CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01PAFSI ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'errata configurazione del delitto di ricettazione, data la mancanza del dolo tipico di tale fattispecie delittuosa, e la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato, in quanto reitera profili di censura già prospettati in appello ed adeguatamente respinti dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni in punto di fatto e di diritto; invero alla pag. 5 dell'impugnata sentenza, la Corte ha affermato che l'imputato era stato sorpreso a trasferire su un furgone materiale di vario genere, prelevato da un garage, tra cui biciclette provento di furto, componenti delle stesse, uniformi dell'esercito italiano, e utensili. Le caratteristiche di detti beni, la mancanza di ogni giustificazione in ordine al loro possesso, la loro custodia in un unico luogo in cui era riunito il materiale in attesa della collocazione e dello smistamento, l'assenza di collegamento tra i beni ed una attività lecita svolta dall'imputato, secondo la Corte di appello indicavano la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle cose; la difesa ha omesso di confrontarsi con tali puntuali rilievi e con il consolidato orientamento della Corte di legittimità, per cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (tra le altre: Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato che il secondo motivo di doglianza, si lamenta dell'eccessività del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito e risulta manifestamente infondato; che secondo l'indirizzo granitico della giurisprudenza, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, è consolidato anche l'orientamento di questa Corte - correttamente applicato dalla Corte d'appello - per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6,n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata, ove la Corte ha rilevato (a) che la pena sia congrua e proporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, (b) che l'imputato non risulti meritevole - a fronte di un comportamento processuale neutro, delle sentenze di condanna da cui risulta gravato e dell'assenza di segni positivi - del riconoscimento delle attenuanti generiche) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M