CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026RSSSRNA52F205U), rappresentati e difesi, in virtù di procura specialeallegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale in atti;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 133/2025, depositata in cancelleria in data14/1/2025, notificata in data 17/1/2025;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Il presente contenzioso ha ad oggetto tre avvisi di accertamento,rispettivamente emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], DepoliRossella e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “icontribuenti”), ai fini dell’imputazione agli stessi del maggior redditod’impresa definitivamente accertato in capo a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), destinataria dell’avviso di accertamento definitivoTF303MD00914/2022, emesso per l’anno d’imposta 2016 dallaDirezione Provinciale di Napoli 1 dell’Agenzia delle Entrate. Conquest’ultimo avviso si era accertato un maggior reddito d’impresa di €7.668.978,00, derivante dall’utilizzo di fatture relative ad operazioniinesistenti.La ristretta base partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] derivava dall’esserepartecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, a sua voltapartecipata:- al 15% direttamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- all’85% da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione partecipata al45% da [OSCURATO:PERSONA] Rossella, al 32,5% dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], alr.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/202622,5% da RUSSO [OSCURATO:PERSONA] (tra loro figlia, marito emoglie).L’Ufficio, rilevata per quanto precede la ristretta base azionaria di SiferS.r.l., emetteva gli avvisi di accertamento predetti, ritenendo indubbiala diretta conoscibilità da parte dei suddetti tre soci persone fisichedegli affari della società, e considerata la giurisprudenza di legittimitàche permette l’imputazione ai soci del maggior reddito accertato incapo alla società di capitali a ristretta base partecipativa anche nel casodi società avente come soci una persona fisica ed una personagiuridica, e quindi anche ai soci di quest’ultima, ove risulti comunquel’elemento della ristretta partecipazione.Nello specifico gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei socisono i seguenti:1) Avviso di accertamento n. T9D01QA02585/2022, emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con i seguenti importi accertati:IRPEF - MAG. IMPOSTA 725.778,00ADDIZ. REG. - MAG. IMPOSTA 27.381,00ADDIZ. COM. - MAG. IMPOSTA 12.499,00SANZIONI 689.092,00Totale: 1.454.750,002) Avviso di accertamento n. T9D01QA02195-2022 (2016) emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con i seguenti importiaccertati:IRPEF - MAG. IMPOSTA 318.455,00ADDIZ. REG. - MAG. IMPOSTA 12.424,00ADDIZ. COM. - MAG. IMPOSTA 4.379,00SANZIONI 301.732,00Totale: 636.990,003) Avviso di accertamento T9D01QA02372-2022 (2016) emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con i seguenti importi accertati:r.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026IRPEF - MAG. IMPOSTA 640.125,00ADDIZ. REG. - MAG. IMPOSTA 24.668,00ADDIZ. COM. - MAG. IMPOSTA 9.966,00SANZIONI 809.710,00Totale: 1.484.469,00Avverso i suddetti avvisi di accertamento i contribuenti proponevanodistinti ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Milano che, con sentenza n. 2896/05/23, depositata l’8 agosto 2023,respinse i ricorsi previamente riuniti.Su appello dei contribuenti, la CGT-2 della Lombardia riformò lasentenza di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato ad un solo motivo.Resistono con controricorso i contribuenti.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2729, 2727 e 2697 c.c., 40 e 41-bis D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, 115 e 116 c.p.c., 44 e 47 D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR), 20 D.Lgs. n. 74/2000 e 10 bis L. 212/2000, anchenel relativo combinato disposto, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice di appellohanno attribuito un rilievo giuridico favorevole ai contribuenti allacircostanza che la [OSCURATO:PERSONA] - destinataria dell’accertamento definitivoda cui trae origine l’imputazione dei redditi ivi accertati agli odierniresistenti - fosse partecipata al 100% da [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimapartecipata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] icui soci erano lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RussoSaveria [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 5135/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026Da ciò hanno infatti rilevato la presenza di un “controllo indiretto diterzo grado” il quale, a loro avviso, renderebbe inoperante lapresunzione di distribuzione dei ricavi accertati in capo alla società(solo) indirettamente partecipata e, per contro, renderebbe rilevanti gliulteriori elementi (altrimenti privi di rilievo quali prove contrarie allapresunzione suddetta) addotti dagli appellanti e valorizzati in sentenza.Tale statuizione si pone in contrasto coi principi affermati dalla Cortedi Cassazione, secondo cui l'imputazione dei ricavi extracontabili ai socidi società a ristretta base sociale si estende anche ai soci di altrasocietà a ristretta base sociale che sia socia della prima: in quanto, piùin generale, l’operatività della presunzione di distribuzione ai soci siestende a tutti i gradi dell’organizzazione societaria per la quale siriscontri e permanga la ristrettezza della compagine a livello di personefisiche.Dunque, ferma rimanendo la validità sul piano civile delle scelteorganizzative circa la titolarità formale dell’impresa (o imprese), nonpuò efficacemente opporsi l’esistenza di un socio intermedio (o due,come nella specie), avente natura di persona giuridica, per sottrarre ipochi soci persone fisiche delle società da essi (direttamente oindirettamente) controllate alla presunzione di essersi ripartiti i ricavinon contabilizzati da una di esse.In altre parole, la logica che sorregge la presunzione d’imputazionedegli utili extra bilancio ai soci di società di capitali a ristretta basesociale non è circoscritta all’ipotesi in cui la ristrettezza della compaginesociale si verifichi “in unico grado”, permanendo essa anche nei gradisocietari ulteriori fintanto che continui a ricorrere una ristretta basesociale personale.Nel caso in esame, il carattere della ristretta compagine socialepersonale è senza ombra di dubbio presente in quanto, dietro le trepersone giuridiche suindicate, si trovano sempre le stesse tre personer.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026fisiche, per giunta legate da vincoli di parentela familiare in sensostretto, ossia il sig. [OSCURATO:PERSONA], la coniuge [OSCURATO:PERSONA] N. L. ela figlia [OSCURATO:PERSONA].Al cospetto di tali logiche argomentazioni cade la tesi dei giudici disecondo grado che hanno dato importanza all’aspetto formale delrapporto tra persone fisiche e società, anziché a quello sostanzialecostituito dalla ristretta base della società posta al termine della brevecatena e dal conseguente controllo indiretto ma certo esercitato dallemedesime persone sulla società destinataria dell’avviso sui ricaviextracontabili, loro presuntamente distribuiti in modo legittimo.Pertanto, la decisione impugnata avrebbe direttamente violato l’art.2729 c.c. in uno alla giurisprudenza consolidata sulla presunzione inparola, e per questo, secondo l’Agenzia, deve essere cassata.L’assunto sopra censurato è centrale nell’intera motivazioneimpugnata, dipendendo logicamente da esso la ravvisata necessità diestendere, nella particolare fattispecie, l’ambito sia dell’onereprobatorio dell’Ufficio, sia della prova contraria consentita alcontribuente (ritenuta non circoscritta ai precisi fatti indicati dallagiurisprudenza sulla presunzione di distribuzione).Dalla erroneità evidenziata di tale assunto discenderebbero, altrettantologicamente, sia la violazione in sentenza del corretto riparto dell’onereprobatorio (art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.),sia l’inconferenza o, comunque, non decisività di tutte le ulteriorivalutazioni operate nella restante motivazione.L’Agenzia censura la motivazione relativa alle indagini penali e allapresunta estraneità dei soci alla conduzione societaria.Secondo l’orientamento di legittimità indebitamente disapplicato, lapresunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci non richiedeaffatto che vi sia un procedimento penale nel corso del quale siaaccertata la responsabilità dei soci con riferimento ai fatti, di eventualer.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026rilevanza penale, che hanno generato il maggiore reddito d’impresaoggetto della presunzione di distribuzione.Nel caso in esame, la distribuzione degli utili in nero accertati sisarebbe, presuntivamente, verificata, attesa la (pacifica) definitivitàdell’avviso emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (controllatatotalmente dai tre odierni resistenti) col quale è stato accertato ilmaggior reddito d’impresa di € 7.668.978,00.Ne discenderebbe la violazione del principio del “doppio binario” ex art.20 D.Lgs. n. 74/2000, nonché, di nuovo, dell’art. 2729 c.c.Del tutto inconferente e privo di pregio indiziario sarebbe il richiamoalla richiesta di archiviazione nel procedimento penale che vedecoinvolto [OSCURATO:PERSONA] con riguardo (per ammissione della stessasentenza) ad altra società, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], per la quale sono statiemessi distinti avvisi di accertamento oggetto di distinti contenziositributari decisi, tra l’altro, favorevolmente all’ufficio nei due gradi dimerito.Quanto alla vicenda [OSCURATO:SOCIETA], infatti, sia in primo che secondo grado,da ultimo con la sentenza della Corte di Giustizia di secondo gradoLombardia n. 2466/11/2023, sono stati confermati gli avvisi diaccertamento.Ed ancora i giudici di secondo grado richiamano una pronuncia - lasentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n.1555/23/2019 – in modo evidentemente errato e inconferente, inquanto essa non riguarda [OSCURATO:PERSONA], ma altro contribuente, siapur in tema di ristretta base sociale.Tale sentenza è stata peraltro riformata in appello con sentenza disecondo grado della C.G.T. Lombardia n. 573/01/2021 resasidefinitiva.Sulla ritenuta estraneità dei soci alla gestione sociale in quanto nonamministratori, l’Agenzia ribadisce che il socio di una o più società ar.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026ristretta base sociale (direttamente o indirettamente detenute),proprio per le caratteristiche della compagine associativa, si presumesenz’altro a conoscenza delle vicende societarie, cui ha facile accessoanche laddove non partecipi alla formale amministrazione della società(o ne sia stato formalmente estromesso).Ne consegue che, qualora il socio assuma di non avere percepito iredditi “extrabilancio”, non può limitarsi ad allegare la propria(formale) estraneità alla conduzione della società, dovendo piuttostodimostrare di non avere percepito quei redditi, indicando chi al suoposto li abbia eventualmente percepiti ovvero come siano stati utilizzatiin termini alternativi.Nel caso di specie esula totalmente la nozione di elusione, in quanto lapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili non si fonda sulfenomeno dell’abuso del diritto, ma su quello dell’evasione fiscale e suicriteri di funzionamento dell’impresa sociale gestita tramite una societàdi capitali a ristretta base partecipativa.Non corrisponde al vero, inoltre, che la presunzione di distribuzione diutili extracontabili opererebbe solo in presenza di flussi monetariconcreti, non nel caso in cui il maggior reddito venga accertato tramiteil disconoscimento di costi fittizi o lo smascheramento di altri artificicontabili.1.1.Il motivo è fondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettar.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026disposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025).L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suar.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026semplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa.La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale particolare intensità dell’affectio tra i soci; l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unr.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026suo interesse o una sua posizione contraria o confliggente con quelladella ristretta compagine sociale.Quanto al “ribaltamento” pro quota, in capo alle persone fisiche sociedi società partecipanti al capitale della società oggetto di accertamento,degli utili accertati, deve qui rilevarsi, sulla scia di alcuni precedentigiurisprudenziali di legittimità (Cass., n. 4861/2024; Cass., n.6266/2026), che, in caso di società a ristretta base che partecipa alcapitale sociale di una società a ristretta base partecipativa,l’accertamento svolto a carico della persona fisica socia della società asua volta socia non ha come suo presupposto l’emissione di un avvisodi accertamento nei confronti di quest’ultima società:l’amministrazione, che abbia accertato il conseguimento di utili nondichiarati in capo ad una società a ristretta base, può legittimamentenotificare l’avviso di accertamento per la ripresa fiscale degli utilipresuntivamente distribuiti a favore delle persone fisiche socie dellesocietà, anch’esse a ristretta base, che partecipano al capitale socialedella società oggetto del primo accertamento.La non necessità dell’emissione dell’avviso di accertamento neiconfronti della società a ristretta base partecipante, infatti, deriva, sulpiano del diritto positivo, dalla circostanza che nessuna norma obbligal’amministrazione a procedere formalmente ad un previo accertamentonei confronti della società; sul piano dell’analisi economica del diritto,dalla considerazione che, secondo l’id quod plerumque accidit, lesocietà a ristretta base partecipativa e di semplice strutturaorganizzativa hanno come fine unico naturale quello della produzionedi utili allo scopo di distribuzione tra i soci (art. 2247 c.c.).Chiaramente, la scelta di esercitare la ripresa degli utili extracontabilidirettamente a carico delle persone fisiche socie non può ledere il dirittodi difesa di queste ultime, che potranno, sia in giudizio che in sedeprocedimentale, dedurre e dimostrare con ogni mezzo di prova cher.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’accertamento nei loro confronti è precluso in quanto sarebbe statoprecluso l’accertamento a carico della società da esse partecipata o chegli utili extracontabili prodotti dalla società oggetto di verifica fiscalenon sono stati distribuiti alla società da esse partecipata (e che dunquenon avrebbero potuto essere distribuiti ad esse), avendo avuto unadestinazione specifica.1.2.Il giudice di appello non ha correttamente applicato i suindicatiprincìpi alla fattispecie di causa: la società oggetto di accertamento èuna società a ristretta base, partecipata da una società di cui fannoparte, direttamente o indirettamente (tramite altre società), i membridella famiglia [OSCURATO:PERSONA]; dopo aver accertato la produzione di maggioriutili in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., l’amministrazione ha emesso un avviso diaccertamento in capo agli odierni contribuenti imputando lorodirettamente pro quota gli utili presuntivamente distribuiti alla societàda essi, direttamente o indirettamente, partecipata.Esistevano, dunque, i presupposti giurisprudenziali per l’applicazionedella presunzione della distribuzione degli utili extracontabili,trattandosi di due società di capitali a ristretta base partecipativa.L’amministrazione, come detto, non aveva, dal canto suo, l’obbligo diemettere previamente l’avviso di accertamento nei confronti dellesocietà “intermedie”, e l’imputazione diretta degli utili pro quota aicontribuenti non ha precluso a questi ultimi di proporre difese in meritoal presupposto accertamento di fatto della presunta distribuzione diutili extracontabili pro quota in capo alle società “intermedie”.2.Il ricorso è accolto.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.r.g. n. 5135/2025 a.c. 6/5/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5135/2025Numero sezionale 3861/2026Numero di raccolta generale 20180/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5135/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]