CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 febbraio 1957; avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Lecce del 18 gennaio 2022, veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata (capo B) e per aver promosso e diretto un'associazione di stampo mafioso (Capo A). Avverso tale ordinanza, i difensori del prevenuto forrnulavano istanza di riesame, che il Tribunale distrettuale rigettava, confermando integralmente l'ordinanza coercitiva, sia sotto il profilo della gravità indiziarla, sia sotto quello delle parallele esigenze cautelari. Proposto ricorso per cassazione, con sentenza n. 4480 del 2022, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullava la predetta ordinanza rilevando plurime carenze argomentative inerenti: alla verifica dell'attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], alla valutazione degli esiti delle indagini difensive, alla disamina del contenuto dei dialoghi intercettati in relazione alle sopravvenute assoluzioni. Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale di Lecce rigettava nuovamente l'istanza di riesame, confermando l'ordinanza custodiale in ragione dei nuovi elementi istruttori acquisiti, rappresentati, sostanzialmente, dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dalla successiva conferma delle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in relazione agli altri coimputati, (quanto alla ritenuta sussistenza del sodalizio mafioso oggetto di addebito cautelare e alla valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]). 3, Avverso tale ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura a mezzo del quale denuncia violazione della legge processuale per carenza della gravità indiziaria e per elusione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame, nel richiamare gli esiti dei paralleli e autonomi giudizi di legittimità riguardanti i coimputati, evidentemente in differente posizione processuale, non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive poste a sostegno delle relative impugnazioni (rigettate o ritenute inammissibili) e con le motivazioni addotte a fondamento delle conseguenti decisioni e non avrebbe neanche considerato le diverse e simmetriche pronunce intervenute con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (figlio dell'odierno ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], per le quali il titolo genetico sarebbe stato annullato. Parallelamente, avrebbe utilizzato, quale riscontri esterni individualizzanti delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Cianci, da un canto il contenuto di alcune dichiarazioni intercettate e, dall'altro, le convergenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Senza, però, considerare che le conversazioni sarebbero riferite ad un periodo storico di molto posteriore rispetto al momento nel quale il Cianci avrebbe collocato le attività poste in essere dal Coluccia e che le dichiarazioni difetterebbero del requisito dell'autonomia genetica, in quanto rese da un soggetto a conoscenza dell'intero materiale investigativo utilizzato per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Del tutto irrilevanti sarebbero, poi, le dichiarazioni rese da tale Serafini, genericamente riferite a "strane richieste" avanzate dal Coluccia in occasioni di episodi mai oggetto di contestazione.In ultimo, nonostante l'esplicito richiamo contenuto nella sentenza di annullamento resa da questa Corte, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna specifica argomentazione idonea ad escludere la rilevanza delle dichiarazioni rese da alcuni imprenditori (acquisite a mezzo di indagini difensive) che avevano radicalmente negato la sussistenza delle ipotizzate condotte estorsive da parte del Coluccia. [OSCURATO:PERSONA] L'originaria ordinanza, annullata da questa Corte, fondava la ritenuta sussistenza del profilo indiziario sulla chiamata in reità del Coluccia da parte del collaboratore Cianci e sulle intercettazioni ambientali. Per entrambi, questa Corte sollecitava una nuova valutazione, alla luce degli esiti delle indagini difensive svolte e delle sopravvenute assoluzioni pronunciate in favore del Coluccia. Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale ha rilevato: l'esistenza di elementi sopravvenuti direttamente incidenti sulla valutazione di attendibilità del Cianci; l'inattendibilità delle dichiarazioni (acquisite attraverso indagini difensive) rese da alcune delle persone offese; la differente (e più ristretta) piattaforma probatoria utilizzata negli altri giudizi nei quali il Coluccia sarebbe stato assolto. Ebbene, a prescindere dalla genericità del motivo afferente all'autonomia genetica delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese del coimputato, [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alle quali non è stato evidenziato in che termini sono prospettabili eventuali finalità manipolatorie), il mero rigetto (o la declaratoria d'inammissibilità) dei ricorsi proposti dai coimputati, in assenza di una compiuta valutazione dei motivi di ricorso e delle ragioni che hanno condotto alla conferma del titolo cautelare non è di per sé rilevante in questa sede, né è circostanza idonea a fondare un ritenuto giudicato cautelare. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Rv. 214667). Tanto più alla luce di altre e parallele decisioni di senso contrario a quello evidenziato dal Tribunale. Parallelamente, quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese all'esito delle indagini difensive, Il Tribunale si è limitato ad un generica ed assertiva affermazione di inattendibilità, fondata sul mero dato empirico di una diffusa omertà riscontrata nelle altre persone offese, laddove il giudizio deve essere svolto in concreto, tenendo conto "del grado di coinvolgimento nei fatti di causa del dichiarante, del conseguente interesse rispetto all'esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l'ordinanza cautelare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i suoi rapporti con l'indagato" (Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272729). Residuano, quindi, gli evidenziati vizi motivazionali che impongono un nuovo annullamento e una nuova valutazione del profilo indiziario, alla luce di criteri indicati. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il Coluccia, affinché provveda agli adempimenti prescritti. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. pro