CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 14365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6089/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1857/2018 depositata il03/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno,sez distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire dichiarare il trasferimento in proprio favore delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possedute dal defunto [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei convenuti e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituivano chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo per il mancato rispetto delle regole procedurali previste dal dlgs nr 5/2003. Nel merito disconoscevano le sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private datate 15.11.2004 intervenute fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le relative promesse di vendite delle quote di partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA]. I resistenti poi spiegavano domande riconvenzionali in ordine alle conseguenze dannose scaturite dall’inadempimento dell’attore nel pagamento del prezzo di vendita in questione e chiedevano la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale, rilevata la natura societaria della controversia, disponeva la rimessione della causa avanti al Tribunale di Salerno fissando il termine di 20 giorni per la riassunzione. Riassunto il giudizio il Tribunale fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], Alessia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano domanda di estinzione ex art 8 del dlgs 5/2003 per mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine prescritto dalla legge. Con sentenza nr 44/2014 il Tribunale dichiarava inefficace la promessa di vendita di quote sociali del 15.11.2004, con la quale [OSCURATO:PERSONA] per conto della figlia aveva promesso di vendere la quota di società di quest’ultima pari al 10% del capitale sociale in quanto non risultava provata l’esistenza della procura rilasciata da quest’ultima in favore del padre, e condannava le parti convenute al pagamento delle spese di causa. Con riguardo alla domanda ex art 2932 c.c. relativa alla promessa di vendita conclusa in proprio da [OSCURATO:PERSONA] accertava il pagamento della somma di € 122.700,00. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], Alessia, [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spiegando appello incidentale per gli aspetti che l’avevano vista soccombente. Con sentenza nr 1857/2018 la Corte di appello di Salerno accoglieva parzialmente l’appello principale e quello incidentale limitatamente al capo delle spese dichiarandole compensate in ragione di 1/3 fra le parti e confermava per il rimanente la condanna di [OSCURATO:PERSONA], Valentina ,Alessia, Stefano e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del gravame riteneva non fondata l’eccezione di estinzione del giudizio per la mancata richiesta di fissazione dell’udienza osservando che con ordinanza del 24.10.2008 il Tribunale di Salernodisponeva formalmente il mutamento di rito in precedenza non effettuato e fissava avanti a sé l’udienza per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] sicché non si poteva ritenere integrata alcuna violazione del Dlgs 5/2003 essendo stata fissata l’udienza, prima del decorso del termine di cui all’art 8, comma quarto del D.lgvo 2003 individuando come dies a quo quello menzionato dagli appellanti e cioè il 16.9.2008 ed essendo nuovamente decorsi i termini previsti dal rito societario dal momento che non si era considerato che il provvedimento reso dal Tribunale di Eboli disponesse un mutamento di rito. Escludeva poi che la richiesta risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi nuova alla luce delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo. Affermava poi che il Tribunale non era incorso nella violazione dell’art 112 c.p.c. osservando che il valore delle quote societarie era diminuito nettamente a seguito della vendita del terreno sito in Acerno per cui ben poteva essere emessa una pronuncia che tenendo conto del contratto non concluso stabilisse un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare con il legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni. In questo quadro la Corte di appello considerava corretta l’indagine tecnica disposta dalTribunale ritenendo ammissibile la domanda di riduzione del prezzo avanzata tempestivamente dopo la vendita dell’immobile escludendo che la domanda risarcitoria potesse considerarsi nuova in quanto ritualmente introdotta in giudizio già dal primo grado. Rilevava poi che i rilievi sviluppati nell’atto di gravame in merito all’erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente e al pagamento effettuato all’atto della sottoscrizione del preliminare non avevano trovato corpo nelle risultanze di causa. Osservava con riguardo le spese di lite che il Tribunale non aveva tenuto conto di quelle relative alla fase sub cautelare dove l’appellato Cuozzo era risultato soccombente sicché riteneva che gli oneri processuali andassero compensati in ragione di un terzo fra le parti e posti a carico degli appellanti per i rimanenti 2/3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], Alessia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 8 motivi illustrati da memoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. omessa pronuncia, error in procedendo motivazione apparente in relazione all’art 360 primo comma nr 3 e 4 c.p.c.. Si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione per violazione dell’art 8 comma quarto del dlgs 5/2003, eccezione di inammissibilità della domanda nuova di risarcimento danni ed eccezione relativa alla violazione del divieto di allegazione di nuovi documenti dopo la chiusura dell’istruttoria e dopo aver rassegnato le conclusioni definitive. Si afferma che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepita violazione dell’art 112 c.p.c. come sollevata dall’appellante principale e dall’appellata incidentale e sulla relativa incidenza anche sulle spese di lite. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 112 e dell’art 8 comma quarto del dlgs 5/2003 e dell’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. Si censura la decisione laddove non avrebbe rilevato l’intervenuta estinzione del giudizio per il mancato deposito da parte dell’attore dell’istanza di fissazione entro i termini indicato dall’art 8 del dlgs 5/2003. Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli6,9, e 10 comma secondo del dlgs 5/2003, degli artt 1464 e 2932 c.c., dell’art 99, dell’art 112 e dell’art 115 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti. Si denuncia, in particolare, che il Cuomo dopo la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art 9 del dlgs 5/2003 e dopo le conclusioni avrebbe proposto una domanda nuova di risarcimento danni per il depauperamento del patrimonio sociale imputabile ai convenuti avanzando nuove richieste istruttoriee producendo nuovi documenti censurando in tal modo la diversa valutazione espressa sul punto dalla Corte distrettuale. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 comma secondo del dlgs 5/2003, dell’art 1464 e 2932 c.c. dell’art 99, 113 e dell’art 115 c.p.c. per non avere la Corte di appello preso in esame le eccezioni sollevate dagli appellanti in merito alla tardività delle istanze istruttorie e al loro positivo riscontro da parte del Tribunale. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art 24 della Costituzione e dell’art 101 c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art 1362 c.c. omessa pronuncia per la mancata concessione di un termini a difesa a fronte della nuova domanda ed istanze istruttorie avanzate dal Cuozzo nel corso del giudizio. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art 1362 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. Si critica la decisione laddove avrebbe fondato il suo convincimento sulla stretta relazione tra il valore delle quote sociali ed il prezzo a cui esse erano state promesse in vendita oltre che al prezzo della cessione del terreno. Con il settimo motivo si denuncia la non corretta motivazione e valutazione delle prove raccolte in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Si sostiene che sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero dovuto operare una valutazione complessiva e comparativa delle prove offerte nel corso del giudizio al fine di accertare i fatti. Si afferma invece che il giudice del gravame sarebbe incorso in una errata percezione degli elementi a sua disposizione utilizzando una c.t.u. che è risultata frutto di una erronea impostazione e di una parziale interpretazione dei fatti. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione degli art 91 e 92 c.p.c. la contraddittorietà della pronuncia in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si censura la decisione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che il rigetto della domanda attorea relativa all’accertata inefficacia della promessa di vendita non incidesse sulla valutazione complessiva dell’esito del giudizio nel quale il Cuozzo doveva considerarsi vittorioso. Il primo motivo è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio diomessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o su unaeccezione di merito autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile (per tutte:Cass., 26/09/2019, n. 24098; Cassazione civile, sez. IL 16/02/2018, n. 3845). La sentenza qui impugnata non è incorsa alcuna omissione avendo dato per ciascuna delle questioni sollevate adeguata risposta ben al di sopra del minimo costituzionale sia per quel attiene al problema dell’estinzione (pag 6 della sentenza) sia per che riguarda il mutamento della domanda (pag 7 della sentenza) sia per quel che riguarda l’eccezione relativa alla tardività delle istanze istruttorie. Sotto il primo profilo (estinzione del giudizio) il giudice del gravame ha condiviso la decisione del Tribunale ritenendo che a seguito della fissazione dell’udienza avanti a sé il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva considerarsi integrata alcuna violazione del Dlgs 5/2003 . Sul punto ha osservatoche la fissazione dell’udienza era avvenuta prima del decorso del termine previsto dall’art 8 comma quattro del Dlgs 5/2003 dal momento che il provvedimento adottato dal Tribunale di Eboli non poteva essere considerato come una ordinanza di mutamento di rito sicché erano nuovamente decorsi i termini previsti dal rito societario individuando come dies a quo quello menzionato dagli appellanti(16.9.2008). Con riguardo poi alla eccepita tardività della domanda in quanto formulata con la comparsa conclusionale la Corte distrettuale ha ritenuto che nell’originario atto introduttivo fosse stata inserita, sia pure in via subordinata, la richiesta di maggior danno ed ha comunque evidenziato che l’unico cespite del patrimonio della società costituito dal terreno sito in Acerno era stato alienato in corso di causa in data 10.11.2010 dalla maggioranza dei soci sicchè la precisazione del quantum del risarcimento formulata con la memoria del 15.1.2011 ed il documento ad esso allegato costituivano il primo atto difensivo dopo la vendita del terreno. La inclusione della domanda diretta a d ottenere una riduzione del corrispettivo dovuto e la conseguente ripetizione di quanto eventualmente pagato in eccesso nella subordinata come sopra illustrata costituisce valutazione della effettiva natura e contenuto giuridico della domanda e per questa sua natura è sottratt a al sindacato di legittimità avendo ad ogget to un profilo di carattere strettamente interpretativo. E’ appena il caso di rilevare, al riguardo, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza delladomanda giudiziale, è assoggettabile al controllo dilegittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, ilsindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio giuridico , diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'attogiudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/ 2022, Rv. 665645 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 - 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 -01). Peraltro, il giudice del merito, nell’ indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 -01). Nella specie, i ricorrenti lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) delladomanda giudiziale , risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall'interpretazionefornita dal giudice d'appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede dilegittimità. Con riguardo poi all’acquisizione del documento nuovo va rilevato chel'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativaex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Giova rammentare, in ragione di quanto interessa ai fini della presente decisione, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, la nullità relativa, in mancanza della tempestiva deduzione (nella prima istanza o difesa utile successive al verificarsi), resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice (tra le molte, Cass. n. 27026/2008;Cass. n. 19714/2017; Cass. n. 21957/2019 ; 17916/2022; per il complessivo riordino del rapporto tra preclusioni e documenti utilizzati in sede di CTU vediS.U. 3086/2022). Ciò posto nel caso di specie non risulta che l’acquisizione del nuovo documento sia stato oggetto di una eccezione tempestivamente sollevata dalricorrente. Va comunque rilevato che la Corte d’Appello ha sottolineato come la produzione documentale è stata eseguita nella prima difesa possibile rispetto alla sua formazione e questo specifico profilo non risulta validamente censurato. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ricostruito la vicenda sul piano processuale rilevando che la prima ordinanza non aveva disposto il mutamento di rito né la cancellazione della causa dal ruolo limitandosi a disporre la riassunzione della causa assegnando il termine di 60 giorni. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha poi sottolineato che il Tribunale di Salerno aveva fissato davanti a sé l’udienza per il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] prima del decorso dei termini previsti dall’art 8, comma quarto del Dlvo individuando come dies a quo il termine del 16.9.2008 indicato dagli stessi appellanti. Ha osservato infatti che in assenza di una istanza di mutamento di rito non erano pertanto decorsi i termini per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza e che comunque l’attore era nei termini per chiedere la fissazione dell’udienza avendo notificato l’atto di riassunzione in data 21.6.2008 dando nel contempo atto che successivamente ad essa gli appellanti avevano proceduto allo scambio di memorie come previsto dagli art 5, 6 e 7 del D.lvo 5/2003. La ricostruzione dell’iter procedimentale svolta dal giudice del merito è corretta ed il Collegio vi presta adesione. In primo luogo, la trasmissione dalla sede distaccata alla centrale ha determinato una modifica della competenza e non solo del rito. La controversia è stata assoggettata alla competen za collegiale e non monocratica del Tribunale. Neconsegue che il provvedimento di trasmissione in questa specifica ipotesi non può qualificarsi come una prosecuzione del procedimento già instaurato con le conseguenze processuali in tema di preclusioni ad esso applicabili perché il giudice presso cui è stato incardinatoin via originaria è da ritenersi privo della potestas iudicandi. Correttamente il giudice del primo grado ha provvedutoa fissare ex ufficio la effettiva prima udienza peraltro nel rispetto del termine indicato come dies a quo dalle parti ricorrenti . Ripristinata correttamente la sequenza procedimentale con l’intervento del giudice e la qualificazione giuridica dallo stesso stabilita per la “prima udienza”, non può prodursi l’effetto estintivo invocato. Inoltre in relazione alla indicazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine massimo per la fissazione della prima udienza deve rilevarsi che la contestazione delle parti ricorrenti evidenzia un vizio revocatorio (viene affermata la indicazione di un termine diverso) non censurabile nel presente giudizio. Deve in conclusione ritenersi che l’estinzione del giudizio conseguente alla mancata tempestiva richiesta di fissazione dell’udienza non può essersi verificata nella specie perché superata dalla sequenza procedimentale seguita dal giudice di merito che ha correttamente spostato l’effettivo mutamento del rito ad un momento successivo all’incardinamento del processo davanti al giudice collegiale, provvedendo a fissare officiosamente la data della prima udienza, nel rispetto del dies a quo, indicato secondo quanto dichiarato dal giudice di appello dalle stesse parti ricorrenti. Il mutamento di rito è stato disposto solo con provvedimento del 24.10.2008 contenente la fissazione avanti a sé dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il terzo motivo è sostanzialmente ripetitivo della censura prospettata nel primo motivo in relazione alla tardività della proposizione della domanda risarcitoria. La domanda proposta non è stata ritenuta nuova dal giudice d’appello con ampia giustificazione del percorso ermeneutico svolto. Ne consegue l’inammissibilità della censura perché non sindacabile l’interpretazione delle domande delle parti (ed in particolare la loro qualificazione in termini di emendatio o mutatio libelli) in presenza di adeguata motivazione (Cass.12650 del 2003, confermata da Cass. 14669 del 2022). Peraltro, la rideterminazione del prezzo operata dai giudici di merito rispondeva all’esigenza di riequilibrare l’originario assetto negoziale in ragione dei fatti che si erano verificati per effetto della vendita da parte dei cessionari dell’unico bene societario che aveva comportato uno svuotamento del valore delle quote promesse in vendita. In tal modo il giudice di merito si è conformato ai principi affermati da questa Corte laddove ha ritenuto che il particolare rimedio offerto dal citatoart. 2932 c.c., non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia delgiudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimointervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l'interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente (S.U. n. 1720 del 27/2/1985; Cass n. 4939 del 2017). Con riguardo al fatto che la modifica della domanda sarebbe stata avanzata tardivamente e non con il primo atto utile dopo la vendita del terreno risalente al 10.11.2010 va osservato che come già evidenziato il giudice del merito ha insindacabilmente escluso la mutatio libelli. Il quarto motivo è infondato. La Corte ha dato ingresso alla c.t.u. resasi necessaria per effetto della vendita dell’unico cespite immobiliare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trattandosi di fatto sopravvenuto incidente in modo significativo sul valore delle quote al fine di rideterminarne il prezzo ed ha escluso proprio per la sopravvenienza del fatto non tardiva la produzione documentale in quantoformatasi successivamente . Il quinto motivo è inammissibile in quanto difetta di autosufficienza non essendo riportati nel ricorso la tempestiva censura di appello in riferimento alla quale si lamenta l'omessa pronuncia. La denunciata violazione processuale correlata all’allegazione tardiva di nuova documentazione difetta di specificità, trattandosi di nullità relativa che doveva essere sollevata nella prima risposta utile. Il sesto motivo con cui i ricorrenti si dolgono di una non corretta valutazione da parte della Corte distrettuale della volontà negoziale racchiusa nel preliminare è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato il contenuto del contratto di cui si contesta l’interpretazione. Va peraltro rilevato che la censura involge valutazione di merito. In tema diinterpretazione del contratto, ilsindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 10891 del 26 maggio 2016; Sez. 3, n. 2465 del 10 febbraio 2015). Il settimo motivo è parimenti inammissibile. Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione" ( C ass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; ma v. giàCass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598;Cass. 10/06/2016, n. 11892 ; 20/10/2016, n. 21238). Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. inoltre occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (v. giurisprudenza sopra citata). Nel caso di specie gli argomenti di critica non rispecchiano detti paradigmi e si risolvono, nella sostanza, nella mera inammissibile prospettazione di una valutazione di merito del materiale istruttorio opposta rispetto a quella operata dal giudice a quo. L’ottavo motivo è inammissibile. Costituisce principio pacifico quello secondo cui (Cass. n. 24502/2017)il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell' art.360 c.p.c. , comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (conf.Cass. n. 19613/2017), proca, quanto [OSCURATO:PERSONA] di appello ha spiegato le ragioni per le quali l’esclusione della quota della Riccelli del 10% dalla quantificazione del valore delle quote non incideva sulla valutazione complessiva dell’esito del giudizio nel quale il Cuozzo era risultato totalmente vittorioso. Ragioni che per quanto sopra esposto non sono sindacabili in questa sede. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il r