospettato, peraltro in consonanza con quella di primo grado, alla luce di tutti i dati di fatto rilevanti. Le censure, così formulate, non valgono, tuttavia, a connotare come implausibile l’interpretazione contestata e si rivelano, pertanto, inammissibili. Né a diverse conclusioni inducono i precedenti di legittimità richiamati dalla società, calibrati sulle specifiche ragioni che, in quel frangente, sorreg gevano l e statuizion i impugnat e , in relazione alla causa petendi prospettata nei giudizi di merito e ai motivi di ricorso sottoposti allo scrutinio diquesta Corte. 8.–In virtù dei rilievi svolti, tanto il ricorso principale quanto quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili. 9.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca. 10.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di entrambi i ricorrent i di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni rispettivamente proposte, ovetale contributo sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale dell’INPS e il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; compensa integralmente le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e della ricorrente inciden