CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39637/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO Elato avviso alle parti; r. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27.11.2020 il GUP del Tribunale di Milano, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti ai capi a), b), c); di tentata rapina aggravata di cui al capo d); di porto ingiustificato d'arma di cui al capo e); di ricettazione di cui al capo f) - la pena finale di anni 5 di reclusione ed Euro 2.550 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Zibardi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: richiamati, infatti, i profili di ricorribilità in cassazione nei confronti della sentenza di applicazione concordata della pena, rileva il carattere apparente ed a suo avviso di mero stila della motivazione della sentenza quanto alla ritenuta insussistenza degli elementi su cui fondare una decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che il reato di cui al capo e) è stato posto in continuazione con un aumento pari a mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa; osserva che la pistola recata dall'imputato era incontestatamente un'arma con canna otturata e quindi del tutto inidonea a funzionare come tale ed il cui porto non costituisce reato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento. In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Quanto al secondo motivo, è appena il caso di rilevare che nel capo e) era stato contestato all'imputato non soltanto il porto della pistola ma, anche, di un taglierino, su cui il ricorso è del tutto silente. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il onsiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] »dente ierluigi nfrocca LUCI. . mperiali -DEP°SITATA i IN