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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 28394/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione, in relazione all'attendibilità del riconoscimento della persona dell'imputato effettuato dal teste di polizia giudiziaria, ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, con la quale si è evidenziata la precisione e l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni del teste vice sovrintendente della polizia stradale Dell'Aguzzo che ha riconosciuto l'imputato (sulla validità come prova, anche unica, della penale responsabilità dell'imputato del riconoscimento effettuato de visu da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, poi escusso come teste, v.

Sez. 6, n. 2231 del 13/01/2026, Roberto, non mass.), sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione, in relazione all'attendibilità del riconoscimento della persona dell'imputato effettuato dal teste di polizia giudiziaria, ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, con la quale si è evidenziata la precisione e l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni del teste vice sovrintendente della polizia stradale Dell'Aguzzo che ha riconosciuto l'imputato (sulla validità come prova, anche unica, della penale responsabilità dell'imputato del riconoscimento effettuato de visu da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, poi escusso come teste, v. Sez. 6, n. 2231 del 13/01/2026, Roberto, non mass.), sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris