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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 13861/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 568-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 581/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione del 12 luglio 2005 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso in qualità di committente con il convenuto, atteso l'inadempimento di quest'ultimo.

Evidenziava che aveva già proposto ante causam procedimento ex art. 700 c.p.c. al fine di rientrare nel possesso del cantiere, onde poter completare i lavori edili non portati a termine dall'appaltatore.

Si costituiva il Cariglia che nell'opporsi alla domanda, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa dell'attore, con la condanna al pagamento del compenso per le opere realizzate sino al momento dell'abbandono del cantiere.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 1998 del 1 ottobre 2014 ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di entrambi i contraenti, condannando l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di C 73.057,18, oltre interessi, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% pro capite.

Secondo la sentenza, se da un lato l'appaltatore aveva rallentato ed interrotto l'esecuzione delle opere ulteriori rispetto a quelle già eseguite, e non concernenti la recinzione, trattandosi di opere che non necessitavano di autorizzazione amministrativa, dall'altro lato, il committente non si era munito delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione della recinzione, insistente in zona gravata da vincolo paesaggistico.

Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -2- Attesa la risoluzione, il costruttore aveva maturato il corrispettivo per le opere già eseguite, essedo invece inammissibile, in quanto nuova, la domanda del committente di riconoscimento anche dei danni per la ritardata esecuzione del contratto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Colangelo cui ha resistito il Cariglia, e la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 581 del 17 maggio 2016 ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico dell'appellante.

Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava della contraddittorietà della sentenza per avere mostrato di aderire alle conclusioni del CTU, salvo poi affermare che fosse necessario munirsi di parere paesaggistico per la realizzazione della recinzione, circostanza questa negata dall'ausiliario d'ufficio, trascurando altresì che l'attore si era munito di prescritta autorizzazione con permesso di costruire n. 3877/2004, la Corte d'Appello riteneva che effettivamente si imponeva la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ma senza che ciò inficiasse l'esito cui era pervenuto il Tribunale.

In tal senso rilevava che secondo la ricostruzione operata dall'appaltatore, i lavori relativi alla recinzione si sarebbero arrestati allorché il committente nell'ottobre del 2004 aveva ordinato nuove opere, e precisamente la realizzazione di muri di sostegno e di recinzione in cemento armato con un'altezza variabile sino a tre metri, opere per le quali si sarebbe resa necessaria una nuova autorizzazione, con il prescritto parere ed il deposito dei calcoli statici.

La sentenza di appello riteneva che tale ricostruzione dei fatti, priva di smentita da parte dell'appellante, trovava conforto nel fatto che la variante del progetto originario della recinzione era Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -3- confermata sia dall'accesso espletato dal CTU, che nel giugno del 2006 aveva rilevato la mancata perfezione della recinzione, sia nella circostanza che una volta rientrato nel ossesso del cantiere, l'attore aveva richiesto un nuovo permesso di costruire, effettivamente rilasciato dal Comune al n. 18321 del 30 novembre 2006, ma sulla base di una variante, rispetto al primo permesso, che evidenziava la realizzazione di un muretto in calcestruzzo, rivestito in pietra locale faccia vista, ma di altezza superiore a quella oggetto del primo provvedimento autorizzatorio.

Anche tale modifica, oggetto delle richieste del Colangelo necessitava di una nuova autorizzazione e del prescritto parere paesaggistico, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ambito penale nonché dalla prassi costantemente seguita dal Comune di Vieste, ove era ubicata la costruzione oggetto di causa.

Per l'effetto andava confermata la valutazione di inadempienza del committente che non aveva messo a disposizione dell'appaltatore il titolo abilitante la modifica rispetto al progetto già assentito.

Era poi rigettato anche il secondo motivo di appello con il quale si chiedeva di detrarsi dalle somme riconosciute all'appaltatore l'ammontare delle opere rimaste ineseguite, ed affidate a terzi dopo la riconsegna del cantiere.

Infatti, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, l'appaltatore aveva diritto a ricevere il controvalore delle opere sino a quale momento eseguite, ed al netto degli acconti ricevuti, non essendo posta in discussione la giustificazione causale di tale condanna ( arricchimento senza causa, indebito oggettivo ovvero corrispettivo ex contractu).

Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -4- Era altresì da disattendere la richiesta dell'attore di conseguire il risarcimento del danno derivante dai ritardi dell'appaltatore, e ciò in quanto non era stata adeguatamente contrastata l'affermazione del Tribunale secondo cui la domanda originaria non contemplasse, accanto a quella di risoluzione, anche quella volta ad ottenere il risarcimento del danno, domanda della quale andava ribadita l'autonomia, non potendosi quindi ritenerle_ che la proposizione della risoluzione contenesse implicitamente anche quella di ristoro del danno.

Il rigetto dei primi due motivi determinava poi anche l'infondatezza del terzo motivo con il quale si intendeva contestare la correttezza della regolamentazione del carico delle spese di lite, occorrendo quindi confermare la decisione del Tribunale di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi, che si ritenne di poter suddividere tra due motivi definiti riunificati. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Rilevato che con comparsa del 3 maggio 2018 si è costituito quali nuovo difensore del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura non notarile rilasciata in calce alla comparsa stessa; Ritenuto che, ratione temporis, trattandosi di giudizio già pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009, non risulta applicabile la novella di cui all'art. 83 c.p.c. che oggi consente il rilascio della procura seppie per il giudizio in cassazione anche a margine o in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore; Considerata quindi l'irritualità dell'avvenuta sostituzione e che per l'effetto il ricorrente debba ancora intendersi difeso dal Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -5- difensore indicato in ricorso, cui andava pertanto comunicata la fissazione della adunanza camerale del 6 aprile 2022; Ritenuto quindi che, ai fini del rispetto del contraddittorio, debba rinviarsi la causa a nuovo ruolo, con la necessità, ove alla sostituzione non si accompagni nelle more il rilascio di procura speciale notarile ai nuovi difensori indicati, di comunicare l'avviso di udienza al predetto difensore di cui al ricorso originario;; Rilevato che solo all'esito della corrette instaurazione del contradditorio potranno adottarsi le statuizioni conseguenti all'intervenuta rinuncia al ricorso di cui all'atto del 21 marzo 2022; PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la comunicazione della fissazione della nuova udienza di discussione sia effettuata per il ricorrente al difensore indicato in ricorso, ove nelle more il nuovo difensore designato da parte ricorrente non si munisca di procura speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2/` Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 568-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 581/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 12 luglio 2005 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso in qualità di committente con il convenuto, atteso l'inadempimento di quest'ultimo. Evidenziava che aveva già proposto ante causam procedimento ex art. 700 c.p.c. al fine di rientrare nel possesso del cantiere, onde poter completare i lavori edili non portati a termine dall'appaltatore. Si costituiva il Cariglia che nell'opporsi alla domanda, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa dell'attore, con la condanna al pagamento del compenso per le opere realizzate sino al momento dell'abbandono del cantiere. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 1998 del 1 ottobre 2014 ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di entrambi i contraenti, condannando l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di C 73.057,18, oltre interessi, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% pro capite. Secondo la sentenza, se da un lato l'appaltatore aveva rallentato ed interrotto l'esecuzione delle opere ulteriori rispetto a quelle già eseguite, e non concernenti la recinzione, trattandosi di opere che non necessitavano di autorizzazione amministrativa, dall'altro lato, il committente non si era munito delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione della recinzione, insistente in zona gravata da vincolo paesaggistico. Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -2- Attesa la risoluzione, il costruttore aveva maturato il corrispettivo per le opere già eseguite, essedo invece inammissibile, in quanto nuova, la domanda del committente di riconoscimento anche dei danni per la ritardata esecuzione del contratto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Colangelo cui ha resistito il Cariglia, e la Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 581 del 17 maggio 2016 ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico dell'appellante. Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava della contraddittorietà della sentenza per avere mostrato di aderire alle conclusioni del CTU, salvo poi affermare che fosse necessario munirsi di parere paesaggistico per la realizzazione della recinzione, circostanza questa negata dall'ausiliario d'ufficio, trascurando altresì che l'attore si era munito di prescritta autorizzazione con permesso di costruire n. 3877/2004, la Corte d'Appello riteneva che effettivamente si imponeva la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ma senza che ciò inficiasse l'esito cui era pervenuto il Tribunale. In tal senso rilevava che secondo la ricostruzione operata dall'appaltatore, i lavori relativi alla recinzione si sarebbero arrestati allorché il committente nell'ottobre del 2004 aveva ordinato nuove opere, e precisamente la realizzazione di muri di sostegno e di recinzione in cemento armato con un'altezza variabile sino a tre metri, opere per le quali si sarebbe resa necessaria una nuova autorizzazione, con il prescritto parere ed il deposito dei calcoli statici. La sentenza di appello riteneva che tale ricostruzione dei fatti, priva di smentita da parte dell'appellante, trovava conforto nel fatto che la variante del progetto originario della recinzione era Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -3- confermata sia dall'accesso espletato dal CTU, che nel giugno del 2006 aveva rilevato la mancata perfezione della recinzione, sia nella circostanza che una volta rientrato nel ossesso del cantiere, l'attore aveva richiesto un nuovo permesso di costruire, effettivamente rilasciato dal Comune al n. 18321 del 30 novembre 2006, ma sulla base di una variante, rispetto al primo permesso, che evidenziava la realizzazione di un muretto in calcestruzzo, rivestito in pietra locale faccia vista, ma di altezza superiore a quella oggetto del primo provvedimento autorizzatorio. Anche tale modifica, oggetto delle richieste del Colangelo necessitava di una nuova autorizzazione e del prescritto parere paesaggistico, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ambito penale nonché dalla prassi costantemente seguita dal Comune di Vieste, ove era ubicata la costruzione oggetto di causa. Per l'effetto andava confermata la valutazione di inadempienza del committente che non aveva messo a disposizione dell'appaltatore il titolo abilitante la modifica rispetto al progetto già assentito. Era poi rigettato anche il secondo motivo di appello con il quale si chiedeva di detrarsi dalle somme riconosciute all'appaltatore l'ammontare delle opere rimaste ineseguite, ed affidate a terzi dopo la riconsegna del cantiere. Infatti, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, l'appaltatore aveva diritto a ricevere il controvalore delle opere sino a quale momento eseguite, ed al netto degli acconti ricevuti, non essendo posta in discussione la giustificazione causale di tale condanna ( arricchimento senza causa, indebito oggettivo ovvero corrispettivo ex contractu). Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -4- Era altresì da disattendere la richiesta dell'attore di conseguire il risarcimento del danno derivante dai ritardi dell'appaltatore, e ciò in quanto non era stata adeguatamente contrastata l'affermazione del Tribunale secondo cui la domanda originaria non contemplasse, accanto a quella di risoluzione, anche quella volta ad ottenere il risarcimento del danno, domanda della quale andava ribadita l'autonomia, non potendosi quindi ritenerle_ che la proposizione della risoluzione contenesse implicitamente anche quella di ristoro del danno. Il rigetto dei primi due motivi determinava poi anche l'infondatezza del terzo motivo con il quale si intendeva contestare la correttezza della regolamentazione del carico delle spese di lite, occorrendo quindi confermare la decisione del Tribunale di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi, che si ritenne di poter suddividere tra due motivi definiti riunificati. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Rilevato che con comparsa del 3 maggio 2018 si è costituito quali nuovo difensore del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura non notarile rilasciata in calce alla comparsa stessa; Ritenuto che, ratione temporis, trattandosi di giudizio già pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009, non risulta applicabile la novella di cui all'art. 83 c.p.c. che oggi consente il rilascio della procura seppie per il giudizio in cassazione anche a margine o in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore; Considerata quindi l'irritualità dell'avvenuta sostituzione e che per l'effetto il ricorrente debba ancora intendersi difeso dal Ric. 2017 n. 00568 sez. 52 - ud. 06-04-2022 -5- difensore indicato in ricorso, cui andava pertanto comunicata la fissazione della adunanza camerale del 6 aprile 2022; Ritenuto quindi che, ai fini del rispetto del contraddittorio, debba rinviarsi la causa a nuovo ruolo, con la necessità, ove alla sostituzione non si accompagni nelle more il rilascio di procura speciale notarile ai nuovi difensori indicati, di comunicare l'avviso di udienza al predetto difensore di cui al ricorso originario;; Rilevato che solo all'esito della corrette instaurazione del contradditorio potranno adottarsi le statuizioni conseguenti all'intervenuta rinuncia al ricorso di cui all'atto del 21 marzo 2022; PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la comunicazione della fissazione della nuova udienza di discussione sia effettuata per il ricorrente al difensore indicato in ricorso, ove nelle more il nuovo difensore designato da parte ricorrente non si munisca di procura speciale con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2/` Sezione
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