CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25890/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Manfredonia (FG), al [OSCURATO:PERSONA], lotto 18, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, [OSCURATO:PERSONA] 2/B, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 109. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Segrate (MI), alla via Cassanese n. 224, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Franco, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 3149/2017, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti ritualmente notificati, il [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, breviter, Consorzio) citò la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo solo A. & G.) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi RI.CA.) innanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna alla restituzione, rispettivamente, di € 180.000,00 e di € 175.000,00 ad esse corrisposto dal primo a titolo di "eccedenze premi sede" per l'esercizio sociale 2006. Premettendo di essere un consorzio con attività esterna finalizzata alla stipula di contratti quadro con l'industria per l'acquisto di prodotti in favore delle imprese consorziate e di aver maturato, nel 2016, utilità di importo superiore ai costi di funzionamento di quell'esercizio, dedusse che l'attribuzione di tali eccedenze alla A. & G. ed alla RI.CA. fosse infondata alla stregua di quanto sancito dall’art. 32 dello statuto consortile (che vietava la distribuzione di utili alle imprese consorziate) e dall'art. 2545- sexies cod. civ. (dettato in tema di ristorni nelle società cooperative ed a tenore del quale i criteri di ripartizione dei ristorni devono essere determinati nell'atto costitutivo che, invece, nel caso del Consorzio, nulla stabiliva sul punto). 1.1. L’adito tribunale, riuniti i giudizi, con sentenza del 10 dicembre 2014, respinse le domande dell’attore e, in accoglimento delle riconvenzionali di ciascuna convenuta, lo condannò al pagamento di € 95.000,00 in favore della A. & G. e di analogo importo alla RI.CA., oltre interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 2. La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame del Consorzio contro quella decisione, con sentenza del 6 luglio 2017, n. 3149, ha accolto l’impugnazione e, per l’effetto, ha condannato la A. & G. e la RI.CA. a restituire all’appellante quanto da ognuna di esse (€ 180.000, oltre interessi «calcolati giusta punto 5 delle conclusioni di parte appellante»; € 175.000,00 oltre interessi «calcolati giusta punto 2 delle conclusioni di parte appellante») ricevuto. Inoltre, ha dichiarato che nulla è dovuto dal Consorzio alla A. & G. ed alla RI.CA., in relazione alle loro fatture, rispettivamente nn. 788 e 789 del 31 gennaio 2007, e nn. 1532 e 1533 del 27 febbraio 2007. 2.1. In particolare, dopo avere preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire del Consorzio, ex art. 100 cod. proc. civ., come proposta dalle società appellate, all’uopo qualificando l’azione proposta dal primo come di indebito oggettivo: i) ha opinato che «un consorzio - pur non avendo scopo di lucro essendo caratterizzato da finalità mutualistiche - ben può realizzare utili di esercizio; nel caso di specie, anche l'art. 32 dello Statuto consortile - nel vietare la distribuzione di utili alle imprese consorziate - non esclude, di per sé, che il risultato d'esercizio del Consorzio possa chiudersi in positivo (id est: che il Consorzio possa produrre utili). Ed invero, costituendo le eccedenze di gestione la differenza fra i ricavi ottenuti dal Consorzio (in ragione dell'attività di intermediazione svolta) ed i costi necessari per il proprio funzionamento, esse rappresentano, nella sostanza, degli utili: di talché, deve escludersene la ripartizione in favore delle imprese consorziate, in ragione del sopra citato art. 32 dello Statuto consortile»; ii) ha rimarcato che «la tecnica del ristorno e, dunque, la possibilità di attribuire somme a tale titolo, è stata prevista normativamente dal legislatore, agli artt. 2521 e 2545-sexies cod. civ., per le cooperative e non anche per i consorzi. Benché sia ipotizzabile l'applicazione analogica della disciplina dei ristorni ai consorzi aventi finalità mutualistiche, deve osservarsi che - diversamente dal dettato normativo previsto in materia - l'atto costitutivo del [OSCURATO:PERSONA] nulla prevede (e neppure lo Statuto) in ordine alla possibilità di distribuire le F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 eccedenze di gestione in favore delle imprese consorziale a tale titolo; né, tantomeno, stabilisce in relazione a quali criteri tale ripartizione debba avvenire». Questo assunto, secondo la corte, non è scalfito dalla circostanza per «cui gli arti. 2603 e 2612 cod. civ., - in materia di consorzi - non prevedono espressamente la necessità che l'atto costitutivo debba stabilire i criteri di suddivisione: ed invero, così argomentando, si giungerebbe ad ammettere la possibilità di applicare in via soltanto parzialmente analogica la disciplina dei ristorni (prevista normativamente per le sole cooperative) ai consorzi aventi finalità mutualistica»; iii) ha aggiunto che, «dalle risultanze documentali versare in atti, neppure può desumersi la sussistenza di una prassi consortile in tal senso» e che «la ripartizione a titolo di ristorno delle "eccedenze del premio sede" cui la delibera del c.d.a. del 18.1.2007 fa riferimento, si riferisce, semmai, ad una pianificazione aziendale futura (in base al fatturato 2007) ma non certamente alla vicenda de qua, la quale, giova rammentarlo, concerne soltanto i premi sede maturati nel corso dell'esercizio sociale 2006»; iv) ha osservato, infine, che «dalla semplice approvazione del bilancio al 31.12.2006 ad opera dell'assemblea, non può anche desumersi l'approvazione della distribuzione delle somme per cui è causa in favore delle consociate», né poteva valorizzarsi, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, «il fatto storico degli avvenuti pagamenti da parte del Consorzio», posto che quest’ultimo ha agito in ripetizione proprio «in quanto ha effettuato i pagamenti, in assenza dei quali non si sarebbe posta alcuna questione di indebito oggettivo. La questione controversa riguarda, invero, la natura (indebita) dell'attribuzione patrimoniale». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la A. & G. e la RI.CA., affidandosi a tredici motivi. Resiste, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il Consorzio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione degli articoli 99, 112, 101, 113 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)», lamenta l’errata reiezione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire del Consorzio formulata dalle appellate, peraltro già F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sollevata in primo grado. Si assume che la corte distrettuale «ha, di fatto, sanato l'inammissibilità congenita delle domande attoree, reinterpretandole congiuntamente alle altre domande di condanna e di accertamento negativo del credito. Così facendo, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex art. 112 c.p.c), avendo deciso la causa extra o ultra petita, peraltro in violazione dell'art. 101 c.p.c. e 24 della Costituzione, atteso che la difesa di A & G e di RI.CA. non si era mai difesa contro una domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto mai formulata ex adverso». 1.1. Tale doglianza, benché ammissibile (non ravvisandosi alcun giudicato interno formatosi sul punto - diversamente da quanto preteso dal Consorzio oggi controricorrente - posto che il rigetto della domanda di quest’ultimo, da parte del tribunale, e l’accoglimento, ad opera di quello stesso giudice, delle riconvenzionali della A. & G. e della RI.CA. poggiavano sulla medesima ratio decidendi, la cui avvenuta contestazione, tramite il gravame del Consorzio, aveva impedito qualsivoglia definitività sulla corrispondente questione), è insuscettibile di accoglimento. 1.2. La corte territoriale, invero, ha disatteso l’eccezione suddetta così testualmente argomentando: «A pag. 22 della comparsa di costituzione in appello, si legge che "l’attore non ha interesse ad agire per ottenere l'illegittimità, invalidità e nullità della corresponsione di somme di danaro. La corresponsione non è un atto giuridico in senso stretto, quindi suscettibile di autonoma valutazione in merito alla propria legittimità, validità, liceità etc.. Ben diverso sarebbe stato chiedere l’annullamento e/o la nullità degli atti giuridici che costituiscono il presupposto dell'avvenuto pagamento: tali sono la delibera del C.d.A. del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], la successiva delibera dell'assemblea consortile di approvazione del bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007". Osserva, sul punto, la Corte che, secondo il principio jura novit curia, spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda secondo la prospettazione della parte. I pagamenti di cui il Consorzio ha chiesto la ripetizione non risultavano (né sono risultati) assistiti da una delibera che ne giustificasse l'erogazione. Infatti, la prima delibera che interviene sulla questione dei F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 ristorni è quella del c.d.a. del 18.1.2107, relativa al fatturato 2007, mentre Data pubblicazione 31/05/2022 gli importi oggetto della presente controversia riguardano le eccedenze di gestione dell'anno 2006. Tanto premesso, l'azione può essere qualificata come indebito oggettivo, indipendentemente dal preliminare accertamento della nullità/annullabilità della delibera "a monte", che nella specie non vi è stata». 1.3. Orbene, osserva il Collegio che: i) il giudice deve procedere, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. n. 27428 del 2005; Cass. n. 11103 del 2020). Soccorre, a tal fine, esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell'atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass., SU, n. 10840 del 3003; Cass., SU, n. 3041 del 2007; Cass. n. 11103 del 2020), restando esclusi - evidentemente - i criteri ermeneutici (soggettivi ed oggettivi) previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. n. 4754 del 2004; Cass. n. 24847 del 2011; Cass. n. 25853 del 2014; Cass. n. 11103 del 2020); ii) come agevolmente emerge dalla sentenza impugnata e dalle esposizioni fattuali evincibili dal ricorso e dal controricorso, l’odierno giudizio ha avuto ad oggetto, fin dall'origine, la pretesa del Consorzio di ottenere la restituzione di quanto pagato alla A. & G. ed alla RI.CA. a titolo di "eccedenze premi sede" per l'esercizio sociale 2006. Tanto sul duplice presupposto che l’art. 32 dello statuto consortile vietava la distribuzione di utili alle imprese consorziate e che, secondo l'art. 2545-sexies cod. civ. (dettato in tema di ristorni nelle società cooperative), i criteri di ripartizione dei ristorni devono essere determinati nell'atto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 costitutivo che, invece, nel caso del Consorzio, nulla stabiliva sul punto; Data pubblicazione 31/05/2022iii) i giudici di appello, come si è riferito, hanno ritenuto la insussistenza di delibere consortili che giustificassero l'erogazione di quei pagamenti e, pertanto, hanno qualificato l'azione de qua come di «indebito oggettivo, indipendentemente dal preliminare accertamento della nullità/annullabilità della delibera "a monte", che nella specie non vi è stata». 1.4. Va ricordato, allora, che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 5832 del 2021). Tale affermazione deve essere posta in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale, invece, è precluso al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (cfr. Cass. n. 12943 del 2012; Cass. n. 8645 del 2018; Cass. n. 30607 del 2018; Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 5832 del 2021). 1.4.1. In altri termini, il giudice d'appello è libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica magari difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi, ma incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr. Cass. n. 12471 del 2001; Cass. n. 26999 del 2005; Cass. n. 7620 del 2006; Cass. n. 3893 del 2020) e di non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. CassData pubblicazione 31/05/2022. n. 21484 del 2007; Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 5832 del 2020). 1.5. Alla stregua di tali princìpi, dunque, deve concludersi che, nella specie, la corte distrettuale altro non ha fatto che esercitare il proprio potere di qualificazione della domanda come originariamente formulata dal Consorzio, inquadrandola nella fattispecie della ripetizione di indebito oggettivo, senza in alcun modo introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito della sua indagine, né mutando l'effetto giuridico che l’odierno controricorrente intendeva conseguire. Non vi è stata, pertanto, la lamentata violazione dei principi della domanda e/o del contraddittorio e/o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo quella corte soltanto esercitato il potere, certamente spettantele, di qualificazione della domanda giudiziale. 2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», contesta alla corte milanese di avere omesso l’esame del fatto, a dire delle ricorrenti decisivo, che i pagamenti di cui il Consorzio aveva chiesto la restituzione erano stati effettuati non solo in forza di delibera del c.d.a. del 18 gennaio 2017, quanto, soprattutto, delle delibere delle Assemblee dei soci Comas che avevano approvato: i) il bilancio consuntivo dell’esercizio 2006 ed il preventivo 2007; ii) il bilancio consuntivo dell’esercizio 2007 ed il preventivo 2008; iii) il bilancio consuntivo dell’esercizio 2008 ed il preventivo 2009. A tali documenti doveva aggiungersi anche il verbale del c.d.a. del 30 luglio 2008, in cui si era preso atto della volontà di recedere dal Consorzio espresso da A. & G. e da RI.CA. e, oltre a deliberare di accettare il recesso (denominato "dimissioni"), si era deciso che «il ristorno dei premi spettanti loro per l'anno 2008, anziché essere erogato alle rispettive società, fosse destinato al consorzio "Forza 3" costituito dai soci uscenti con la stessa Comas …». 2.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 2.2. Invero, giova premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporisData pubblicazione 31/05/2022, risultando impugnata una sentenza resa il 6 luglio 2017), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). E’ noto, peraltro, che non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto, tra gli altri, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che alle pag. 8-9 della sentenza impugnata si legge, tra l’altro, che «il Tribunale […], ha affermato che, “con l’approvazione del progetto di bilancio proposto dall’organo gestorio, l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] abbia approvato l’intera posta contabile B.6, contenente la determinazione amministrativa circa la distribuzione dei ristorni in questione. Approvazione, questa, che al tribunale pare di per sé sufficiente a determinare in capo ai consorziati il diritto a pretendere dal Consorzio il versamento degli importi loro spettanti a titolo di ristorno […]”. Rileva la Corte che, dalla semplice approvazione del bilancio ai 31.12.2006 ad opera dell'assemblea, non può anche desumersi l'approvazione della distribuzione delle somme per cui è causa in favore delle consociate. Ed invero, la posta B.6, denominata "Costi della produzione - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", non esplicita l'attribuzione ai soci F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 dei contributi promozionali a titolo di ristorno. Tale posta compare, invece, Data pubblicazione 31/05/2022 nell'inventario al 31.122006 che, alla voce B.6.30 (corrispondente alla postai B.6 del conto economico), indica la dicitura "Ristorno al soci per contributi promozionali" […]. Tuttavia, come emerge dal verbale dell'assemblea delle consorziate del 21.3.2007, l'inventario al 31.122006 non era ricompreso fra i documenti sottoposti al vaglio e all'approvazione dell'assemblea […]: di talché è da escludersi che le imprese consorziale siano state messe a conoscenza di tale sistema distributivo e che, di conseguenza, abbiano consapevolmente approvato una siffatta riparazione. Ed anzi, tale assemblea aveva espressamente deliberato di “approvare la proposta di destinare l’avanzo di gestione a riserva straordinaria”». In precedenza, inoltre, si era sottolineato che «la ripartizione a titolo di ristorno delle "eccedenze del premio sede" cui la delibera del c.d.a. del 18.1.2007 fa riferimento, si riferisce, semmai, ad una pianificazione aziendale futura (in base al fatturato 2007) ma non certamente alla vicenda de qua quale, giova rammentarlo, concerne soltanto i premi sede maturati nel corso dell'esercizio sociale 2006» (cfr., pag. 7-8 della sentenza impugnata). 2.3.1. Da tanto consegue, allora, che parte della documentazione di cui oggi è lamentato l’omesso esame (vale a dire il bilancio consuntivo dell’esercizio 2006 ed il preventivo 2007) è stata certamente valutata dalla corte di merito (non essendone, così configurabile la suddetta omissione), mentre quella residua, a tacer d’altro, investe esercizi sociali successivi a quello (2006), unico, cui si riferiscono le “eccedenze premio sede” di cui è stata invocata la restituzione. 2.3.2. Resta soltanto da ricordare, allora che, come già ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2602, 2603 e 2612 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 32 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA] (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», contesta alla corte distrettuale di aver erroneamente qualificato come “utili” le “eccedenze” o avanzi di gestione maturati nel 2006 dal Consorzio, da ciò facendo discendere, stante l’art. 32 dello Statuto consortile - che vieta la distribuzione degli utili - l’impossibilità di ripartire tra i consorziati le “eccedenze premi sede” del 2006 di cui si discute. Assumono le ricorrenti che «il ragionamento della Corte di Appello va ben oltre la chiara portata della norma statutaria, in quanto entra in contrasto con i principi generali in materia di consorzio oltre che con i principi contabili che distinguono chiaramente il concetto di utile (che rappresenta la ricchezza nuova creata dall'impresa, liberamente disponibile per essere distribuita ai soci o accantonata in previsione di spese o investimenti futuri, e costituisce l'elemento di passaggio tra conto economico e stato patrimoniale dell'impresa) da quello di avanzo di gestione o eccedenza di gestione (ossia la mera differenza positiva tra i ricavi e i costi)». A loro dire, e come confermato dal tribunale di prime cure, «quale conseguenza della natura mutualistica, al [OSCURATO:PERSONA] è preclusa la produzione di utili e, quindi, gli avanzi di gestione restano tali e non assumono la natura di utili, non essendo da considerarsi ricchezza prodotta dal Consorzio. Si ritiene, invece, che in conseguenza del divieto giuridico di produrre utili (per cui il divieto di distribuzione non è altro che un "portato" del medesimo principio, una conseguenza necessitata), il Consorzio abbia l'obbligo di redistribuire tra i consorziati gli avanzi di gestione. Stante la natura mutualistica nei consorzi, come nelle cooperative, la distribuzione degli avanzi di gestione non può che avvenire attraverso la tecnica dei ristorni o del ribaltamento dei costi atteso che la distribuzione legata alla sola partecipazione societaria avrebbe natura di remunerazione del capitale (e quindi surrettiziamente una distribuzione di utili), mentre, attraverso il ristorno o il ribaltamento costi la distribuzione dell'eccedenza/avanzo di gestione viene direttamente correlata e corrisposta a chi ha corrisposto il costo che ha generato l'avanzo di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 gestione». Concludono, infine, sostenendo che la corte di appello ha «erroneamente applicato gli articoli 2602 c.c. e seguenti escludendo l'esistenza di un obbligo di ribaltamento dei costi sostenuti dalle imprese che hanno concorso con la loro attività a creare i ricavi del [OSCURATO:PERSONA], come comprovato e certificato dai bilanci consortili (2006, 2007, 2008 ecc.) che hanno inserito tra i costi della produzione il ristorno/ribaltamento dei costi sostenuti da quelle categorie di soci, tra cui [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che avevano raggiunto i requisiti di volume di acquisiti, di investimenti pubblicitari, di acquisto di prodotti a marchio Comas o Igienissimo (marchio di titolarità del Consorzio attoreo) ecc., stabiliti dal CdA del Consorzio, tali da legittimare il ristorno/ribaltamento stesso nei limiti dell'avanzo di gestione correlato all'eccedenza dei premi sede. […]. Da quanto sopra esposto emerge che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza quivi gravata, nel [OSCURATO:PERSONA] non sia possibile, né valida, l'equivalenza avanzo di gestione = utile, e, conseguentemente, che sia possibile una ripartizione degli avanzi di gestione purché effettuata secondo la tecnica del ristorno, vale a dire […] mediante attribuzione di somme di denaro ai consorziati in proporzione ai rapporti derivanti dagli scambi regolati da strumenti consortili». 3.1. Tale doglianza non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 3.2. Giova premettere che, come puntualizzato, in via di fatto, dalla sentenza impugnata (senza che, sul punto, siano insorte, oggi, contestazioni tra le parti): i) i “premi sede” riguardano somme che i fornitori riconoscono direttamente al Consorzio per la sua attività di intermediazione fra la grande industria e le imprese ad esso afferenti e rappresentano, indubbiamente, una entrata per il Consorzio, destinata, a sostenerne i costi di funzionamento; ii) nel 2006, il Consorzio ha maturato “premi sede” superiori rispetto ai costi di gestione di quell'esercizio sociale; iii) l'art. 32 dello Statuto consortile stabilisce che “gli utili non possono essere distribuiti in qualsivoglia forma alle imprese consorziate”.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3.2.1. Muovendo da tali premesse, la corte distrettuale ha opinato che «un consorzio - pur non avendo scopo di lucro essendo caratterizzato da finalità mutualistiche - ben può realizzare utili di esercizio; nel caso di specie, anche l'art. 32 dello Statuto consortile - nel vietare la distribuzione di utili alle imprese consorziate - non esclude, di per sé, che il risultato d'esercizio del Consorzio possa chiudersi in positivo (id est: che il Consorzio possa produrre utili). Ed invero, costituendo le eccedenze di gestione la differenza fra i ricavi ottenuti dal Consorzio (in ragione dell'attività di intermediazione svolta) ed i costi necessari per il proprio funzionamento, esse rappresentano, nella sostanza, degli utili: di talché, deve escludersene la ripartizione in favore delle imprese consorziate, in ragione del sopra citato art. 32 dello Statuto consortile». 3.3. Questa conclusione merita condivisione. 3.3.1. Invero, è incontroverso tra le parti che i "premi sede" rappresentino attribuzioni patrimoniali direttamente riconosciute dai fornitori (grande industria) allo stesso Consorzio e siano calcolati sul fatturato generale di tutti i consorziati. Nella specie, dunque, si è al cospetto di emolumenti che sono sostanzialmente proventi delle prestazioni di servizi resi dal primo, e, quindi, ricavi che vanno a coprirne i costi di gestione. Come condivisibilmente osservato nell’odierno controricorso (cfr. pag. 13 e ss. del controricorso), quindi, le «"eccedenze premi sede", ovvero il surplus di premi sede residuati al Consorzio una volta coperti i costi del proprio funzionamento, costituiscono la differenza tra i ricavi del Consorzio ed i suoi costi d'esercizio, cioè utili (ricavi - costi = utili)». 3.3.2. Nell'accezione economico-finanziaria, poi, l’"utile" è il risultato economico dell'attività aziendale pari alla differenza positiva tra ricavi e costi. Pertanto, indipendentemente dalla terminologia specifica adottata nell’odierna vicenda ("premi sede"), occorre evidentemente fare riferimento ai principi generali in materia societaria (ed aziendale), considerata anche l’esiguità della disciplina codicistica riguardante i consorzi, per individuare civilisticamente in cosa consistano effettivamente le eccedenze di gestione in esame ("eccedenze premi sede").F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3.3.3. Orbene, è innegabile, ad avviso del Collegio, che, quanto alla fase genetica, l’utile e l’eccedenza di gestione non sono tra loro diversi: sono entrambi la differenza positiva tra entrate e uscite di un certo esercizio. Tuttavia, nelle società lucrative tale differenza (derivante da quello che prende il nome di "conto economico") viene chiamata "utile", perché è la misura dell'utilità (per i soci) creata da quell'esercizio. Nelle realtà non lucrative (associazioni, ma anche enti pubblici, consorzi, società consortili) la stessa differenza (derivante dal cd. rendiconto di gestione) si chiama avanzo di gestione, perché misura ciò che "è avanzato", che tuttavia non costituisce una ricchezza per i soci. 3.3.4. A tanto deve aggiungersi che: i) come pure rimarcatosi in dottrina, i consorzi, pure a prevalente carattere mutualistico, possono ben realizzare "utili", anche in via secondaria ed incidentale, derivanti dai rapporti con il mercato esterno. Alteris verbis, è vero che il consorzio, atteso il carattere mutualistico, dovrebbe tendere al pareggio tra ricavi e costi, senza realizzare alcun utile o avanzo di gestione. Tuttavia è ben possibile che dalla gestione derivi un utile, quando le entrate (contributi periodici versati dai consorziati e corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi resi a consorziati o terzi) superino le uscite (costi sostenuti per svolgere l'attività propria del consorzio quali spese amministrative generali e spese per la realizzazione dei servizi diretti alle consorziate); ii) nella specie, lo stesso statuto del Consorzio prevede la possibilità che l'attività dell'ente consortile si chiuda con un utile. Invero, il tenore letterale del suo già menzionato art. 32 ("Gli utili non possono essere distribuiti in qualsivoglia forma alle imprese associate") chiaramente denota che non sia affatto escluso che il consorzio possa presentare "utili" di esercizio, ma ne vieta esclusivamente la distribuzione tra i consorziati. Infatti, non avrebbe senso, giuridicamente, prevedere espressamente che un'utile non si possa distribuire se la sua stessa sussistenza non fosse "a monte" possibile. 3.4. Da tanto consegue, allora, che il riportato passo motivazionale della corte distrettuale secondo cui «costituendo le eccedenze di gestione la differenza fra i ricavi ottenuti dal Consorzio (in ragione dell'attività di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 intermediazione svolta) ed i costi necessari per il proprio funzionamento, Data pubblicazione 31/05/2022 esse rappresentano, nella sostanza, degli utili: di talché, deve escludersene la ripartizione io favore delle imprese consorziate, in ragione del sopra citato art. 32 dello Statuto consortile», si rivela essere, in realtà, il risultato dell’interpretazione, in senso ampio, che della menzionata clausola statutaria la prima ha inteso fornire. 3.4.1. Si vuol dire, cioè, che, così opinando, quella corte ha inteso attribuire significato ampio al termine “utile” ivi previsto, intendendolo, cioè, come qualsiasi differenza positiva tra costi e ricavi di un certo esercizio. Tanto implica che i ricavi ottenuti dal Consorzio dovevano andare a coprire innanzitutto i suoi costi ma, tramutatisi in utile, non potevano in alcun modo essere distribuiti tra i consorziati (almeno fino al verificarsi di una causa di scioglimento del consorzio o dell’uscita da esso di uno dei consorziati, con necessità di liquidarne, se del caso, la relativa quota) ostandovi l'espresso divieto statutario. 3.4.2. La censura in esame, pertanto, si risolve nel tentativo di giungere, sostanzialmente attraverso la valorizzazione di differenze terminologiche, ad una interpretazione di carattere restrittivo della clausola statutaria suddetta (nel senso, cioè, che, vietando essa la distribuzione degli utili, consentirebbe, anzi imporrebbe, la distribuzione delle eccedenze): ciò, però, non è consentito in questa sede, posto che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019), l'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito, - sebbene censurabile davanti a questa Suprema Corte solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione) - per sottrarsi Data pubblicazione 31/05/2022 al sindacato di legittimità, non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018). 3.5. Assolutamente inconferente, infine, si rivela essere il richiamo - al fine di una sua applicazione, nella specie, in via estensiva o analogica - alla disciplina dei ristorni propria delle società cooperative. 3.5.1. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9513 del 1999; Cass. n. 10641 del 2015), i ristorni - da tenere distinti dagli utili in senso proprio, che, in quanto remunerazione del capitale, sono distribuiti in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio - costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo) ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro). In altri termini, la pratica del ristorno, così come prevista dall'art. 2545-sexies cod. civ. e come delineata nella suddetta giurisprudenza, attiene al vantaggio cooperativistico realizzato versando ai soci, a scadenze periodiche e tenuto conto delle operazioni fatte, somme di denaro corrispondenti alla differenza o fra i prezzi praticati e i costi (nella cooperazione di consumo) o fra i ricavi netti ed i salari o, comunque, i corrispettivi già versati dalla cooperativa al socio (nella cooperazione di lavoro). 3.5.2. Nella fattispecie in esame, invece, i "premi sede" di cui si controverte (e, quindi, le relative eccedenze risultate all'esito dell'esercizio F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 2006) non attengono a vantaggi derivati da rapporti di scambio intervenuti tra il Consorzio ed i propri consorziati, né ad integrazioni retributive per prestazioni rese dai consorziati in favore del Consorzio stesso riguardando, invece, i benefici (premialità) direttamente riconosciuti a quest’ultimo dalle aziende fornitrici delle società consorziate per l'attività di promozione posta in essere dal Consorzio medesimo. 3.6. Infine, resta solo da dire che, in ogni caso, la semplice, avvenuta approvazione del bilancio al 31.12.2006, ad opera dell'assemblea, certamente non autorizza la conclusione dell'approvazione anche della distribuzione delle somme per cui è causa in favore delle consorziate. 4. Il quarto motivo, recante «Nullità della sentenza, per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 2, disp. att. c.p.c., per contraddittorietà logico giuridica della motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)», lamenta una pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ravvisata nella circostanza che la corte territoriale si è pronunciata anche sulla qualificazione delle “eccedenze premi sede” come ristorni. 4.1. Una siffatta doglianza è infondata per la dirimente considerazione che, in realtà, la corte distrettuale altro non ha fatto che affrontare compiutamente tutti i motivi di appello ivi formulati dal Consorzio, giungendo a dichiararne la fondatezza, in modo univoco e concordante, in relazione a tutte le possibili prospettazioni. 5. Il mancato accoglimento, per le ragioni finora esposte, di tutti i precedenti motivi di ricorso riguardanti la decisiva ratio della qualificazione in termini di utili delle somme predette, rende detta ratio non più contestabile. Da ciò consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, degli altri motivi dal quinto all’undicesimo compreso, nonché del tredicesimo, - dei quali, dunque, è superfluo dare conto - basati tutti su una diversa qualificazione giuridica della fattispecie (in termini di ristorni e non di utili) con la conseguenza che un loro eventuale accoglimento sarebbe logicamente precluso dalla conferma della statuizione della Corte F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 territoriale. Essi, pertanto, non potrebbero produrre in alcun caso Data pubblicazione 31/05/2022 l'annullamento della sentenza. 6. Il dodicesimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», denuncia il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata laddove il primo reca la condanna di A. & G. e di RI.CA. a restituire al Consorzio (oltre a quanto da ognuna di esse - € 180.000 ed € 175.000,00 - ricevuto da quest’ultimo) gli interessi legali calcolati, rispettivamente, «giusta punto 5 delle conclusioni di parte appellante» e «giusta punto 2 delle conclusioni di parte appellante», mentre la seconda individua il momento della decorrenza dei riconosciuti interessi legali «dalla domanda all’effettivo saldo». 6.1. Questa doglianza è fondata, risultando l’appena descritta discrasia - esclusivamente in punto di decorrenza degli interessi riconosciuti all’appellante - tra dispositivo e motivazione dalla semplice lettura della sentenza impugnata. Ciò non consente di individuare con certezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (diversamente da quanto sancito dalla costante giurisprudenza di legittimità con riguardo al rito speciale del lavoro, in relazione al quale, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. Cfr. Cass. n. 8912 del 2002; Cass. n. 19653 del 2003; Cass. n. 11432 del 2004; Cass. n. 21618 del 2019), sicché tale contrasto non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 11299 del 2011; Cass. n. 29490 del 2008; Cass. n. 22661 del 2007). 6.1.1. Si impone, allora, una nuova statuizione in punto di decorrenza degli interessi predetti e reputa il Collegio che sia possibile pervenire ad una F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 decisione nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamentiData pubblicazione 31/05/2022 fattuali. 6.1.2. Invero, la già avvenuta (ed ormai definitiva) qualificazione dell’azione de qua come ex art. 2033 cod. civ. e l’assenza di qualsivoglia prospettazione (ancor prima che dimostrazione) circa la malafede delle società A. & G. e RI.CA. consentono di stabilire la decorrenza predetta dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23448 del 2020) del Consorzio e fino all’effettivo pagamento. 7. In conclusione, dunque, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo dodicesimo motivo, dichiarandosene infondati il primo ed il quarto, inammissibili il secondo ed il terzo ed assorbiti quelli dal quinto all’undicesimo nonché il tredicesimo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito, A. & G. e RI.CA. devono essere condannate ciascuna alla corresponsione, in favore del controricorrente, degli interessi legali, su quanto da ognuna di loro - rispettivamente € 180.000 ed € 175.000,00 - dovuto in restituzione a quest’ultimo, dalla domanda giudiziale e fino all’effettivo pagamento. 7.1. Infine, può essere confermata la statuizione di integrale compensazione delle spese del grado di appello contenuta nella sentenza impugnata, mentre quelle di questo giudizio di legittimità, previa loro compensazione in ragione solo di un decimo (atteso il limitatissimo accoglimento del ricorso), restano a carico delle ricorrenti, in solido tra loro, definitivamente e prevalentemente soccombenti all’esito dell’intero iter processuale, e liquidate, in detta entità residua e tenuto conto della nota spese depositata dal difensore del Consorzio, come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente al suo dodicesimo motivo, dichiarandone infondati il primo ed il quarto, inammissibili il secondo ed il terzo ed assorbiti quelli dal quinto all’undicesimo nonché il tredicesimo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 25890/2017 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 17666/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ciascuna alla corresponsione, in favore del [OSCURATO:PERSONA], degli interessi legali, su quanto da ognuna di loro - rispettivamente € 180.000 ed € 175.000,00 - dovuto in restituzione a quest’ultimo, dalla domanda giudiziale e fino all’effettivo pagamento. Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello. Condanna le menzionate società, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che, compensate in ragione di 1/10, si liquidano, in detta entità residua, in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfett