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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

P TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1.

Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in preambolo ha accolto l’istanza depositata nell’interesse di GiuseppeGiacomo Salzillo volta al riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. del vincolodella continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:1) GUP di Napoli n. 944 del 23 maggio 2024, irrevocabile l’8 ottobre 2024, dicondanna alla pena di anni 14 di reclusione, ridotti ad anni 11 e mesi 8 direclusione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al reatoassociativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup. per direzione epromozione di associazione dedica al narcotraffico attiva in Maricanise dall’11agosto 2017 e in Milano dal 2018, in continuazione interna con i reati di cui agliartt. 73, commi 1 e 6, t.u. stup consumati in Marcianise a maggio 2018 (capo11) e tra agosto 2018 ed ottobre 2018 in Milano (capo 14);2) Tribunale di Milano n. 11095 del 24 settembre 2019, confermata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza n. 554 del 24 gennaio 2020, irrevocabile il23 giugno 2020, di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro18.000 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, t.u. stup.consumato il 18 luglio 2019 (sub 9 casellario),e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva di anni 14 e mesi 8 direclusione ed euro 8.000 di multa.2.

Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre la difesa del Salzilloche articola tre motivi di ricorso, di seguito trascritti negli stretti limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt.81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per mancata applicazionedei criteri legali di commisurazione della pena nella determinazione dell’aumentoper la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la continuazione ma ha del tutto omesso di dareconto dei parametri normativi indicati dall’art. 133 cod. pen.: si deduce la totaleassenza nel provvedimento impugnato di alcun riferimento alla gravità concretadei fatti, alle modalità delle condotte, all’intensità del dolo, valorizzati perdeterminare l’aumento applicato, il quale – pari ad anni tre di reclusione – sipresenta significativo rispetto alla pena base e non è in alcun modo correlato allapena inflitta per il reato satellite.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per manifestaillogicità e sproporzione della pena, per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione praticatoun aumento di anni tre di reclusione che appare del tutto eccentrico rispetto allapena inflitta per il reato satellite, pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione,avvicinandosi sensibilmente ad essa e finendo per attribuire al reato un pesosanzionatorio quasi equivalente a quello che avrebbe avuto in sede di autonomavalutazione.Si denuncia l’irragionevolezza di tale scelta alla luce del fatto che la penabase determinata per il reato più grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 èstata aumentata, a titolo di continuazione interna con i plurimi fatti di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di un solo anno di reclusione, sicché ilraffronto dei due dati evidenzia una chiara disarmonia: più reati sono stativalutati complessivamente con un incremento minimo (un anno di reclusione)mentre un singolo reato viene valorizzato con un aumento elevato esproporzionato (anni tre di reclusione) senza alcuna motivazione a sostegno inordine a tale divergenza.

Ed analoga sperequazione si denuncia con riferimentoalla pena pecuniaria.2.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per motivazioneapparente in ordine alla determinazione degli aumenti di pena inflitti perciascuno dei reati satellite.Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad affermare “tale aumento, per ilreato di cui alla sentenza al punto 2) del ricorso, si stima equo nella misura dianni 3 di reclusione ed euro 8000 di multa”: con ciò ha del tutto omesso diesternare, anche sinteticamente, una motivazione che desse conto dei criteriadottati, non essendo sufficiente una determinazione della misuradell ’ incremento sanzionatorio.3.

Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 23 maggio 2025, ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza e trasmissione degli atti alGIP del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.1.

Il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra ireati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza, ha, in primo luogo, procedutoalla rideterminazione della pena complessiva, individuandola per il reato piùgrave, in conformità a quanto stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., inquella inflitta con la sentenza sub 1 pronunciata dal GUP di Napoli il 23 maggio2024, irrevocabile dall’8 ottobre 2024 (anni 11 e mesi 8 di reclusione); a dettapena ha, poi, sommato quella per il reato di cui alla sentenza sub 2 pronunciatadal Tribunale di Milano, stimando “equo” l’aumento a titolo di continuazione«nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 8000 di multa» (penultima paginadell’ordinanza impugnata).Trattasi di motivazione apparente, irrispettosa dei principi giurisprudenzialireiteratamente affermati da questa Corte, a livello massimamente nomofilattico,poiché il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel determinare l’aumento in continuazione peril reato di cui alla sentenza sub 2) nella misura di anni tre di reclusione ed euro8.000 di multa, ha omesso di applicare i criteri legali di commisurazione dellapena di cui all’art. 133 cod. pen., che devono necessariamente orientare laquantificazione dell’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen.2.

Sul tema degli aumenti per i reati satelliti in caso di reato continuato Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 hanno di recente espressoil principio così di seguito massimato: «In tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il gradodi impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)».La decisione sposa un orientamento che si muoveva lungo la scia giàtracciata da Sez.

U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243589-01, Sez.

U, n.25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01, Sez.

U, n. 22471 del26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717-01 e Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv.273750: in particolare, che l'aumento per la continuazione vada operato non inmodo onnicomprensivo, bensì specificando l'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite,è proprio quanto aveva affermato anche Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018,Giglia, cit., in tema di continuazione tra reati satellite puniti con peneeterogenee, trattandosi di una specificazione funzionale non solo perl'applicazione di taluni istituti giuridici ad alcuni dei reati fittiziamente unificati,ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità delgiudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio diproporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazionedella gravità degli episodi in continuazione.Più in generale, la questione sul tema della determinazione della pena per ireati satelliti, tange quella, molto delicata, relativa alla nullità della sentenza, inparte qua, con la quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna per piùreati, determini la pena complessiva, senza alcuna indicazione della penastabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per lacontinuazione (nullità affermata da Sez.

U, n. 7930 del 21/05/1995, Zuoine, Rv.201549-01 e poi in parte superata dalla giurisprudenza delle sezioni semplicisuccessive – cfr. Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, Giannone, Rv. 262290-01), elumeggia su un principio che connota le pronunce del Supremo consesso sultema, ossia quello secondo cui proprio la verifica dell'osservanza del limite di cuiall'art. 81, comma terzo, cod. pen. e gli effetti dello scioglimento del cumulogiuridico dovuti all'applicazione degli istituti della prescrizione, della sostituzionedelle pene detentive brevi, della estinzione delle misure cautelare personali, percitarne alcuni, rendono necessario che sia individuabile la pena stabilita dalgiudice, in aumento, per ciascun reato satellite, anche tenendo presente - inquesto senso le Sez.

U Sebbar - che la realtà normativa costituita dall'istitutodella continuazione è di carattere duttile, che può prestarsi, a seconda delleesigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a secondadelle prospettive che si intendono perseguire (in altri termini, in vista delperseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reatocontinuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità).Sez.

U Pizzone, hanno ritenuto che, diversamente da quanto era statosostenuto in alcune pronunce che militavano per la tesi dell'aumento unitario, ildato normativo imponga al giudice di individuare in modo distinto e specifico lepene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso dicontinuazione.I principi espressi da Sez.

U Pizzone vanno poi rapportati anche al temadella determinazione della pena in caso di continuazione in executivis.In un inciso di Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, in motiv., al § 13,il Supremo consesso, nel raffrontare l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (chesancisce che il giudice dell'esecuzione deve considerare violazione più gravequella per la quale è stata inflitta la pena più grave), alla parallela previsionedell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (a norma del quale la violazionecon più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della stessa o didiverse violazioni di legge è punita con la pena che dovrebbe infliggere per laviolazione più grave), rimarca come nel processo di cognizione l'individuazionedella violazione più grave è appunto affidata alla valutazione discrezionale, perquanto vincolata, del giudice, mentre nella fase esecutiva essa, pur a fronte allacedevolezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della penapiù grave già inflitta.

Nell'uno come nell'altro caso, si dice, la pena-base èsempre quella per la violazione più grave, rispettivamente da determinare o giàdeterminata, così adattando l'istituto della continuazione alle caratteristicheproprie della esecuzione (così, da ultimo, Sez. 3, n. 8887 del 22/1/2025, DiLorenzo e altri, non mass., in motiv. § 3.1).Conclusivamente va ribadito il principio che il giudice dell'esecuzione, proprioperché dotato di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen., è sempre tenuto a fornire una giustificazionedelle scelte adottate in punto di aumento correlato a ogni reato satellite ai sensidell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep.2021, Bruzzanti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciouglio,Rv. 279316-01, in motiv.).Il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve indicare, in modoesplicito o implicito, i parametri valutativi utilizzati in conformità ai criteri previstidell'art. 133 cod. pen. così da rendere sempre possibile un controllo effettivo delpercorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena non essendosufficiente il rispetto del limite massimo espressamente stabilito dalla legge conl'indicazione della misura massima del triplo della pena base (cfr. Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, S., Rv. 273533; Sez. 1, n. 21641 del08/01/2016, Lendano, Rv. 266885 che ha evidenziato la necessità di unacongrua motivazione in ordine alla individuazione dell'entità dell'aumento ex art.81, cpv., cod. pen., «specie quando questo, pur contenuto nel limite massimostabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorioper le medesime fattispecie»); di conseguenza la mancanza di motivazione sulpunto, sottraendo all'imputato il controllo sul potere discrezionale dicommisurazione della pena, integra, un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria,Rv.258108; Sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv. 242867-01).3.

In conclusione, l’ordinanza impugnata – in continuità al principio di dirittogià affermato, da ultimo, da Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.279316-01) – relativamente al trattamento sanzionatorio va annullata con rinvioall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte cost., sent.n. 183 del 2013) che, libero nell’esito, si atterrà al seguente principio diritto:«In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare diun potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satelliteex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controlloeffettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base».

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli - ufficio GIP, in diversa personafisica.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in preambolo ha accolto l’istanza depositata nell’interesse di GiuseppeGiacomo Salzillo volta al riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. del vincolodella continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:1) GUP di Napoli n. 944 del 23 maggio 2024, irrevocabile l’8 ottobre 2024, dicondanna alla pena di anni 14 di reclusione, ridotti ad anni 11 e mesi 8 direclusione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al reatoassociativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. stup. per direzione epromozione di associazione dedica al narcotraffico attiva in Maricanise dall’11agosto 2017 e in Milano dal 2018, in continuazione interna con i reati di cui agliartt. 73, commi 1 e 6, t.u. stup consumati in Marcianise a maggio 2018 (capo11) e tra agosto 2018 ed ottobre 2018 in Milano (capo 14);2) Tribunale di Milano n. 11095 del 24 settembre 2019, confermata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza n. 554 del 24 gennaio 2020, irrevocabile il23 giugno 2020, di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro18.000 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, t.u. stup.consumato il 18 luglio 2019 (sub 9 casellario),e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva di anni 14 e mesi 8 direclusione ed euro 8.000 di multa.2. Per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ricorre la difesa del Salzilloche articola tre motivi di ricorso, di seguito trascritti negli stretti limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt.81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per mancata applicazionedei criteri legali di commisurazione della pena nella determinazione dell’aumentoper la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la continuazione ma ha del tutto omesso di dareconto dei parametri normativi indicati dall’art. 133 cod. pen.: si deduce la totaleassenza nel provvedimento impugnato di alcun riferimento alla gravità concretadei fatti, alle modalità delle condotte, all’intensità del dolo, valorizzati perdeterminare l’aumento applicato, il quale – pari ad anni tre di reclusione – sipresenta significativo rispetto alla pena base e non è in alcun modo correlato allapena inflitta per il reato satellite.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per manifestaillogicità e sproporzione della pena, per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione praticatoun aumento di anni tre di reclusione che appare del tutto eccentrico rispetto allapena inflitta per il reato satellite, pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione,avvicinandosi sensibilmente ad essa e finendo per attribuire al reato un pesosanzionatorio quasi equivalente a quello che avrebbe avuto in sede di autonomavalutazione.Si denuncia l’irragionevolezza di tale scelta alla luce del fatto che la penabase determinata per il reato più grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 èstata aumentata, a titolo di continuazione interna con i plurimi fatti di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di un solo anno di reclusione, sicché ilraffronto dei due dati evidenzia una chiara disarmonia: più reati sono stativalutati complessivamente con un incremento minimo (un anno di reclusione)mentre un singolo reato viene valorizzato con un aumento elevato esproporzionato (anni tre di reclusione) senza alcuna motivazione a sostegno inordine a tale divergenza. Ed analoga sperequazione si denuncia con riferimentoalla pena pecuniaria.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per motivazioneapparente in ordine alla determinazione degli aumenti di pena inflitti perciascuno dei reati satellite.Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad affermare “tale aumento, per ilreato di cui alla sentenza al punto 2) del ricorso, si stima equo nella misura dianni 3 di reclusione ed euro 8000 di multa”: con ciò ha del tutto omesso diesternare, anche sinteticamente, una motivazione che desse conto dei criteriadottati, non essendo sufficiente una determinazione della misuradell ’ incremento sanzionatorio.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 23 maggio 2025, ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza e trasmissione degli atti alGIP del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.1. Il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra ireati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza, ha, in primo luogo, procedutoalla rideterminazione della pena complessiva, individuandola per il reato piùgrave, in conformità a quanto stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., inquella inflitta con la sentenza sub 1 pronunciata dal GUP di Napoli il 23 maggio2024, irrevocabile dall’8 ottobre 2024 (anni 11 e mesi 8 di reclusione); a dettapena ha, poi, sommato quella per il reato di cui alla sentenza sub 2 pronunciatadal Tribunale di Milano, stimando “equo” l’aumento a titolo di continuazione«nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 8000 di multa» (penultima paginadell’ordinanza impugnata).Trattasi di motivazione apparente, irrispettosa dei principi giurisprudenzialireiteratamente affermati da questa Corte, a livello massimamente nomofilattico,poiché il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel determinare l’aumento in continuazione peril reato di cui alla sentenza sub 2) nella misura di anni tre di reclusione ed euro8.000 di multa, ha omesso di applicare i criteri legali di commisurazione dellapena di cui all’art. 133 cod. pen., che devono necessariamente orientare laquantificazione dell’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen.2. Sul tema degli aumenti per i reati satelliti in caso di reato continuato Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 hanno di recente espressoil principio così di seguito massimato: «In tema di reato continuato, il giudice,nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il gradodi impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)».La decisione sposa un orientamento che si muoveva lungo la scia giàtracciata da Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243589-01, Sez. U, n.25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01, Sez. U, n. 22471 del26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717-01 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv.273750: in particolare, che l'aumento per la continuazione vada operato non inmodo onnicomprensivo, bensì specificando l'entità dei singoli aumenti per i reatisatellite,è proprio quanto aveva affermato anche Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018,Giglia, cit., in tema di continuazione tra reati satellite puniti con peneeterogenee, trattandosi di una specificazione funzionale non solo perl'applicazione di taluni istituti giuridici ad alcuni dei reati fittiziamente unificati,ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità delgiudice nella determinazione della pena e quindi il rispetto del principio diproporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazionedella gravità degli episodi in continuazione.Più in generale, la questione sul tema della determinazione della pena per ireati satelliti, tange quella, molto delicata, relativa alla nullità della sentenza, inparte qua, con la quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna per piùreati, determini la pena complessiva, senza alcuna indicazione della penastabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per lacontinuazione (nullità affermata da Sez. U, n. 7930 del 21/05/1995, Zuoine, Rv.201549-01 e poi in parte superata dalla giurisprudenza delle sezioni semplicisuccessive – cfr. Sez. 2, n. 4984 del 21/01/2015, Giannone, Rv. 262290-01), elumeggia su un principio che connota le pronunce del Supremo consesso sultema, ossia quello secondo cui proprio la verifica dell'osservanza del limite di cuiall'art. 81, comma terzo, cod. pen. e gli effetti dello scioglimento del cumulogiuridico dovuti all'applicazione degli istituti della prescrizione, della sostituzionedelle pene detentive brevi, della estinzione delle misure cautelare personali, percitarne alcuni, rendono necessario che sia individuabile la pena stabilita dalgiudice, in aumento, per ciascun reato satellite, anche tenendo presente - inquesto senso le Sez. U Sebbar - che la realtà normativa costituita dall'istitutodella continuazione è di carattere duttile, che può prestarsi, a seconda delleesigenze, a una lettura unitaria, ovvero ad una analisi frammentata, a secondadelle prospettive che si intendono perseguire (in altri termini, in vista delperseguimento dell'obiettivo del favor rei, coesistono nella figura del reatocontinuato profili giuridici, tanto di unitarietà, quanto di pluralità).Sez. U Pizzone, hanno ritenuto che, diversamente da quanto era statosostenuto in alcune pronunce che militavano per la tesi dell'aumento unitario, ildato normativo imponga al giudice di individuare in modo distinto e specifico lepene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso dicontinuazione.I principi espressi da Sez. U Pizzone vanno poi rapportati anche al temadella determinazione della pena in caso di continuazione in executivis.In un inciso di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, in motiv., al § 13,il Supremo consesso, nel raffrontare l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (chesancisce che il giudice dell'esecuzione deve considerare violazione più gravequella per la quale è stata inflitta la pena più grave), alla parallela previsionedell'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (a norma del quale la violazionecon più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della stessa o didiverse violazioni di legge è punita con la pena che dovrebbe infliggere per laviolazione più grave), rimarca come nel processo di cognizione l'individuazionedella violazione più grave è appunto affidata alla valutazione discrezionale, perquanto vincolata, del giudice, mentre nella fase esecutiva essa, pur a fronte allacedevolezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della penapiù grave già inflitta. Nell'uno come nell'altro caso, si dice, la pena-base èsempre quella per la violazione più grave, rispettivamente da determinare o giàdeterminata, così adattando l'istituto della continuazione alle caratteristicheproprie della esecuzione (così, da ultimo, Sez. 3, n. 8887 del 22/1/2025, DiLorenzo e altri, non mass., in motiv. § 3.1).Conclusivamente va ribadito il principio che il giudice dell'esecuzione, proprioperché dotato di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen., è sempre tenuto a fornire una giustificazionedelle scelte adottate in punto di aumento correlato a ogni reato satellite ai sensidell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep.2021, Bruzzanti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciouglio,Rv. 279316-01, in motiv.).Il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve indicare, in modoesplicito o implicito, i parametri valutativi utilizzati in conformità ai criteri previstidell'art. 133 cod. pen. così da rendere sempre possibile un controllo effettivo delpercorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena non essendosufficiente il rispetto del limite massimo espressamente stabilito dalla legge conl'indicazione della misura massima del triplo della pena base (cfr. Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017, dep. 2018, S., Rv. 273533; Sez. 1, n. 21641 del08/01/2016, Lendano, Rv. 266885 che ha evidenziato la necessità di unacongrua motivazione in ordine alla individuazione dell'entità dell'aumento ex art.81, cpv., cod. pen., «specie quando questo, pur contenuto nel limite massimostabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorioper le medesime fattispecie»); di conseguenza la mancanza di motivazione sulpunto, sottraendo all'imputato il controllo sul potere discrezionale dicommisurazione della pena, integra, un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria,Rv.258108; Sez. 4 n. 6853 del 27/1/2009, Maciocco, Rv. 242867-01).3. In conclusione, l’ordinanza impugnata – in continuità al principio di dirittogià affermato, da ultimo, da Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.279316-01) – relativamente al trattamento sanzionatorio va annullata con rinvioall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte cost., sent.n. 183 del 2013) che, libero nell’esito, si atterrà al seguente principio diritto:«In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare diun potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satelliteex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controlloeffettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base». P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli - ufficio GIP, in diversa personafisica.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris