CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli del 7/10/2021 ha ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma primo, cod. pen. e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni otto di reclusione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 575, 577, 416 bis.1 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena prevista dall'art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen. Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità della motivazione, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla tardività delle dichiarazioni, tanto che le attività degli inquirenti sono state difficoltose, ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'a rt. 133 cod. pen. e ciò, in assenza di evidenti vizi logici, rende insindacabile la conclusione sul punto (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. Rv. 266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende