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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16079/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato (art. 56-624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.), con la recidiva infraquinquennale- reato commesso il 28 marzo 2009; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: - la pena massima del reato in contestazione, alla quale va parametrato il termine ordinario di prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen., non è solo il massimo edittale previsto per il reato di tentato furto pluriaggravato (anni sei e mesi otto), ma anche quello che deriva dalla applicazione della circostanza ad effetto speciale della recidiva infraquinquennale che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, incide sia sul termine ordinario (appunto come circostanza ad effetto speciale) sia su quello massimo come espressamente previsto dall'art. 161 cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, conf.

N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2017 Rv. 272015 - 01, N. 6152 del 2017 Rv. 272021 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01); - considerata la regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. (che, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, impone di applicare solo la pena stabilita per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare di un ulteriore terzo), discende che la pena massima stabilita per il reato in rassegna e dunque il termine ordinario di prescrizione è pari a anni otto, mesi dieci e giorni venti (anni sei e mesi otto per la circostanza più grave del furto pluriaggravato, aumentata di un terzo ex art. 63, comma quarto, per la recidiva infraquinquennale); - su tale periodo, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, va poi operato un ulteriore aumento della metà, essendo stata contestata e riconosciuta la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen.; - si ottiene: anni tredici e mesi quattro; - alla data della pronuncia di secondo grado (16 febbraio 2021), tale termine, calcolato dal 28 marzo 2009, non era decorso (né è decorso alla data odierna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 [OSCURATO:PERSONA] _9( DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato (art. 56-624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.), con la recidiva infraquinquennale- reato commesso il 28 marzo 2009; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: - la pena massima del reato in contestazione, alla quale va parametrato il termine ordinario di prescrizione del reato ex art. 157 cod. pen., non è solo il massimo edittale previsto per il reato di tentato furto pluriaggravato (anni sei e mesi otto), ma anche quello che deriva dalla applicazione della circostanza ad effetto speciale della recidiva infraquinquennale che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, incide sia sul termine ordinario (appunto come circostanza ad effetto speciale) sia su quello massimo come espressamente previsto dall'art. 161 cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, conf. N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2017 Rv. 272015 - 01, N. 6152 del 2017 Rv. 272021 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01); - considerata la regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. (che, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, impone di applicare solo la pena stabilita per la circostanza più grave, che il giudice può aumentare di un ulteriore terzo), discende che la pena massima stabilita per il reato in rassegna e dunque il termine ordinario di prescrizione è pari a anni otto, mesi dieci e giorni venti (anni sei e mesi otto per la circostanza più grave del furto pluriaggravato, aumentata di un terzo ex art. 63, comma quarto, per la recidiva infraquinquennale); - su tale periodo, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, va poi operato un ulteriore aumento della metà, essendo stata contestata e riconosciuta la recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen.; - si ottiene: anni tredici e mesi quattro; - alla data della pronuncia di secondo grado (16 febbraio 2021), tale termine, calcolato dal 28 marzo 2009, non era decorso (né è decorso alla data odierna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4 [OSCURATO:PERSONA] _9( DEP
Sentenza Cassazione n. 16079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris