CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Col provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano ha rigettato l'op- posizione avverso il provvedimento del medesimo ufficio del 13 aprile 2021, con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Esparza, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all'indi- viduazione dell'annualità rilevante ai fini della determinazione del reddito. Si deduce che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata in data 29 gennaio 2021 era stato dichiarato di aver prodotto negli anni 2019 e 2020 redditi occasionali derivanti da attività illecita. Le risorse rilevanti ai fini della concessione del beneficio dovevano essere considerate quelle maturate nell'anno immediata- mente anteriore a quella della richiesta di ammissione al beneficio. 2.2. Violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio. Si osserva che nell'anno 2020 l'Esparza aveva correttamente adempiuto al pro- prio onere di specifica indicazione dei redditi prodotti, avendo dichiarato con l'auto- certificazione del 22 gennaio 2021 di non aver prodotto redditi, salvo quelli derivanti da saltuarie attività lavorative svolte all'interno del carcere e comunque insufficienti a superare la soglia di legge. L'autocertificazione era l'unico elemento che poteva consentire all'Esparza, extracomunitario e privo di redditi, di ottenere il riconosci- mento del diritto. Il Tribunale non ha considerato l'autocertificazione integrativa del 13 febbraio 2021, con cui si dava atto della percezione nel 2019 di un reddito com- plessivo di euro ottomila derivante da attività occasionali e da espedienti. 2.3. Violazione degli artt. 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'omesso esercizio dei poteri ufficiosi attribuiti al Giudice. Si rileva che il Tribunale, prima di respingere l'istanza, avrebbe potuto ammet- tere l'interessato al gratuito patrocinio e trasmetterla alla G.d.F. ai fini delle oppor- tune verifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo alle presunzioni semplici di cui all'art. 2724 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti; tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 26056 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011, relativo a fatti- specie in tema di revoca del beneficio; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano, Rv. 274271). Deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]) (Sez. 4, n. 46159 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carroccetto, Rv. 282552). Il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patri- monio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il con- fronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 278867). 2. In linea con tali principi giurisprudenziali, il Tribunale ha illustrato, con moti- vazione congrua ed esauriente, le ragioni per le quali ha ritenuto che l'Esparza avesse fruito di redditi illeciti derivanti dalla lucrativa attività di spaccio: A) La fiorente attività di spaccio di cocaina, svolta dal ricorrente nell'anno 2019, circostanza che lo aveva portato a trafficare oltre un chilo di stupefacente, unitamente ad altri sudamericani, in forma sistematica ed organizzata (come si evinceva anche dalle imputazioni di cui al procedimento n. 33393/2019 R.G.N.R., a seguito del quale era stato condannato in continuazione coi fatti di cui al procedimento n. 42469/2019 R.G.N.R. alla pena complessiva di anni dodici di reclusione ed euro quarantamila di multa). B) Gli elevati quantità di cocaina di ottima qualità e con un costo al grammo (all'ingrosso) di ben trentasei euro, costituenti oggetto delle transazioni alle quali l'Esparza aveva partecipato in posizione di intermediario concernevano. C) Il rinvenimento in sede di perquisizione del 27 novembre 2019 della somma di danaro di euro quattromiladuecentosessanta (euro quattrocentodieci sulla persona ed euro tremilaottocentocinquanta presso la sua abitazione a conferma dell'ingente disponibilità di danaro).In conclusione nell'ordinanza impugnata sono state adeguatamente chiarite le ragioni per presumere la disponibilità da parte dell'Esparza di redditi superiori al li- mite, frutto dei traffici illeciti e a prescindere dall'entità della droga sequestrata sopra richiamata. Le censure difensive non si confrontano con l'ampio apparato argomentativo, col quale appare almeno implicitamente superato il rilievo dell'omessa valutazione dell'autocertificazione presentata dall'interessato. Il Tribunale ha escluso di procedere ad accertamenti tramite la G.d.F., trattandosi di redditi in nero, non agevolmente rilevabili. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe