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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34108/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Marzo 1977 avverso la sentenza del 26 /10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivolricorso sulla mancata applicazione della cair-,a giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta (pag. 4), con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto.

La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione della azione di controllo e prevenzione dernandatagli nei confronti del privato destinatario.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Marzo 1977 avverso la sentenza del 26 /10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivolricorso sulla mancata applicazione della cair-,a giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta (pag. 4), con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto. La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione della azione di controllo e prevenzione dernandatagli nei confronti del privato destinatario. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris