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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14877/2026

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ENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 3429/2023 depositata il 11/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’ Agenzia delle Entrate notificò al ricorrente un avviso di liquidazione n.350/19 dell’imposta di registro in relazione all’assegnazione di somme aNumero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026seguito d’esecuzione in una procedura di valore inferiore a € 1.033,00.

Suricorso del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento accolse il ricorso ritenendo che l’esenzione prevista in tali ipotesidall’art. 46 della legge n. 374/91 (Istituzione del Giudice di Pace) fosseapplicabile estensivamente anche alle procedure diverse da quelle dicompetenza del giudice onorario.Su appello dell’Agenzia delle Entrate e nel contraddittorio con ilcontribuente, con la sentenza n. 3429/2023 la Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Sicilia ha accolto il gravame.

Secondo il giudice d’appello,la Corte di I grado aveva travisato l’insegnamento di questa SupremaCorte di cui alla sentenza n. 10044/16 riguardo alla predetta esenzione,ritenendo invece che la stessa fosse applicabile unicamente aiprocedimenti di competenza del Giudice di Pace e alle relativeimpugnazioni.

Atteso che l’ordinanza in questione è stata assunta dalTribunale di Agrigento, non sussisterebbe l’invocato diritto all’esenzione.Ricorre per Cassazione il contribuente con due motivi di ricorso integratida successiva memoria.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate rappresentandol’emanazione, nel frattempo, di una Circolare della stessa Agenzia n. 30/Edel 29/7/2022 che ha disposto, alla luce dell’ormai costante orientamentogiurisprudenziale, il diritto all’esenzione nel caso specifico determinandosipertanto a revocare in sede d’autotutela l’avviso impugnato.

Ha conclusoper la cessazione della materia del contendere e la compensazione dellespese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve innanzi tutto respingersi l’istanza, formulata nel controricorso, didichiarare la cessazione della materia del contendere.

Se infatti l’Agenziaafferma d’avere, in esecuzione della citata circolare, annullato in seded’autotutela l’avviso impugnato, deve osservarsi come l’atto non indichi inalcun modo quando sia avvenuto il ritiro né individuato l’atto in questione.Numero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella memoria illustrativa, il contribuente nulla evidenzia con riferimento atale affermazione, sicché non può ritenersi con certezza che, sulla basedelle affermazioni delle parti, sia venuto meno l’oggetto della controversia.Benché l’accordo delle parti non sia indispensabile al fine di dichiarare lacessazione succitata, occorre pur sempre che vi sia certezza sul puntodovendosi verificare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse aduna decisione sul merito della vertenza (Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del04/08/2017 (Rv. 645279 – 01).2.

Con il primo motivo di censura il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 46, comma primo, della legge n. 374/91 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene che sia stata la Corte di merito atravisare gli insegnamenti di questa Corte Suprema e che sia ormaipacifica l’estensione dell’esenzione ex art. 46 succitato anche aiprocedimenti diversi da quelli per cui è competente il Giudice di Pace.2.

Con il secondo motivo di censura si duole della violazione degli artt. 91e 92 c.p.c.

Ripropone la censura, già formulata in appello, riguardo allacompensazione delle spese disposta dal primo giudice motivandosemplicemente sulla “complessità delle questioni sollevate”.

Lamenta chel’accoglimento del ricorso, da parte del primo giudice, avrebbe dovutocondurre alla condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio nonsussistendo alcuna delle situazioni previste dall’art. 92 c.p.c. per lacontinuazione.3.

Il primo motivo è fondato, restandone assorbito il secondo.3.1 Secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di imposta diregistro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, previstadall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative insede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli attie i provvedimenti ad esse relativi, si applica a tutte le sentenze adottate intali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficiogiudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, cheNumero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace,nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia perle procedure di valore più modesto (Cass. Sez. 5, 04/12/2018, n. 31278,Rv. 651623 – 01, Sez. 6 - 5, 16978 del 24/07/2014, Rv. 632460 – 01 e lepiù recenti Cass. n. 4725/21, 5857 e 5858/2021, 25324/2022; 5889/2025e 4543 del 28/2/2026).4.

Il ricorso va pertanto accolto e alla cassazione della sentenza, posto chenon sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, segue la decisione nelmerito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.5.

Ai sensi dell’art. 385, comma secondo c.p.c., l’Agenzia controricorrenteva condannata alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di tutti iprecedenti giudizi, da liquidarsi come da dispositivo, restando cosìassorbito il secondo motivo di ricorso relativo alle spese del primo grado digiudizio.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna l’Agenzia controricorrente al pagamento, a favore delricorrente, delle spese per compensi che liquida in:- € 350,00 per il giudizio di primo grado;- € 400,00 per il giudizio d’appello;- € 600,00 per la fase di legittimità; oltre spese forfetarie 15%, € 200,00per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.Spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA n. 3429/2023 depositata il 11/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’ Agenzia delle Entrate notificò al ricorrente un avviso di liquidazione n.350/19 dell’imposta di registro in relazione all’assegnazione di somme aNumero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026seguito d’esecuzione in una procedura di valore inferiore a € 1.033,00. Suricorso del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento accolse il ricorso ritenendo che l’esenzione prevista in tali ipotesidall’art. 46 della legge n. 374/91 (Istituzione del Giudice di Pace) fosseapplicabile estensivamente anche alle procedure diverse da quelle dicompetenza del giudice onorario.Su appello dell’Agenzia delle Entrate e nel contraddittorio con ilcontribuente, con la sentenza n. 3429/2023 la Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Sicilia ha accolto il gravame. Secondo il giudice d’appello,la Corte di I grado aveva travisato l’insegnamento di questa SupremaCorte di cui alla sentenza n. 10044/16 riguardo alla predetta esenzione,ritenendo invece che la stessa fosse applicabile unicamente aiprocedimenti di competenza del Giudice di Pace e alle relativeimpugnazioni. Atteso che l’ordinanza in questione è stata assunta dalTribunale di Agrigento, non sussisterebbe l’invocato diritto all’esenzione.Ricorre per Cassazione il contribuente con due motivi di ricorso integratida successiva memoria.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate rappresentandol’emanazione, nel frattempo, di una Circolare della stessa Agenzia n. 30/Edel 29/7/2022 che ha disposto, alla luce dell’ormai costante orientamentogiurisprudenziale, il diritto all’esenzione nel caso specifico determinandosipertanto a revocare in sede d’autotutela l’avviso impugnato. Ha conclusoper la cessazione della materia del contendere e la compensazione dellespese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve innanzi tutto respingersi l’istanza, formulata nel controricorso, didichiarare la cessazione della materia del contendere. Se infatti l’Agenziaafferma d’avere, in esecuzione della citata circolare, annullato in seded’autotutela l’avviso impugnato, deve osservarsi come l’atto non indichi inalcun modo quando sia avvenuto il ritiro né individuato l’atto in questione.Numero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nella memoria illustrativa, il contribuente nulla evidenzia con riferimento atale affermazione, sicché non può ritenersi con certezza che, sulla basedelle affermazioni delle parti, sia venuto meno l’oggetto della controversia.Benché l’accordo delle parti non sia indispensabile al fine di dichiarare lacessazione succitata, occorre pur sempre che vi sia certezza sul puntodovendosi verificare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse aduna decisione sul merito della vertenza (Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del04/08/2017 (Rv. 645279 – 01).2. Con il primo motivo di censura il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 46, comma primo, della legge n. 374/91 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che sia stata la Corte di merito atravisare gli insegnamenti di questa Corte Suprema e che sia ormaipacifica l’estensione dell’esenzione ex art. 46 succitato anche aiprocedimenti diversi da quelli per cui è competente il Giudice di Pace.2. Con il secondo motivo di censura si duole della violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. Ripropone la censura, già formulata in appello, riguardo allacompensazione delle spese disposta dal primo giudice motivandosemplicemente sulla “complessità delle questioni sollevate”. Lamenta chel’accoglimento del ricorso, da parte del primo giudice, avrebbe dovutocondurre alla condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio nonsussistendo alcuna delle situazioni previste dall’art. 92 c.p.c. per lacontinuazione.3. Il primo motivo è fondato, restandone assorbito il secondo.3.1 Secondo costante orientamento di questa Corte, in tema di imposta diregistro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, previstadall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative insede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli attie i provvedimenti ad esse relativi, si applica a tutte le sentenze adottate intali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficiogiudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, cheNumero registro generale 23274/2023Numero sezionale 4103/2026Numero di raccolta generale 14877/2026Data pubblicazione 18/05/2026non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace,nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia perle procedure di valore più modesto (Cass. Sez. 5, 04/12/2018, n. 31278,Rv. 651623 – 01, Sez. 6 - 5, 16978 del 24/07/2014, Rv. 632460 – 01 e lepiù recenti Cass. n. 4725/21, 5857 e 5858/2021, 25324/2022; 5889/2025e 4543 del 28/2/2026).4. Il ricorso va pertanto accolto e alla cassazione della sentenza, posto chenon sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, segue la decisione nelmerito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.5. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo c.p.c., l’Agenzia controricorrenteva condannata alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di tutti iprecedenti giudizi, da liquidarsi come da dispositivo, restando cosìassorbito il secondo motivo di ricorso relativo alle spese del primo grado digiudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna l’Agenzia controricorrente al pagamento, a favore delricorrente, delle spese per compensi che liquida in:- € 350,00 per il giudizio di primo grado;- € 400,00 per il giudizio d’appello;- € 600,00 per la fase di legittimità; oltre spese forfetarie 15%, € 200,00per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.Spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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