CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione; Rilevato che la Corte territoriale ha, in modo congruo, ritenuto sussistenti gli elementi - oggettivo e psicologico - del reato di resistenza contestato. Ciò in base alle dichiarazioni rese dagli agenti operanti, che hanno riferito del lancio da parte dell'imputato di un posacenere di metallo che colpiva la ruota anteriore destra dell'auto di servizio e delle minacce, anche di morte, proferite dal Pellettieri che, successivamente, utilizzava un bastone di legno per tentare di colpire uno dei Carabinieri intervenuti; la piena consapevolezza della qualità di questi ultimi è stata logicamente dedotta dalla circostanza che in una delle minacce l'imputato ha appellato uno di loro "marescià". Condotte, chiaramente integranti la fattispecie di resistenza a pubblici ufficiali, rispetto alle quali le deduzioni difensive intendono proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, non ammissibile in questa sede; Considerato che, per quanto poi concerne la censura relativa alla capacità di intendere e di volere del ricorrente, la sentenza impugnata ha, in modo congruo, confermato il giudizio del Tribunale evidenziando che le doglianze del ricorrente risultano apodittiche atteso che nessun concreto elemento è stato allegato a supporto di un vizio rilevante ex artt. 88 o 89 cod. pen.; a tale riguardo non è infatti sufficiente uno stato di ebbrezza alcolica dal momento che il vizio totale di mente e quello parziale presuppongono e richiedono entrambi l'esistenza di una infermità, cioè di un vero e proprio stato patologico, idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, elemento nella specie non rinvenibile. Anche il precedente invocato dal ricorrente è stato ritenuto correttamente irrilevante, considerato che in quell'occasione Pellettieri venne assolto dalla contestazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi ritenuta la detenzione dello stupefacente ad uso personale, e dalla contestazione di detenzione di una cartuccia di arma da fuoco, per la particolare tenuità del fatto, mentre, per tale seconda .- 1 fattispecie, l'assenza di capacità di intendere e di volere fu affermata nei confronti del solo coimputato; Rilevato che manifestamente infondato risulta anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha confermato la statuizione sul punto del Tribunale, evidenziando che la gravità delle minacce, accompagnate dai ripetuti tentativi di aggressione fisica posti in essere dal Pellettieri con utilizzo di strumenti atti a offendere, è incompatibile con la valutazione di particolare tenuità. Trattasi di motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2