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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07513/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIl, dato avy,Ko alle parti; P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (=rk Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Galoppo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche peraltro con la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che, invece, si asserisce non essere state riconosciute).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIl, dato avy,Ko alle parti; P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (=rk Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Galoppo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche peraltro con la concessione delle circostanze attenuanti generiche (che, invece, si asserisce non essere state riconosciute). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 07513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris