CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e quindici giorni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si palesa generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]