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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 29992/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOletto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso.

2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della

I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cessazione).

3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOletto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 14/05/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione in concorso. 2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cessazione). 3. Trattandosi di difetto di legittimazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris