CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12287-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Canada, in persona di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante fiscale ai fini IVA ed ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 della predetta società, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. prof. Eugenio della Valle, ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Societario sito in Roma, alla via XX Settembre, n. 1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4883/05/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Inc., con sede in Canada, con riferimento all'anno d'imposta 2012, per recupero a tassazione dell'IVA pagata dalla predetta società a varie società di autonoleggio su prestazioni di servizi di nolo auto e alla medesima precedentemente rimborsata, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio e fissata l'odierna adunanza camerale. La ricorrente, sul rilievo che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, con atto del 9 maggio 2022, sottoscritto per adesione anche dall'Agenzia delle entrate con controricorrente, dichiarava di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese processuali. Non resta, quindi, che prendere atto della rinuncia al ricorso con conseguente declaratoria, ex art. 391 cod. proc. civ., di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, in conformità alla richiesta delle parti. Non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vedendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; n. 19071 del 2018). P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. C