CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 23 ottobre 2023, con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bologna aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), commesso "in Bologna struttura presente, operativa e tuttora permanente", e a plurimi delitti scopo di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 83), commessi tutti nei primi mesi dell'anno 2020, la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con ordinanza dello stesso G.I.P. del 28 novembre 2023 con quella degli arresti domiciliari. 1.1.11 Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza, che avevae fatto emergere un'associazione criminosa composta da cittadini magrebini dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti, in grado di movimentare con cadenza settimanale quantitativi pari a svariati chilogrammi di cocaina e hashish. 1.2. In tale contesto associativo, caratterizzato da struttura piramidale articolata su più livelli con suddivisione di ruoli, operante con diramazioni in diversi quartieri cittadini, era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale capo e promotore del sodalizio, con il ruolo di primo responsabile della piazza di spaccio delle "[OSCURATO:PERSONA]", attiva nell'ambito del quartiere Corticella e affidata a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coordinatore di diversi altri giovani; di punto di riferimento di altri sodali responsabili della gestione della piazza di spaccio del [OSCURATO:PERSONA]; di sistematico approvvigionatore di sostanze stupefacenti per i sodali responsabili della gestione delle piazze di spaccio dei quartieri Barca e Bolognina; promotore e autore di attività di spaccio al dettaglio nei confronti di una fitta rete di consumatori abituali. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell' indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e dei reati scopo, nonché alla mancata configurazione, in ordine a questi ultimi, dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione standardizzata con riferimento a tutti gli indagati attinti da misura e avrebbe sostenuto in maniera erronea che in sede di riesame non fossero stati contestati i gravi indizi, quando invece tale contestazione era insita in quella relativa all'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip della richiesta di misura avanzata dal Pubblico Ministero. Osserva, inoltre, che il rigetto da parte del Tribunale della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica in quanto priva di autonoma valutazione, era stato anch'esso motivato in maniera carente e standardizzata. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale, in replica alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione, ha osservato che, a prescindere dal difetto di specificità della eccezione difensiva che non aveva indicato gli aspetti specifici dei quali era stata omessa la valutazione, il G.I.P. aveva dato prova di avere effettuato una autonoma considerazione e valutazione del materiale indiziario in atti. Se era vero, infatti, che, nella trattazione dei reati fine aveva richiamato e riportato quanto esposto dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura, è altrettanto vero che di tale operazione lo stesso giudice aveva dato atto, sul presupposto che l'esposizione del Pubblico Ministero fosse esaustiva e completa, e aveva, poi, svolto valutazioni conclusive alle pagine 226-228 dell'ordinanza, con cui, a riprova dello svolgimento di un vaglio autonomo e penetrante, aveva anche escluso la gravità indiziaria in relazione ad alcuni specifici episodi. Analoghe considerazioni dovevano essere formulate anche con riferimento alg passaggio della motivazione relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, posto che anche per tale profilo il G.I.P. ha dapprima richiamato la prospettazione del Pubblico Ministero, per poi svolgere alle pagine 290-292 proprie autonome valutazioni in riferimento sia alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato associativo, sia in riferimento al ruolo rivestito dai singoli indagati, tra cui l'odierno ricorrente. Il Tribunale ha, indi, osservato come, in difetto di espressa contestazione specifica relativa alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, è in assenza di elementi di riscontro negativo rispetto alla ricostruzione e valutazione operata dal Gip, l'ordinanza dovesse essere confermata.3.L'impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il ricorrente per cassazione, nel denunciare la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3.1. A fronte della motivazione su indicata, come visto perfettamente coerente con i prinYcipi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente si è limitato a ribadire la stessa generica eccezione di nullità già avanzata in sede di riesame. Il difensore non ha specificato, ancora una volta, quali aspetti non sarebbero stati autonomamente valutati e in che senso tale omissione avrebbe inciso 5MIla valutazione finale e non si è confrontato con i passaggi dell'ordinanza che avevano evidenziato gli indici di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela del compendio indiziario sottopostogli dal Pubblico Ministero. Infine manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Da un lato la censura relativa alla gravità indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ontologicamente ricompresa in quella relativa alla nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione dal parte del G.I.P: la mancanza di autonomo vaglio del materiale indiziario non sottende affatto l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di contestazione. Il Tribunale, in ogni caso, ha adempiuto al dovere di motivazione attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a fronte dell'assenza di articolate deduzioni difensive idonee a disarticolare il ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez 6, n. 566 del 29/10/2015, del 2016, Nappiello, Rv. 265765). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som