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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:422
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0061_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-61/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CE, da Retten di Ålborg (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto di

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA].,

e

[OSCURATO:PERSONA],

con l'intervento di: Sammenslutningen af [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] A/S,

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray, J.-P.

Puissochet (relatore), G. Hirsch, L. Sevón e K.M.

Ioannou, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: - per la Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen; - per la [OSCURATO:PERSONA]., dal signor [OSCURATO:PERSONA], solicitor presso lo studio S.J.

Berwin & Co., e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen; - per la [OSCURATO:PERSONA], dal suo proprietario, signor [OSCURATO:PERSONA]; - per la Sammenslutningen af [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ålborg; - per la [OSCURATO:PERSONA] A/S, dal signor [OSCURATO:PERSONA], «administrerende direktør»; - per la [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Åbybro; - per il governo danese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo finlandese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., della [OSCURATO:PERSONA]., della [OSCURATO:PERSONA], del governo danese e della Commissione all'udienza del 31 marzo 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 maggio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 7 febbraio 1997, pervenuta alla Corte il 12 febbraio successivo, il Retten di Ålborg (tribunale di primo grado di Ålborg) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Foreningen af danske Videogramdistributører (associazione dei distributori danesi di videogrammi; in prosieguo: la «FDV»), per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., e l'impresa danese [OSCURATO:PERSONA], specializzata nella vendita di opere cinematografiche edite su dischi a lettura laser (in prosieguo: i «videodischi»), in merito al noleggio in Danimarca di prodotti del genere importati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3 A norma del diritto danese, il noleggio di opere cinematografiche è soggetto all'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore (art. 23, n. 3, della legge sui diritti d'autore, quale integrata nel 1989).

Un'analoga disposizione è stata introdotta nella legislazione inglese, con effetti a partire dal 1_ agosto 1989 (legge 1988 relativa alla proprietà intellettuale in materia di diritti d'autore, di modelli e di brevetti, artt. 16-18). 4 L'art. 1, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di riconoscere il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni.

In forza del n. 4 del medesimo articolo, i medesimi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, realizzate in qualsiasi forma.

Dall'art. 9 della direttiva discende inoltre che, fatte salve le disposizioni specifiche relative al diritto di noleggio e di prestito segnatamente quelle di cui all'art. 1, n. 4, il diritto di distribuzione, che è il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo compresa la vendita, di una delle realizzazioni oggetto della disciplina, non si esaurisce tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso. 5 [OSCURATO:PERSONA], che sin dal 1985 vende in Danimarca videodischi importati dal [OSCURATO:PERSONA], dal 1987 ha cominciato anche a noleggiare film del genere, come misura volta a promuovere le vendite di questi prodotti, i quali sono molto più costosi dei film su videocassetta e sono acquistati principalmente da consumatori che conoscono già l'opera.

Dall'ordinanza di rinvio si ricava che i titolari dei diritti d'autore, benché avessero tacitamente accettato che questi videodischi venissero noleggiati nel [OSCURATO:PERSONA], non avevano autorizzato siffatto noleggio al di fuori di questo Stato membro. 6 Nel 1992 la [OSCURATO:PERSONA] è stata citata in giudizio per illecito noleggio, realizzato in violazione dell'art. 23, n. 3, della legge sui diritti d'autore, e le è stato vietato, previa costituzione di una garanzia da parte della FDV per gli eventuali danni derivanti dal detto divieto, il noleggio delle opere cinematografiche i cui diritti di produzione e di distribuzione in Danimarca appartenevano ai membri di questa associazione.

Questo divieto è stato disposto dal fogedret (giudice competente in materia in sede di procedimento d'urgenza) ed è stato confermato in appello dal [OSCURATO:PERSONA]. 7 Nel quadro del giudizio di convalida dell'istanza di divieto, il Retten i Ålborg, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali; la decisione è stata confermata in appello dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha però leggermente modificato la formulazione di tali questioni, la quale, nella sua ultima versione, è la seguente: «Se l'art. 30, in combinato disposto con l'art. 36 nonché con gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE, osti a che una persona alla quale il titolare di diritti esclusivi su un'opera cinematografica ha trasferito il diritto esclusivo di produzione e distribuzione di copie di tale opera in uno Stato membro possa consentire il noleggio dei propri prodotti e allo stesso tempo vietare il noleggio di prodotti importati, messi in commercio in un altro Stato membro, in cui il titolare dei diritti esclusivi di fabbricazione e distribuzione di copie ha trasferito la proprietà di queste copie, accettando tacitamente che dette copie siano offerte in noleggio in quest'ultimo Stato.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, la stessa questione è posta sulla base della premessa che questa direttiva sia pertinente ai fini della risposta». 8 Con le due questioni il giudice a quo chiede alla Corte se i citati articoli del [OSCURATO:PERSONA] e la direttiva ostino a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti, in uno Stato membro, il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro. 9 Occorre preliminarmente constatare che, benché l'ordinanza di rinvio menzioni gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] tra le disposizioni comunitarie delle quali il giudice nazionale chiede l'interpretazione, essa non contiene nessuna precisazione sulle ragioni che lo hanno indotto a interrogarsi sulla portata di questi articoli nel quadro degli elementi di fatto e di diritto della causa principale.

In mancanza di siffatte precisazioni, il giudice a quo, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 17 delle sue conclusioni, non ha posto la Corte in grado di fornirgli un'interpretazione utile dei detti articoli. 10 Alla luce di ciò, conformemente a una giurisprudenza costante, le cui esigenze valgono in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v., segnatamente, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-393, punti 6 e 7, e ordinanza 19 marzo 1993, causa C-157/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1085, punti 4 e 5), le questioni sottoposte dal giudice nazionale devono essere giudicate irricevibili per la parte riguardante l'interpretazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, tali questioni possono essere esaminate solo per quanto concerne l'interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], nonché della direttiva. 11 A tale riguardo la FDV, la [OSCURATO:PERSONA]., i governi danese, francese, finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, propongono alla Corte di risolvere in senso negativo i quesiti formulati dal giudice a quo.

Essi allegano in sostanza che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2605) e dalla direttiva si evincerebbe che il diritto di autorizzare o di vietare il noleggio di un film presenta analogie con il diritto di rappresentazione pubblica e che, contrariamente al diritto di distribuzione, non si esaurisce all'atto del suo primo esercizio. 12 [OSCURATO:PERSONA] e le parti intervenute a suo sostegno nel giudizio principale ritengono, al contrario, che il consenso al noleggio implichi l'esaurimento del diritto esclusivo di vietare il noleggio di copie di un'opera cinematografica e che l'esercizio di un tale diritto nelle circostanze descritte sia incompatibile con gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], nonché con lo scopo della direttiva, la quale mira in particolare a instaurare uno spazio senza frontiere interne. 13 Come ricordato dalla Corte nel punto 14 della sentenza 28 aprile 1998, causa C-200/96, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1953), il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel caso di messa in vendita, da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, di opere protette dal diritto d'autore discende dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui, pur permettendo l'art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] che si deroghi alla libera circolazione dei beni a motivo dei diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale, tali deroghe sono ammesse soltanto se giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà.

Orbene, il diritto di esclusiva garantito dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale ha esaurito i suoi effetti quando un prodotto è stato lecitamente posto in vendita sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso (v., in particolare, sentenze 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, [OSCURATO:PERSONA]-Vertrieb membran e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 147, punti 10 e 15, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 181, punto 11). 14 Tuttavia, come ricordato parimenti dalla Corte nella citata sentenza 17 maggio 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le opere letterarie ed artistiche possono essere sfruttate commercialmente sia mediante pubbliche rappresentazioni sia mediante la riproduzione e la messa in circolazione dei supporti materiali ottenuti.

E' il caso, ad esempio, del noleggio di videocassette, che si rivolge ad un pubblico diverso da quello della vendita e costituisce un'importante fonte potenziale di introiti per gli autori di film. 15 A tale riguardo la Corte ha rilevato che, autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia in relazione con il numero dei noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio.

Le normative che hanno provveduto alla tutela specifica del diritto di noleggio delle videocassette appaiono pertanto giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 17 maggio 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 15 e 16). 16 Nella stessa sentenza (punti 17 e 18) la Corte ha inoltre respinto l'argomento secondo il quale l'autore che abbia messo in vendita la videocassetta di un film in uno Stato membro le cui leggi non gli attribuiscono alcun diritto esclusivo di noleggio dovrebbe accettare le conseguenze della sua scelta e l'esaurimento del suo diritto di opporsi al noleggio della videocassetta in qualunque altro Stato membro.

Infatti, quando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio di videocassette, questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio. 17 La messa in circolazione del supporto visivo e sonoro non può dunque, per definizione, rendere leciti altri atti di sfruttamento dell'opera protetta, come il noleggio, che hanno natura diversa dalla vendita o da qualunque altro atto lecito di distribuzione.

Così come il diritto di rappresentazione pubblica di un'opera (v., a tale proposito, sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521, punti 12 e 13), il diritto di locazione rimane tra le prerogative dell'autore e del produttore nonostante la vendita del corpus mechanicum che contiene l'opera (sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 18). 18 Lo stesso ragionamento dev'essere seguito per quanto riguarda gli effetti del noleggio.

Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, il diritto esclusivo di noleggio delle singole copie dell'opera incorporata in un videogramma è per sua natura suscettibile di sfruttamento mediante operazioni ripetute e tendenzialmente illimitate, ciascuna delle quali comporta un diritto a compenso.

Il diritto specifico di autorizzare o di vietare il noleggio sarebbe svuotato di contenuti se si dovesse esaurire già in seguito al primo atto di noleggio. 19 Per quanto riguarda la direttiva, occorre constatare che i fatti all'origine della controversia principale sono antecedenti la data della sua adozione.

Tuttavia, poiché il giudizio nazionale è proseguito dopo che la direttiva ha iniziato a produrre effetti giuridici negli Stati membri interessati e il giudice a quo ha chiesto lumi alla Corte proprio a tale riguardo, la risposta alla sua domanda d'interpretazione deve concernere parimenti la direttiva. 20 A tale proposito occorre ricordare che, benché la direttiva nel suo terzo `considerando', per giustificare l'eliminazione delle differenze tra le legislazioni nazionali, si riferisca all'obiettivo dell'art. 8 A del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, essa ha lo scopo, come rilevato dalla Corte nel punto 22 della citata sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], di istituire una tutela giuridica armonizzata all'interno della Comunità relativamente al diritto di noleggio e di prestito ed a taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

In tale quadro essa opera una distinzione tra il diritto specifico di noleggio e prestito, ai sensi dell'art. 1, e il diritto di distribuzione, regolato dall'art. 9 e definito come il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa soprattutto la vendita, di uno degli oggetti rilevanti.

Mentre il diritto di noleggio non è esaurito con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di tale realizzazione, il diritto di distribuzione, al contrario, subisce tale sorte nel caso di prima vendita nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 19). 21 La direttiva esclude pertanto espressamente che il diritto di noleggio, diversamente dal diritto di distribuzione, possa essere esaurito mediante un qualsivoglia atto di diffusione della realizzazione di cui trattasi.

Come rilevato al punto 18 della presente motivazione, un'esclusione del genere è giustificata dalla natura stessa del diritto di noleggio, il quale sarebbe svuotato di contenuti se esso si dovesse esaurire già in seguito al primo atto di noleggio. 22 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nel giudizio principale e dagli intervenienti, sia dall'interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne la tutela dei diritti d'autore, sia da quella della direttiva discende che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio di un film non si esaurisce in seguito al suo primo esercizio in uno degli Stati membri della Comunità.

L'esercizio di un siffatto diritto in circostanze analoghe a quelle descritte dall'ordinanza di rinvio non è pertanto in contrasto con queste disposizioni. 23 Occorre di conseguenza rispondere al giudice a quo dichiarando che gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] e la direttiva non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti in uno Stato membro il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Le spese sostenute dai governi danese, francese, finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele da Retten di Ålborg con ordinanza 7 febbraio 1997, dichiara: Gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] CE e la direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti in uno Stato membro il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0061_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-61/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CE, da Retten di Ålborg (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto di [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA]., e [OSCURATO:PERSONA], con l'intervento di: Sammenslutningen af [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: - per la Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen; - per la [OSCURATO:PERSONA]., dal signor [OSCURATO:PERSONA], solicitor presso lo studio S.J. Berwin & Co., e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen; - per la [OSCURATO:PERSONA], dal suo proprietario, signor [OSCURATO:PERSONA]; - per la Sammenslutningen af [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ålborg; - per la [OSCURATO:PERSONA] A/S, dal signor [OSCURATO:PERSONA], «administrerende direktør»; - per la [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Åbybro; - per il governo danese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo finlandese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Foreningen af danske Videogramdistributører, per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., della [OSCURATO:PERSONA]., della [OSCURATO:PERSONA], del governo danese e della Commissione all'udienza del 31 marzo 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 maggio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 7 febbraio 1997, pervenuta alla Corte il 12 febbraio successivo, il Retten di Ålborg (tribunale di primo grado di Ålborg) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE nonché della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Foreningen af danske Videogramdistributører (associazione dei distributori danesi di videogrammi; in prosieguo: la «FDV»), per conto della [OSCURATO:PERSONA] A/S e a., e l'impresa danese [OSCURATO:PERSONA], specializzata nella vendita di opere cinematografiche edite su dischi a lettura laser (in prosieguo: i «videodischi»), in merito al noleggio in Danimarca di prodotti del genere importati dal [OSCURATO:PERSONA]. 3 A norma del diritto danese, il noleggio di opere cinematografiche è soggetto all'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore (art. 23, n. 3, della legge sui diritti d'autore, quale integrata nel 1989). Un'analoga disposizione è stata introdotta nella legislazione inglese, con effetti a partire dal 1_ agosto 1989 (legge 1988 relativa alla proprietà intellettuale in materia di diritti d'autore, di modelli e di brevetti, artt. 16-18). 4 L'art. 1, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di riconoscere il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni. In forza del n. 4 del medesimo articolo, i medesimi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, realizzate in qualsiasi forma. Dall'art. 9 della direttiva discende inoltre che, fatte salve le disposizioni specifiche relative al diritto di noleggio e di prestito segnatamente quelle di cui all'art. 1, n. 4, il diritto di distribuzione, che è il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo compresa la vendita, di una delle realizzazioni oggetto della disciplina, non si esaurisce tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso. 5 [OSCURATO:PERSONA], che sin dal 1985 vende in Danimarca videodischi importati dal [OSCURATO:PERSONA], dal 1987 ha cominciato anche a noleggiare film del genere, come misura volta a promuovere le vendite di questi prodotti, i quali sono molto più costosi dei film su videocassetta e sono acquistati principalmente da consumatori che conoscono già l'opera. Dall'ordinanza di rinvio si ricava che i titolari dei diritti d'autore, benché avessero tacitamente accettato che questi videodischi venissero noleggiati nel [OSCURATO:PERSONA], non avevano autorizzato siffatto noleggio al di fuori di questo Stato membro. 6 Nel 1992 la [OSCURATO:PERSONA] è stata citata in giudizio per illecito noleggio, realizzato in violazione dell'art. 23, n. 3, della legge sui diritti d'autore, e le è stato vietato, previa costituzione di una garanzia da parte della FDV per gli eventuali danni derivanti dal detto divieto, il noleggio delle opere cinematografiche i cui diritti di produzione e di distribuzione in Danimarca appartenevano ai membri di questa associazione. Questo divieto è stato disposto dal fogedret (giudice competente in materia in sede di procedimento d'urgenza) ed è stato confermato in appello dal [OSCURATO:PERSONA]. 7 Nel quadro del giudizio di convalida dell'istanza di divieto, il Retten i Ålborg, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali; la decisione è stata confermata in appello dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha però leggermente modificato la formulazione di tali questioni, la quale, nella sua ultima versione, è la seguente: «Se l'art. 30, in combinato disposto con l'art. 36 nonché con gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE, osti a che una persona alla quale il titolare di diritti esclusivi su un'opera cinematografica ha trasferito il diritto esclusivo di produzione e distribuzione di copie di tale opera in uno Stato membro possa consentire il noleggio dei propri prodotti e allo stesso tempo vietare il noleggio di prodotti importati, messi in commercio in un altro Stato membro, in cui il titolare dei diritti esclusivi di fabbricazione e distribuzione di copie ha trasferito la proprietà di queste copie, accettando tacitamente che dette copie siano offerte in noleggio in quest'ultimo Stato. Tenuto conto dell'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, la stessa questione è posta sulla base della premessa che questa direttiva sia pertinente ai fini della risposta». 8 Con le due questioni il giudice a quo chiede alla Corte se i citati articoli del [OSCURATO:PERSONA] e la direttiva ostino a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti, in uno Stato membro, il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro. 9 Occorre preliminarmente constatare che, benché l'ordinanza di rinvio menzioni gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] tra le disposizioni comunitarie delle quali il giudice nazionale chiede l'interpretazione, essa non contiene nessuna precisazione sulle ragioni che lo hanno indotto a interrogarsi sulla portata di questi articoli nel quadro degli elementi di fatto e di diritto della causa principale. In mancanza di siffatte precisazioni, il giudice a quo, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 17 delle sue conclusioni, non ha posto la Corte in grado di fornirgli un'interpretazione utile dei detti articoli. 10 Alla luce di ciò, conformemente a una giurisprudenza costante, le cui esigenze valgono in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v., segnatamente, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-393, punti 6 e 7, e ordinanza 19 marzo 1993, causa C-157/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1085, punti 4 e 5), le questioni sottoposte dal giudice nazionale devono essere giudicate irricevibili per la parte riguardante l'interpretazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, tali questioni possono essere esaminate solo per quanto concerne l'interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], nonché della direttiva. 11 A tale riguardo la FDV, la [OSCURATO:PERSONA]., i governi danese, francese, finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, propongono alla Corte di risolvere in senso negativo i quesiti formulati dal giudice a quo. Essi allegano in sostanza che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2605) e dalla direttiva si evincerebbe che il diritto di autorizzare o di vietare il noleggio di un film presenta analogie con il diritto di rappresentazione pubblica e che, contrariamente al diritto di distribuzione, non si esaurisce all'atto del suo primo esercizio. 12 [OSCURATO:PERSONA] e le parti intervenute a suo sostegno nel giudizio principale ritengono, al contrario, che il consenso al noleggio implichi l'esaurimento del diritto esclusivo di vietare il noleggio di copie di un'opera cinematografica e che l'esercizio di un tale diritto nelle circostanze descritte sia incompatibile con gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], nonché con lo scopo della direttiva, la quale mira in particolare a instaurare uno spazio senza frontiere interne. 13 Come ricordato dalla Corte nel punto 14 della sentenza 28 aprile 1998, causa C-200/96, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1953), il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione nel caso di messa in vendita, da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, di opere protette dal diritto d'autore discende dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui, pur permettendo l'art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] che si deroghi alla libera circolazione dei beni a motivo dei diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale, tali deroghe sono ammesse soltanto se giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà. Orbene, il diritto di esclusiva garantito dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale ha esaurito i suoi effetti quando un prodotto è stato lecitamente posto in vendita sul mercato di un altro Stato membro dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso (v., in particolare, sentenze 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, [OSCURATO:PERSONA]-Vertrieb membran e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 147, punti 10 e 15, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 181, punto 11). 14 Tuttavia, come ricordato parimenti dalla Corte nella citata sentenza 17 maggio 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le opere letterarie ed artistiche possono essere sfruttate commercialmente sia mediante pubbliche rappresentazioni sia mediante la riproduzione e la messa in circolazione dei supporti materiali ottenuti. E' il caso, ad esempio, del noleggio di videocassette, che si rivolge ad un pubblico diverso da quello della vendita e costituisce un'importante fonte potenziale di introiti per gli autori di film. 15 A tale riguardo la Corte ha rilevato che, autorizzando la riscossione di diritti d'autore unicamente in occasione delle vendite consentite tanto ai semplici privati quanto ai noleggiatori di videocassette, non è possibile garantire agli autori di film una remunerazione che sia in relazione con il numero dei noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio. Le normative che hanno provveduto alla tutela specifica del diritto di noleggio delle videocassette appaiono pertanto giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 17 maggio 1988, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 15 e 16). 16 Nella stessa sentenza (punti 17 e 18) la Corte ha inoltre respinto l'argomento secondo il quale l'autore che abbia messo in vendita la videocassetta di un film in uno Stato membro le cui leggi non gli attribuiscono alcun diritto esclusivo di noleggio dovrebbe accettare le conseguenze della sua scelta e l'esaurimento del suo diritto di opporsi al noleggio della videocassetta in qualunque altro Stato membro. Infatti, quando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio di videocassette, questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio. 17 La messa in circolazione del supporto visivo e sonoro non può dunque, per definizione, rendere leciti altri atti di sfruttamento dell'opera protetta, come il noleggio, che hanno natura diversa dalla vendita o da qualunque altro atto lecito di distribuzione. Così come il diritto di rappresentazione pubblica di un'opera (v., a tale proposito, sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521, punti 12 e 13), il diritto di locazione rimane tra le prerogative dell'autore e del produttore nonostante la vendita del corpus mechanicum che contiene l'opera (sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 18). 18 Lo stesso ragionamento dev'essere seguito per quanto riguarda gli effetti del noleggio. Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, il diritto esclusivo di noleggio delle singole copie dell'opera incorporata in un videogramma è per sua natura suscettibile di sfruttamento mediante operazioni ripetute e tendenzialmente illimitate, ciascuna delle quali comporta un diritto a compenso. Il diritto specifico di autorizzare o di vietare il noleggio sarebbe svuotato di contenuti se si dovesse esaurire già in seguito al primo atto di noleggio. 19 Per quanto riguarda la direttiva, occorre constatare che i fatti all'origine della controversia principale sono antecedenti la data della sua adozione. Tuttavia, poiché il giudizio nazionale è proseguito dopo che la direttiva ha iniziato a produrre effetti giuridici negli Stati membri interessati e il giudice a quo ha chiesto lumi alla Corte proprio a tale riguardo, la risposta alla sua domanda d'interpretazione deve concernere parimenti la direttiva. 20 A tale proposito occorre ricordare che, benché la direttiva nel suo terzo `considerando', per giustificare l'eliminazione delle differenze tra le legislazioni nazionali, si riferisca all'obiettivo dell'art. 8 A del [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, essa ha lo scopo, come rilevato dalla Corte nel punto 22 della citata sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], di istituire una tutela giuridica armonizzata all'interno della Comunità relativamente al diritto di noleggio e di prestito ed a taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. In tale quadro essa opera una distinzione tra il diritto specifico di noleggio e prestito, ai sensi dell'art. 1, e il diritto di distribuzione, regolato dall'art. 9 e definito come il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa soprattutto la vendita, di uno degli oggetti rilevanti. Mentre il diritto di noleggio non è esaurito con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di tale realizzazione, il diritto di distribuzione, al contrario, subisce tale sorte nel caso di prima vendita nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (sentenza 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 19). 21 La direttiva esclude pertanto espressamente che il diritto di noleggio, diversamente dal diritto di distribuzione, possa essere esaurito mediante un qualsivoglia atto di diffusione della realizzazione di cui trattasi. Come rilevato al punto 18 della presente motivazione, un'esclusione del genere è giustificata dalla natura stessa del diritto di noleggio, il quale sarebbe svuotato di contenuti se esso si dovesse esaurire già in seguito al primo atto di noleggio. 22 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nel giudizio principale e dagli intervenienti, sia dall'interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne la tutela dei diritti d'autore, sia da quella della direttiva discende che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio di un film non si esaurisce in seguito al suo primo esercizio in uno degli Stati membri della Comunità. L'esercizio di un siffatto diritto in circostanze analoghe a quelle descritte dall'ordinanza di rinvio non è pertanto in contrasto con queste disposizioni. 23 Occorre di conseguenza rispondere al giudice a quo dichiarando che gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] e la direttiva non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti in uno Stato membro il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro. Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Le spese sostenute dai governi danese, francese, finlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele da Retten di Ålborg con ordinanza 7 febbraio 1997, dichiara: Gli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] CE e la direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti in uno Stato membro il noleggio di copie di un'opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro Stato membro.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris