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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05640/2022

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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Catania del 6.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace del capoluogo etneo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. per aver arbitrariamente invaso l'unità immobiliare di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di Euro 500 di multa oltre al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso a quella diversa sede;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Ionescu lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 120, 124 e 126 cod. pen. e difetto di querela: rileva che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto sussistente la condizione di procedibilità nella querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi erede della cugina deceduta nel settembre del 2014 laddove l'occupazione era iniziata prima del marzo del 2012 quando costei era ancora in vita; rileva che il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'occupazione ha avuto inizio con l'introduzione nell'altrui proprietà; segnala che, pertanto, il diritto di querela avrebbe dovuto essere esercitato dalla proprietaria dell'immobile al momento della sua occupazione ed entro il termine perentorio di cui all'art. 124 cod. pen. essendosi comunque estinto con il di lei decesso avvenuto nel settembre del 2014;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza della S.C. sulla natura del reato in esame.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 4.1 E' risalente ed assolutamente consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame —, vada qualificato come dì natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708).

Si è chiarito, inoltre, che la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano); qualora, invece, la contestazione indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di adozione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.9.2018 n. 55.164, Trabucco).

La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc.

Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguita da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività dì sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva in realtà riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, per quanto detto, aveva concretizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale.

È pertanto agevole rilevare come il problema esaminato dalla Corte in quella occasione, era stato nel caso specifico comunque correttamente risolto in coerenza con i principi in materia di giudicato ed in termini sovrapponibili con i principi sopra richiamati. 4.2 Dalla natura permanente del reato deriva, quale diretto corollario, che deve essere considerata senz'altro tempestiva la querela per il reato che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 20132 del 11/04/2018, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274671; Sez. 6, Sentenza n. 2241 del 13/01/2011, V., Rv. 249208; Sez. 2, Sentenza n. 41401 del 19/10/2010, Quaglia ed altro, Rv. 248926; conf., tra le non massimate, Sez. 2, 10.6.2021 n. 26806 PG in proc.

Petrillo; Sez. 2, 19.2.2021 n. 19633, Alabastro; Sez. 2, 21.10.2020 n. 29174, Passamani ed altri; Sez. 2, 23.10.2019 n. 673, Pg in proc.

Corigliano).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo alcun motivo di esonero, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Catania del 6.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace del capoluogo etneo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. per aver arbitrariamente invaso l'unità immobiliare di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di Euro 500 di multa oltre al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso a quella diversa sede; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Ionescu lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 120, 124 e 126 cod. pen. e difetto di querela: rileva che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto sussistente la condizione di procedibilità nella querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi erede della cugina deceduta nel settembre del 2014 laddove l'occupazione era iniziata prima del marzo del 2012 quando costei era ancora in vita; rileva che il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'occupazione ha avuto inizio con l'introduzione nell'altrui proprietà; segnala che, pertanto, il diritto di querela avrebbe dovuto essere esercitato dalla proprietaria dell'immobile al momento della sua occupazione ed entro il termine perentorio di cui all'art. 124 cod. pen. essendosi comunque estinto con il di lei decesso avvenuto nel settembre del 2014; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza della S.C. sulla natura del reato in esame. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 4.1 E' risalente ed assolutamente consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame —, vada qualificato come dì natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708). Si è chiarito, inoltre, che la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass. Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano); qualora, invece, la contestazione indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di adozione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.9.2018 n. 55.164, Trabucco). La decisione richiamata nel ricorso (cfr., Cass. Pen., 2 20.1.2017 n. 7.911, PM in proc. Tripodi), al di là del tenore della massima che ne è stata tratta, non è però in contraddizione con quelle sopra indicate; essa, in realtà, riguarda una fattispecie del tutto peculiare nella quale non si trattava della occupazione "permanente" di un fondo ma della iniziale occupazione di una porzione di area demaniale mediante lo sversamento di inerti seguita da una prima sentenza di condanna e da una successiva attività dì sversamento nello stesso sito; la questione in diritto ivi esaminata aveva in realtà riguardato la idoneità della prima condanna - passata in giudicato - a "coprire" anche la seconda iniziativa di sversamento di materiale che, per quanto detto, aveva concretizzato una "nuova" occupazione e non già la "prosecuzione" della occupazione iniziale. È pertanto agevole rilevare come il problema esaminato dalla Corte in quella occasione, era stato nel caso specifico comunque correttamente risolto in coerenza con i principi in materia di giudicato ed in termini sovrapponibili con i principi sopra richiamati. 4.2 Dalla natura permanente del reato deriva, quale diretto corollario, che deve essere considerata senz'altro tempestiva la querela per il reato che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 20132 del 11/04/2018, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274671; Sez. 6, Sentenza n. 2241 del 13/01/2011, V., Rv. 249208; Sez. 2, Sentenza n. 41401 del 19/10/2010, Quaglia ed altro, Rv. 248926; conf., tra le non massimate, Sez. 2, 10.6.2021 n. 26806 PG in proc. Petrillo; Sez. 2, 19.2.2021 n. 19633, Alabastro; Sez. 2, 21.10.2020 n. 29174, Passamani ed altri; Sez. 2, 23.10.2019 n. 673, Pg in proc. Corigliano). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo alcun motivo di esonero, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere esten
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