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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 08646/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17752/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 535/2019 depositata il14/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.la spa [OSCURATO:PERSONA] stipulava, nel 2000, con la Funkwerk AG, già [OSCURATO:PERSONA] GmbH, tre contratti per la fornitura di instradatori di traffico telefonico.

I contratti prevedevano che le apparecchiature avrebbero dovuto essere consegnate dalla Funkwerk AG entro il 31 dicembre 2000, il 30 marzo e il 30 giugno 2001.

A dicembre 2000, la Saiet chiedeva alla Funkwerk AG di sospendere le forniture in consegna entro il 30 marzo ed entro il 30 giugno essendo intervenuta una delibera della Autorità per le telecomunicazioni con cui era stato imposto un nuovo sistema di instradamento delle chiamate direttamente dalle centrali telefoniche e non più a mezzo degli instradatori collegati ad ogni telefono.

Successivamente la Saiet chiedeva al Tribunale di Bologna di dichiarare risolti i contratti in danno della Funkwerk AG sul presupposto che questa, al momento in cui i contratti erano stati sottoscritti, avrebbe dovuto sapere della emendata delibera dell’Autorità o, in subordine, di dichiarare risolti i contratti per impossibilità sopravvenuta con condanna della Funkwerk AG alla restituzione delle somme ricevute in pagamento delle forniture in questione. [OSCURATO:PERSONA] AG si opponeva alle avverse domande, eccepiva la sussistenza di una clausola di deroga alla giurisdizione italiana in favore della giurisdizione tedesca, avanzava domanda di condanna della controparte al pagamento del prezzo dovuto in relazione ad altre forniture ed al risarcimento dei danni, condizionatamente al fatto che tali domande non fossero state nel frattempo accolte dal Tribunale tedesco di Erfut.

Il Tribunale rigettava la domanda principale e, sul motivo per cui l’attrice era obbligata unicamente a pagare il prezzo delle forniture e che per tale obbligazione non era configurabile l’impossibilità sopravvenuta, rigettava la domanda subordinata.

Rigettava altresì l’eccezione di difetto di giurisdizione e rigettava anche le domande riconvenzionali “in quanto condizionate all’ipotesi, non verificatasi, che esse non fossero state accolte dal Tribunale di Erfurt”.

La Corte di Appello di Bologna ha respinto i motivi di appello della [OSCURATO:PERSONA] contro il capo principale della sentenza del Tribunale di Bologna ritenendo la decisione di rigetto della domanda iniziale condivisibile seppur in forza di motivazione diversa, ha dichiarato “assorbito” il motivo di appello contro il capo della sentenza di primo grado di condanna della Saiet alle spese ed ha compensato le spese del grado di appello.

In particolare la Corte di Appello ha ritenuto che, in astratto, l’impossibilità sopravvenuta avrebbe potuto configurarsi e ciò alla luce della sentenza di questa Corte n. 26958 del 20 dicembre 2007 (secondo cui “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.

In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione) e che, tuttavia, in concreto, l’impossibilità sopravvenuta non poteva essere ravvisata.

In proposito la Corte di Appello ha sottolineato che con il sistema imposto a decorrere dal 2001 alla Telecom dalla Autorità per le telecomunicazioni -sistema “c.d. carrier preselect ossia il metodo di instradamento delle chiamate telefoniche a mezzo di routing meno costoso senza la necessità di integrare il centralino telefonico con apparecchiature volte alla least cost routing”- “il singolo abbonato telefonico la cui linea è gestita da una società, in genere ex fornitore di monopolio, può scegliere, sottoscrivendo un contratto con questo operatore, di instradare automaticamente le sue chiamate attraverso una rete telefonica diversa senza la necessità di inserire un codice speciale o una attrezzatura speciale (instradatore di traffico telefonico)”.

La Corte di Appello dopo aver incidentalmente affermato che “queste ultime apparecchiature, nel caso di specie fabbricate dalla Hormann ed acquistate dalla Saiet per venderle agli utilizzatori finali sono divenute praticamente inutilizzabili perché gli utilizzatori finali con una spesa decisamente inferiore raggiungono il loro intento sottoscrivendo l’anzidetto contratto con il proprio operatore telefonico”, ha precisato che ciò non significava che ricorresse “una ipotesi di invincibile ed oggettiva impossibilità della prestazione da eseguirsi sotto la specie della assoluta inutilizzabilità per il creditore della stessa per circostanze sopravenute a lui non imputabile” e ciò perché “l’introduzione della carrier preselect rende sicuramente meno profittevole in termini economici l’acquisto degli instradatori, ben potendo gli utilizzatori finali optare per una soluzione maggiormente economica che non li prevede, ma tale verosimile sensibile calo del profitto previsto incide sulla causa concreta del contratto litigioso non già elidendo il rapporto sinallagmatico originale come postulato dalla ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione bensì alterandolo sensibilmente”.

Ha aggiunto la Corte di Appello che nel caso di specie avrebbe potuto chiedersi la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ma non poteva ottenersi la risoluzione per impossibilità sopravenuta.

Quanto alla compensazione delle spese del grado la Corte di Appello ha scritto: “avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”.

2. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale la Saiet lamenta “in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale e declaratoria di improcedibilità delle domande riconvenzionali della Hortmann) che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Error in procedendo per non avere la Corte di Appello applicato al primo grado lo stesso iter logico motivazionale in virtù del quale ha compensato le spese di lite del secondo grado”, La ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha risposto al motivo di appello proposto contro la decisione del Tribunale di compensazione delle spese malgrado la reciproca soccombenza.

Lamenta inoltre che la Corte di Appello ha basato la compensazione delle spese del grado su una motivazione (“avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”) in base alla quale avrebbero dovuto essere compensate anche le spese di primo grado;

2. con il secondo motivo di ricorso principale la Saiet lamenta “violazione degli artt. 113, primo comma, e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.

Nullità della sentenza per motivazione apparente in merito alla ritenuta difficoltà e non impossibilità a vendere sul mercato gli instradatori di traffico telefonico successivamente all’introduzione della carrier preselection”.

Sostiene la ricorrente che uno dei testi escussi in primo grado aveva dichiarato che le apparecchiature, a seguito della delibera della Autorità delle telecomunicazioni, “non avevano più utilizzo” e che altri testi avevano dichiarato che essa ricorrente aveva chiesto alla controparte di sospendere le forniture.

Deduce poi che, alla luce di tali deposizioni, risultava solo apparente la motivazione della sentenza impugnata per cui era da escludersi una causa di impossibilità sopravvenuta;

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale la Funkwerk AG lamenta, “in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, e dell’art. 92 c.p.c.” per avere la Corte di Appello compensato le spese del grado nonostante la integrale soccombenza della Saiet;

4. Il primo motivo di ricorso è fondato nei seguenti limiti.

4.1. La Corte di Appello, in ragione del fatto che i motivi di appello involgenti la soccombenza della Saiet sulla domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta erano da ritenersi a suo avviso infondati, ha dichiarato “assorbito” e quindi in sostanza respinto il motivo di appello con cui la Saiet aveva lamentato che il Tribunale non aveva valorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art.92 c.p.c. e quindi per la compensazione delle spese, la pur dichiarata infondatezza dell’eccezione preliminare avverso il difetto di giurisdizione né il pur dichiarato rigetto delle riconvenzionali di pagamento di somme e di risarcimento dei danni.

4.2. La Corte di Appello si è in questo modo sottratta all’obbligo di un effettivo e motivato esame del motivo di appello del quale trattavasi posto che la ritenuta infondatezza dei motivi di appello involgenti la soccombenza della Saiet sulla domanda di risoluzione del contratto non giustificavano, di per sé, il rigetto (per dichiarato “assorbimento”) dell’ulteriore motivo di appello con cui la Saiet non aveva messo in discussione la soccombenza su tale domanda ma aveva fatto valere la soccombenza “reciproca”.

5. Il secondo motivo di appello principale è infondato.

Va innanzi tutto precisato che nessun rilievo può annettersi ai richiami fatti dalla ricorrente al contenuto delle deposizioni testimoniali in primo grado, in riferimento alla denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art.113, primo comma, c.p.c. e dell’ art. 115e c.p.c.

La prima disposizione -ai sensi della quale “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità“- è invocata in assenza di presupposti non essendo in questione che la Corte di Appello non abbia pronunciato secondo equità.

È denunciabile ai sensi della seconda disposizione -secondo la quale “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalleparti o dal pubblico ministerononché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno diprova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”-, la condotta del giudice che “abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio” (Cass. Sez.U, sentenza n.20867 del30/09/2020).

Nel caso di specie la ricorrente non imputa alla Corte di Appello tale condotta.

Sotto la rubrica di “violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” si limita a riportare dichiarazioni testimoniali -a cui nella sentenza impugnata non viene fatto cenno- per sostenere la tesi secondo la quale la conclusione della Corte di Appello per cui non ricorre una ipotesi di impossibilità sopravvenuta è motivata in modo solo apparente.

Premesso che “lamotivazione del provvedimento impugnato conricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cos.” (Cass. Sez. 1 - ,Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ), la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi apparente dato che essa rende ben possibile una valutazione di esattezza e logicità relativamente all’affermazione secondo cui, a seguito della menzionata delibera della Autorità per le telecomunicazioni, le apparecchiature oggetto dei contratti non erano divenute del tutto inutili essendone invece solo variate le condizioni di commerciabilità e in particolare il prezzo al quale avrebbero potuto essere rivenduti agli utilizzatori finali a fronte del fatto che a questi ultimi era stata aperta la nuova possibilità di rivolgersi al gestore telefonico per ottenere un sistema di instradamento del traffico alternativo e di minor costo rispetto a quello che in precedenza era il prezzo di mercato della apparecchiature de quibus;

6. il motivo di ricorso incidentale è infondato.

7. La soccombenza non impone necessariamente la condanna del soccombente alle spese.

L’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. è violato solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014) "non è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese in favore della parte vittoriosa”.

Secondo l’art. 92 c.p.c. -nella versione originaria applicabile al caso di specie- il giudice poteva compensare le spese, parzialmente o per intero - oltre che nell'ipotesi, qui non ricorrente, della soccombenza reciproca delle parti- nel caso concorressero altri giusti motivi.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato “Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Sez.U, n.20598 del 30/07/2008 ).

La Corte di Appello ha motivato la decisione di compensare le spese del grado affermando: “avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”.

La Corte di Appello ha rispettato l’obbligo motivazionale posto che l’affermazione appena sopra riprodotta, che in sostanza rimanda alla originaria incertezza sul diritto (controverso) della Saiet ad ottenere la risoluzione dei contratti oltre che alla singolarità della fattispecie, è idonea a spiegare in modo chiaro quali sono state le ragioni della decisione.

La decisione in sé si sottrae ad ogni sindacato;

8. in conclusione, il primo motivo di ricorso principale deve essere accolto, il secondo deve essere rigettato, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17752/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 535/2019 depositata il14/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la spa [OSCURATO:PERSONA] stipulava, nel 2000, con la Funkwerk AG, già [OSCURATO:PERSONA] GmbH, tre contratti per la fornitura di instradatori di traffico telefonico. I contratti prevedevano che le apparecchiature avrebbero dovuto essere consegnate dalla Funkwerk AG entro il 31 dicembre 2000, il 30 marzo e il 30 giugno 2001. A dicembre 2000, la Saiet chiedeva alla Funkwerk AG di sospendere le forniture in consegna entro il 30 marzo ed entro il 30 giugno essendo intervenuta una delibera della Autorità per le telecomunicazioni con cui era stato imposto un nuovo sistema di instradamento delle chiamate direttamente dalle centrali telefoniche e non più a mezzo degli instradatori collegati ad ogni telefono. Successivamente la Saiet chiedeva al Tribunale di Bologna di dichiarare risolti i contratti in danno della Funkwerk AG sul presupposto che questa, al momento in cui i contratti erano stati sottoscritti, avrebbe dovuto sapere della emendata delibera dell’Autorità o, in subordine, di dichiarare risolti i contratti per impossibilità sopravvenuta con condanna della Funkwerk AG alla restituzione delle somme ricevute in pagamento delle forniture in questione. [OSCURATO:PERSONA] AG si opponeva alle avverse domande, eccepiva la sussistenza di una clausola di deroga alla giurisdizione italiana in favore della giurisdizione tedesca, avanzava domanda di condanna della controparte al pagamento del prezzo dovuto in relazione ad altre forniture ed al risarcimento dei danni, condizionatamente al fatto che tali domande non fossero state nel frattempo accolte dal Tribunale tedesco di Erfut. Il Tribunale rigettava la domanda principale e, sul motivo per cui l’attrice era obbligata unicamente a pagare il prezzo delle forniture e che per tale obbligazione non era configurabile l’impossibilità sopravvenuta, rigettava la domanda subordinata. Rigettava altresì l’eccezione di difetto di giurisdizione e rigettava anche le domande riconvenzionali “in quanto condizionate all’ipotesi, non verificatasi, che esse non fossero state accolte dal Tribunale di Erfurt”. La Corte di Appello di Bologna ha respinto i motivi di appello della [OSCURATO:PERSONA] contro il capo principale della sentenza del Tribunale di Bologna ritenendo la decisione di rigetto della domanda iniziale condivisibile seppur in forza di motivazione diversa, ha dichiarato “assorbito” il motivo di appello contro il capo della sentenza di primo grado di condanna della Saiet alle spese ed ha compensato le spese del grado di appello. In particolare la Corte di Appello ha ritenuto che, in astratto, l’impossibilità sopravvenuta avrebbe potuto configurarsi e ciò alla luce della sentenza di questa Corte n. 26958 del 20 dicembre 2007 (secondo cui “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione) e che, tuttavia, in concreto, l’impossibilità sopravvenuta non poteva essere ravvisata. In proposito la Corte di Appello ha sottolineato che con il sistema imposto a decorrere dal 2001 alla Telecom dalla Autorità per le telecomunicazioni -sistema “c.d. carrier preselect ossia il metodo di instradamento delle chiamate telefoniche a mezzo di routing meno costoso senza la necessità di integrare il centralino telefonico con apparecchiature volte alla least cost routing”- “il singolo abbonato telefonico la cui linea è gestita da una società, in genere ex fornitore di monopolio, può scegliere, sottoscrivendo un contratto con questo operatore, di instradare automaticamente le sue chiamate attraverso una rete telefonica diversa senza la necessità di inserire un codice speciale o una attrezzatura speciale (instradatore di traffico telefonico)”. La Corte di Appello dopo aver incidentalmente affermato che “queste ultime apparecchiature, nel caso di specie fabbricate dalla Hormann ed acquistate dalla Saiet per venderle agli utilizzatori finali sono divenute praticamente inutilizzabili perché gli utilizzatori finali con una spesa decisamente inferiore raggiungono il loro intento sottoscrivendo l’anzidetto contratto con il proprio operatore telefonico”, ha precisato che ciò non significava che ricorresse “una ipotesi di invincibile ed oggettiva impossibilità della prestazione da eseguirsi sotto la specie della assoluta inutilizzabilità per il creditore della stessa per circostanze sopravenute a lui non imputabile” e ciò perché “l’introduzione della carrier preselect rende sicuramente meno profittevole in termini economici l’acquisto degli instradatori, ben potendo gli utilizzatori finali optare per una soluzione maggiormente economica che non li prevede, ma tale verosimile sensibile calo del profitto previsto incide sulla causa concreta del contratto litigioso non già elidendo il rapporto sinallagmatico originale come postulato dalla ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione bensì alterandolo sensibilmente”. Ha aggiunto la Corte di Appello che nel caso di specie avrebbe potuto chiedersi la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ma non poteva ottenersi la risoluzione per impossibilità sopravenuta. Quanto alla compensazione delle spese del grado la Corte di Appello ha scritto: “avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”. 2. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale la Saiet lamenta “in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale e declaratoria di improcedibilità delle domande riconvenzionali della Hortmann) che è stato oggetto di discussione tra le parti. Error in procedendo per non avere la Corte di Appello applicato al primo grado lo stesso iter logico motivazionale in virtù del quale ha compensato le spese di lite del secondo grado”, La ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha risposto al motivo di appello proposto contro la decisione del Tribunale di compensazione delle spese malgrado la reciproca soccombenza. Lamenta inoltre che la Corte di Appello ha basato la compensazione delle spese del grado su una motivazione (“avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”) in base alla quale avrebbero dovuto essere compensate anche le spese di primo grado; 2. con il secondo motivo di ricorso principale la Saiet lamenta “violazione degli artt. 113, primo comma, e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente in merito alla ritenuta difficoltà e non impossibilità a vendere sul mercato gli instradatori di traffico telefonico successivamente all’introduzione della carrier preselection”. Sostiene la ricorrente che uno dei testi escussi in primo grado aveva dichiarato che le apparecchiature, a seguito della delibera della Autorità delle telecomunicazioni, “non avevano più utilizzo” e che altri testi avevano dichiarato che essa ricorrente aveva chiesto alla controparte di sospendere le forniture. Deduce poi che, alla luce di tali deposizioni, risultava solo apparente la motivazione della sentenza impugnata per cui era da escludersi una causa di impossibilità sopravvenuta; 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale la Funkwerk AG lamenta, “in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, e dell’art. 92 c.p.c.” per avere la Corte di Appello compensato le spese del grado nonostante la integrale soccombenza della Saiet; 4. Il primo motivo di ricorso è fondato nei seguenti limiti. 4.1. La Corte di Appello, in ragione del fatto che i motivi di appello involgenti la soccombenza della Saiet sulla domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta erano da ritenersi a suo avviso infondati, ha dichiarato “assorbito” e quindi in sostanza respinto il motivo di appello con cui la Saiet aveva lamentato che il Tribunale non aveva valorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art.92 c.p.c. e quindi per la compensazione delle spese, la pur dichiarata infondatezza dell’eccezione preliminare avverso il difetto di giurisdizione né il pur dichiarato rigetto delle riconvenzionali di pagamento di somme e di risarcimento dei danni. 4.2. La Corte di Appello si è in questo modo sottratta all’obbligo di un effettivo e motivato esame del motivo di appello del quale trattavasi posto che la ritenuta infondatezza dei motivi di appello involgenti la soccombenza della Saiet sulla domanda di risoluzione del contratto non giustificavano, di per sé, il rigetto (per dichiarato “assorbimento”) dell’ulteriore motivo di appello con cui la Saiet non aveva messo in discussione la soccombenza su tale domanda ma aveva fatto valere la soccombenza “reciproca”. 5. Il secondo motivo di appello principale è infondato. Va innanzi tutto precisato che nessun rilievo può annettersi ai richiami fatti dalla ricorrente al contenuto delle deposizioni testimoniali in primo grado, in riferimento alla denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art.113, primo comma, c.p.c. e dell’ art. 115e c.p.c. La prima disposizione -ai sensi della quale “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità“- è invocata in assenza di presupposti non essendo in questione che la Corte di Appello non abbia pronunciato secondo equità. È denunciabile ai sensi della seconda disposizione -secondo la quale “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalleparti o dal pubblico ministerononché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno diprova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”-, la condotta del giudice che “abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio” (Cass. Sez.U, sentenza n.20867 del30/09/2020). Nel caso di specie la ricorrente non imputa alla Corte di Appello tale condotta. Sotto la rubrica di “violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” si limita a riportare dichiarazioni testimoniali -a cui nella sentenza impugnata non viene fatto cenno- per sostenere la tesi secondo la quale la conclusione della Corte di Appello per cui non ricorre una ipotesi di impossibilità sopravvenuta è motivata in modo solo apparente. Premesso che “lamotivazione del provvedimento impugnato conricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cos.” (Cass. Sez. 1 - ,Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ), la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi apparente dato che essa rende ben possibile una valutazione di esattezza e logicità relativamente all’affermazione secondo cui, a seguito della menzionata delibera della Autorità per le telecomunicazioni, le apparecchiature oggetto dei contratti non erano divenute del tutto inutili essendone invece solo variate le condizioni di commerciabilità e in particolare il prezzo al quale avrebbero potuto essere rivenduti agli utilizzatori finali a fronte del fatto che a questi ultimi era stata aperta la nuova possibilità di rivolgersi al gestore telefonico per ottenere un sistema di instradamento del traffico alternativo e di minor costo rispetto a quello che in precedenza era il prezzo di mercato della apparecchiature de quibus; 6. il motivo di ricorso incidentale è infondato. 7. La soccombenza non impone necessariamente la condanna del soccombente alle spese. L’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. è violato solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014) "non è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dettespese in favore della parte vittoriosa”. Secondo l’art. 92 c.p.c. -nella versione originaria applicabile al caso di specie- il giudice poteva compensare le spese, parzialmente o per intero - oltre che nell'ipotesi, qui non ricorrente, della soccombenza reciproca delle parti- nel caso concorressero altri giusti motivi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato “Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Sez.U, n.20598 del 30/07/2008 ). La Corte di Appello ha motivato la decisione di compensare le spese del grado affermando: “avuto riguardo all’epoca di radicamento del giudizio, si ritiene che la singolarità dei termini della lite e la novità delle questioni litigiose costituiscano giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite”. La Corte di Appello ha rispettato l’obbligo motivazionale posto che l’affermazione appena sopra riprodotta, che in sostanza rimanda alla originaria incertezza sul diritto (controverso) della Saiet ad ottenere la risoluzione dei contratti oltre che alla singolarità della fattispecie, è idonea a spiegare in modo chiaro quali sono state le ragioni della decisione. La decisione in sé si sottrae ad ogni sindacato; 8. in conclusione, il primo motivo di ricorso principale deve essere accolto, il secondo deve essere rigettato, il ricorso incidentale deve essere rigettato. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-
Sentenza Cassazione n. 08646/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris