CassazionedecretoSezione 4Decisione del 31 maggio 2021
Cassazione n. 24768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, previa riqualificazione del delitto ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 4, 5 e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Messina - che convalidava il sequestro d'urgenza, eseguito dalla Guardia di Finanza, della somma di euro 19.115,20 e di diversi beni, per la cui descrizione si rimanda all'ordinanza impugnata, -, impugnato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Taranto. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice del riesame ricorrono gli indagati, per mezzo del medesimo difensore e di un unico atto, che declinano cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame consentito che il pubblico ministero depositasse in sede di udienza camerale documentazione, recante, in parte, data antecedente a quella del deposito della richiesta di riesame, con cui si dava atto di una consistente attività investigativa - occultata agli indagati sino al giorno dell'udienza - dalla quale emergeva la configurabilità del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., in luogo dell'originario reato di ricettazione. La difesa aveva eccepito la tardività della produzione documentale in violazione dei termini di cui all'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi altresì tener conto che, sino a quel momento, si erano susseguite, a carico degli indagati, ben tre ipotesi di reato (art. 73 d.P.R. 309/90, art. 648 e art. 648-bis cod. pen.), tutte rivelatesi infondate. La stessa ordinanza impugnata dà atto che l'attività integrativa di indagine era compendiata nella nota integrativa del 01/06/21 e nel seguito CNR del 22/06/2021: è, pertanto, documentato che l'attività investigativa, di epoca antecedente di ben dieci giorni rispetto al deposito della richiesta di riesame, era nella disponibilità del pubblico ministero ben ventitrè giorni prima dell'udienza in cui è stata prodotta. 2.2. Con il secondo motivo, deducono violazione dell'art. 321, comma 3- ter, cod. proc. pen. e dell'art. 103 d.P.R. 309/90, per avere il Tribunale ritenuto legittima l'attività compiuta sulla base di presupposti di fatto e di diritto inesistenti. I ricorrenti, infatti, venivano sottoposti a perquisizione personale in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. La perquisizione dava esito negativo. I presupposti legittimanti la perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/90 ed il conseguente sequestro vengono dunque meno, atteso che non sono state rinvenute le anzidette sostanze né altri beni a quelli pertinenti. Gli operanti, invece, in violazione delle garanzie di legge, hanno provveduto a sequestrare somme di denaro contante in alcun modo riconducibili ad ipotesi delittuose. 2.3. Con il terzo motivo, deducono violazione degli artt. 624, 625 e 640 cod. pen., nonché dell'art. 270 cod. proc. pen. Con motivazione abnorme, il Tribunale ha ricondotto i fatti, come ricostruiti a seguito dell'illegittima acquisizione documentale, nell'alveo degli artt. 624 e 625, in luogo di quello di cui all'art. 640 cod. pen., l'unico configurabile nel caso di specie. Ciò al fine di validare gli esiti di un'attività investigativa inutilizzabile. La presunta condotta delittuosa attribuita ai ricorrenti è stata minuziosamente documentata dall'intercettazione ambientale disposta sul veicolo da essi preso a noleggio. Detta intercettazione era originariamente stata autorizzata in altro procedimento penale, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nel quale gli odierni ricorrenti non erano indagati. Atteso il disposto dell'art. 270 cod. proc. pen., il pubblico ministero ha volutamente qualificato i fatti ascritti agli indagati ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. per il quale, diversamente dal reato di cui all'art. 640 cod. pen., è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.4. Con il quarto motivo, eccepiscono violazione dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. Il provvedimento di sequestro, depositato il 31/05/2021 e tempestivamente comunicato al pubblico ministero, veniva notificato al domicilio eletto dei ricorrenti solo in data 04/06/2021. 2.5. Con il quinto motivo, infine, deducono violazione degli artt. 22 e 27 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, preso atto della propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, anche dell'incompetenza territoriale del Gip, si sarebbe dovuto limitare a restituire gli atti al pubblico ministero e, comunque, non avrebbe, in alcun modo, potuto provvedere alla riqualificazione del titolo di reato, attività spettante al giudice territorialmente competente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 2. Quanto al primo motivo può osservarsi che il fatto che la nota integrativa e la CNR dei Carabinieri tarantini "risalissero" al 1 e 22 giugno, non comporta necessariamente che esse fossero nella disponibilità del P.M. di Messina già 23 giorni prima dell'udienza del 25 giugno. Deve poi essere ribadito il principio di diritto secondo il quale, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277566; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571). [OSCURATO:PERSONA] hanno riaffermato il principio secondo il quale, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581); sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582). Quanto alla trasmissione degli atti e alla natura del termine collegato a detta trasmissione con le relative conseguenze, dunque, il riesame reale contiene, rispetto al riesame personale, una disposizione autonoma, autosufficiente e, quantunque facente parte del medesimo sottosistema, speciale ratione materiae, cristallizzata nel comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. il cui termine ("entro il giorno successivo") conserva la sua natura ordinatoria, con la conseguenza che la perentorietà del termine non può essere predicata sulla base che il rinvio da parte dell'art. 324, comma 7, al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. contiene anche il rinvio al comma 5 dell'art. 309, senza che il legislatore incida direttamente sulla disposizione ad hoc ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che è disposizione peraltro solo parzialmente sovrapponibile all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 3. Analoga valutazione va espressa con riguardo al secondo motivo. Questa Corte di legittimità ha già da tempo chiarito che la perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute (Sez. 4 n. 150 del 15/11/2005, dep. 2006, D'Ambrosio, Rv. 232793). Quando procede a perquisizione nei casi previsti dall'art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pertanto, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo (Sez. 3 n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580; Sez. 6 n. 9884 del 15/10/2013, dep. 2014, Pierini, Rv. 261527). In ogni caso, e conclusivamente, l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856. Nello stesso senso, Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278031). 4. Il terzo motivo è inammissibile, giacché, se pur nominalmente riferito al vizio di violazione di legge, sostanzialmente prospetta un vizio motivazionale, qui non consentito, atteso il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen. Con esso, infatti, si lamenta "l'opinabilità" dell'apparato motivazionale, il quale, adeguatamente illustrate le ragioni per le quali ha escluso l'ipotizzabilità del reato di truffa, ha correttamente fondato la configurabilità del furto sull'inattesa sottrazione, da parte degli indagati, delle somme di denaro e sul loro successivo dileguarsi con la refurtiva. 5. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso. È, peraltro, lo stesso ricorrente a richiamare la sentenza della Terza Sezione di questa Corte n. 1099 (del 07/03/96, Giorgio, Rv. 204267) - il cui orientamento trova conforto in successive, più recenti, pronunce (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A.R.L., Rv. 274851; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268585) —, la quale ha affermato che, in tema di misure cautelari reali, il precetto posto dal comma 3- ter dell'art. 321 cod. proc. pen., secondo cui copia dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo è "immediatamente" notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; essendo esso previsto al fine di accelerare la possibilità dell'interessato di proporre impugnazione, il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato. Non risultano, quindi, pregiudicati l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato stesso, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Correttamente, dunque, i Giudici del riesame hanno rigettato l'eccezione. 6. Deve essere disatteso anche il quinto motivo di ricorso, ripropositivo di un tema che il Tribunale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, coerentemente ha risolto nel senso che al giudice dell'impugnazione cautelare spetta verificare la sussistenza delle condizioni applicative della misura anche quando si dichiari incompetente e debba rendere operativo il disposto dell'art.27 cod. proc. pen.: e ciò anche quando si verta in tema di misure cautelari reali (Sez. 5, n. 54016 del 30/10/2017, P.M. in proc. Sorato e altri, Rv. 271886 secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice, che si dichiara territorialmente incompetente, può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza. In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, che aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale). 7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta