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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11695/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucj4(to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO gkre ha concluso chiedendo A,J/u, udKoil difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto tentato (esclusa l'aggravante dall'uso del mezzo fraudolento). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'errore di diritto commesso dal giudice di secondo grado che avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza di una valida querela dal momento che la querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], semplice guardia giurata, presso i carabinieri, non può ritenersi valida non essendo egli legittimato alla presentazione della stessa in relazione ai furti perpetrati all'interno del supermercato.

Invero, esaminando la procura speciale consegnata dal predetto ai carabinieri, emerge in modo chiaro che si tratta di una procura speciale notarile che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore della rete commerciale della "Coop alleanza 3.0", società cooperativa, ha conferito a [OSCURATO:PERSONA] non a Trisciani, affinchè, in qualità di responsabile security della medesima società, potesse presentare e rimettere querela anche tramite delega ai dipendenti della cooperativa e a terzi nella qualità di guardie giurate e/o portieri. [OSCURATO:PERSONA], semplice guardia giurata, per presentare la querela avrebbe dovuto avere una specifica delega da parte del Bernardi, quest'ultimo sì responsabile della sicurezza, ma agli atti di causa tale delega manca in quanto non è stata mai rilasciata, sicché la motivazione fornita dal giudice di secondo grado nel ritenere valida la querela è erronea in quanto ha definito il Trisciani responsabile della sicurezza mentre come emerge dalla querela medesima lo stesso è una semplice guardia giurata, e il responsabile della sicurezza era [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Col secondo motivo deduce l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata in ordine all'applicazione della recidiva.

La Corte territoriale ha ritenuto corretta la l'applicazione della recidiva che andava applicata tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato; trattasi di una mera petizione di principio laddove secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di recidiva facoltativa incombe sul giudice uno specifico dovere di motivazione non essendo sufficiente l'utilizzazione di una semplice formula di stile.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non cogliendo nel segno quanto si assume in ordine alla validità della querela sporta dalla guardia giurata, [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, secondo l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 25/01/2019), Rv. 275342 - 01) ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Come ha osservato anche il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, la legittimazione a proporre querela, in caso di furto ai danni di un supermercato, non va dunque agganciata a posizioni formali, ma al possesso dell'autonomo potere di custodia della cosa insito nelle mansioni svolte, idoneo a creare rispetto alla cosa medesima una situazione di fatto corrispondente a una detenzione qualificata, posizione che deve indubitabilmente riconoscersi anche in capo alla guardia giurata addetta al controllo dei furti e della sicurezza all'interno del supermercato; questa, anche se non riveste la qualifica formale di responsabile della sicurezza, è immessa di fatto nel controllo e nella custodia del bene ovvero in una situazione di fatto, appunto, che in riferimento alla cosa, è idonea a creare quel minimum relazionale duraturo, e non occasionale, che - in una visione sostanzialistica quale quella che caratterizza in genere il piano penale rispetto a quello civilistico e che permea in particolare il caso specifico del furto in supermercato al punto che ai fini della querela assumono rilievo anche posizioni non corrispondenti ad un diritto reale - deve ritenersi sufficiente ai fini della proposizione della querela del furto in supermercato, instaurando la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, discendente direttamente dal tipo di mansioni svolte (che costituiscono nell'ambito di un supermercato, la diretta, concreta, estrinsecazione di quella esigenza di sicurezza e controllo sulle merci facente capo al responsabile della sicurezza che la soddisfa precipuamente proprio attraverso la figura della guardia giurata; laddove peraltro nel caso di specie, secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente, la procura speciale menzionata prevedeva espressamente la possibilità - sia pure dietro delega - di conferire anche alla guardia giurata il potere di sporgere querela).

D'altra parte, le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nel riconoscere al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela, hanno affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 - 01).

1.2. Il secondo motivo sulla recidiva è aspecifico e manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte territoriale non può ritenersi di mero stile, né risultano, d'altra parte, dedotti gli elementi in base ai quali i precedenti non dimostrerebbero una maggiore pericolosità dell'imputato, come dimostrata dalla commissione anche del reato per cui è processo; laddove peraltro il motivo era articolato in termini assolutamente - ancor più - generici già in appello.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucj4(to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO gkre ha concluso chiedendo A,J/u, udKoil difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto tentato (esclusa l'aggravante dall'uso del mezzo fraudolento). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'errore di diritto commesso dal giudice di secondo grado che avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza di una valida querela dal momento che la querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], semplice guardia giurata, presso i carabinieri, non può ritenersi valida non essendo egli legittimato alla presentazione della stessa in relazione ai furti perpetrati all'interno del supermercato. Invero, esaminando la procura speciale consegnata dal predetto ai carabinieri, emerge in modo chiaro che si tratta di una procura speciale notarile che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di direttore della rete commerciale della "Coop alleanza 3.0", società cooperativa, ha conferito a [OSCURATO:PERSONA] non a Trisciani, affinchè, in qualità di responsabile security della medesima società, potesse presentare e rimettere querela anche tramite delega ai dipendenti della cooperativa e a terzi nella qualità di guardie giurate e/o portieri. [OSCURATO:PERSONA], semplice guardia giurata, per presentare la querela avrebbe dovuto avere una specifica delega da parte del Bernardi, quest'ultimo sì responsabile della sicurezza, ma agli atti di causa tale delega manca in quanto non è stata mai rilasciata, sicché la motivazione fornita dal giudice di secondo grado nel ritenere valida la querela è erronea in quanto ha definito il Trisciani responsabile della sicurezza mentre come emerge dalla querela medesima lo stesso è una semplice guardia giurata, e il responsabile della sicurezza era [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Col secondo motivo deduce l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha ritenuto corretta la l'applicazione della recidiva che andava applicata tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato; trattasi di una mera petizione di principio laddove secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di recidiva facoltativa incombe sul giudice uno specifico dovere di motivazione non essendo sufficiente l'utilizzazione di una semplice formula di stile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non cogliendo nel segno quanto si assume in ordine alla validità della querela sporta dalla guardia giurata, [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, secondo l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 25/01/2019), Rv. 275342 - 01) ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Come ha osservato anche il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, la legittimazione a proporre querela, in caso di furto ai danni di un supermercato, non va dunque agganciata a posizioni formali, ma al possesso dell'autonomo potere di custodia della cosa insito nelle mansioni svolte, idoneo a creare rispetto alla cosa medesima una situazione di fatto corrispondente a una detenzione qualificata, posizione che deve indubitabilmente riconoscersi anche in capo alla guardia giurata addetta al controllo dei furti e della sicurezza all'interno del supermercato; questa, anche se non riveste la qualifica formale di responsabile della sicurezza, è immessa di fatto nel controllo e nella custodia del bene ovvero in una situazione di fatto, appunto, che in riferimento alla cosa, è idonea a creare quel minimum relazionale duraturo, e non occasionale, che - in una visione sostanzialistica quale quella che caratterizza in genere il piano penale rispetto a quello civilistico e che permea in particolare il caso specifico del furto in supermercato al punto che ai fini della querela assumono rilievo anche posizioni non corrispondenti ad un diritto reale - deve ritenersi sufficiente ai fini della proposizione della querela del furto in supermercato, instaurando la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, discendente direttamente dal tipo di mansioni svolte (che costituiscono nell'ambito di un supermercato, la diretta, concreta, estrinsecazione di quella esigenza di sicurezza e controllo sulle merci facente capo al responsabile della sicurezza che la soddisfa precipuamente proprio attraverso la figura della guardia giurata; laddove peraltro nel caso di specie, secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente, la procura speciale menzionata prevedeva espressamente la possibilità - sia pure dietro delega - di conferire anche alla guardia giurata il potere di sporgere querela). D'altra parte, le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nel riconoscere al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela, hanno affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 - 01). 1.2. Il secondo motivo sulla recidiva è aspecifico e manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte territoriale non può ritenersi di mero stile, né risultano, d'altra parte, dedotti gli elementi in base ai quali i precedenti non dimostrerebbero una maggiore pericolosità dell'imputato, come dimostrata dalla commissione anche del reato per cui è processo; laddove peraltro il motivo era articolato in termini assolutamente - ancor più - generici già in appello. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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