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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46765/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due differenti sentenze di condanna.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è manifestamente infondato: il precedente rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione precludeva al giudice dell'esecuzione l'accoglimento della nuova istanza, anche se formulata ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: tale norma, infatti, non impedisce al giudice dell'esecuzione di respingere la concorde richiesta nel caso in cui ritenga insussistente la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di applicazione di pena, cosicché la precedente decisione sull'insussistenza della continuazione integra il giudicato esecutivo.

In ogni caso, l'esame del fascicolo dimostra che il pubblico ministero non aveva prestato il consenso alla proposta del ricorrente.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due differenti sentenze di condanna. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è manifestamente infondato: il precedente rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione precludeva al giudice dell'esecuzione l'accoglimento della nuova istanza, anche se formulata ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: tale norma, infatti, non impedisce al giudice dell'esecuzione di respingere la concorde richiesta nel caso in cui ritenga insussistente la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di applicazione di pena, cosicché la precedente decisione sull'insussistenza della continuazione integra il giudicato esecutivo. In ogni caso, l'esame del fascicolo dimostra che il pubblico ministero non aveva prestato il consenso alla proposta del ricorrente. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris