CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39179/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Iraq 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 26/2/2019 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/12/2017,aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina ascrittogli sub A) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 il vizio di motivazione in relazione all'art. 70 cod.proc.pen., avendo la sentenza impugnata rigettato la richiesta di accertare la capacità di stare in giudizio dell'imputato con motivazione illogica ed apodittica. Assume la difesa che la Corte di merito, nel disattendere la richiesta difensiva in conseguenza della mancata allegazione di apprezzabili elementi concreti circa le condizioni di salute del ricorrente, ha trascurato di considerare che la stessa p.o. in sede di esame dibattimentale aveva riferito dei disturbi depressivi accusati dal [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2005, a seguito di un periodo di detenzione presso il carcere di Poggioreale, che lo avevano indotto anche all'abuso di sostanze alcoliche e ad atteggiamenti aggressivi nei confronti della convivente; 2.2 la violazione dell'art. 628 cod.pen. e il correlato vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata confermato la pronunzia di responsabilità dell'imputato in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie. In particolare, secondo la difesa, la Corte d'Appello non ha considerato che la violenza usata dal prevenuto nei confronti della convivente era stata posta in essere non per impossessarsi dell'autoveicolo quanto piuttosto per impedire alla stessa di allontanarsi dopo che vi era stata una reciproca aggressione, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi interrotto il nesso causale tra la violenza e l'impossessamento. Inoltre, segnala il ricorrente che la condotta non era, comunque, diretta ad impossessarsi di un bene altrui ma a rimpossessarsi di un bene proprio. La Corte ha incongruamente ritenuto tardiva la questione relativa al difetto di altruità del bene ed escluso che un eventuale contributo economico dell'imputato all'acquisto del medesimo implichi che ne avesse acquisito quantomeno la comproprietà. Ha, inoltre, asserito che la p.o. Pergola avrebbe costantemente affermato di essere proprietaria del bene nonostante la stessa in dibattimento abbia riconosciuto che il veicolo era stato acquistato con il danaro del compagno. Nella specie, inoltre, secondo la difesa, difetta anche il requisito soggettivo della fattispecie ovvero il fine di procurarsi un profitto ingiusto. La sentenza impugnata si è limitata a evidenziare che il profitto ingiusto può concretarsi in ogni utilità anche solo morale perseguita dall'agente senza tuttavia chiarire quale sia stato il fine in concreto perseguito dal ricorrente; 2.3 la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen.per avere la sentenza impugnata confermato la sussistenza della recidiva con una motivazione stereotipata.Secondo la difesa la Corte non ha specificato le ragioni per cui il nuovo delitto, avuto riguardo ai precedenti, costituisca espressione di una più marcata pericolosità del ricorrente ovvero indice di maggiore colpevolezza, non essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla condotta violenta in danno della ex convivente; 2.4 il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla quantificazione della pena, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare il contesto in cui il reato è maturato e la concreta condizione psicologica del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. La Corte d'Appello ha disatteso la richiesta di accertamenti in ordine alla capacità di stare in giudizio del prevenuto rilevando la mancata allegazione di concreti elementi circa la compromissione della salute psichica del medesimo. La difesa ha richiamato in senso contrario le dichiarazioni rese dalla p.o., ex convivente del [OSCURATO:PERSONA], asseritamente attestanti gli episodi depressivi conseguenti ad un periodo di detenzione senza, tuttavia, produrre la trascrizione della deposizione nella parte contenente le dichiarazioni pretermesse. A tanto devesi aggiungere che la richiesta di perizia è stata formulata per la prima volta solo in sede di conclusioni davanti al giudice dell'impugnazione, nonostante il preteso disturbo potenzialmente rilevante fosse risalente ad epoca ben anteriore la commissione del fatto giudicato. Detta circostanza, in presenza di una difesa fiduciaria di carattere continuativo e in considerazione dell'assenza di qualsivoglia produzione significativa di carattere diagnostico o trattamentale, depone per la natura meramente esplorativa della richiesta, inidonea a sollecitare i poteri officiosi del giudice di merito, ancorati alla sussistenza di elementi che inducano a dubitare dell'imputabilità (Sez. 3, n. 25434 del 22/9/2015, Rv 267450). 4. Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie ex art. 628 cod.pen. La ricostruzione dei fatti accreditata dalla difesa (pag. 3 ricorso), che postula la reazione dell'imputato all'aggressione dell'ex convivente e l'impossessamento del veicolo al solo fine di impedirle di allontanarsi, non trova riscontro nelle sentenze di merito. Il primo giudice (pag. 1) ha rammentato che dalla denunzia in data 8/1/2007 e dalla successiva integrazione, acquisite in atti, i cui contenuti sono stati confermati dalla p.o. nel corso dell'esame dibattimentale, consta che la Pergola fu avvicinata dall'imputato, suo ex convivente, in Ostia mentre era bordo dell'autovettura di sua proprietà con la figlia.In quella circostanza il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva che la p.o. gli cedesse il veicolo e al rifiuto opposto colpiva ripetutamente la Pergola alla testa, al volto e alle ginocchia, facendola rovinare a terra, impossessandosi delle chiavi dell'autovettura cadute al suolo e dandosi subito dopo alla fuga a bordo del mezzo. In sede di gravame la difesa contestava genericamente il giudizio di attendibilità della p.o. senza tuttavia accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti né risulta l'assunzione di ulteriori fonti dichiarative che abbiano reso dichiarazioni circa la pretesa aggressione portata dalla Pergola al prevenuto. Alla stregua della ricostruzione recepita in atti sulla base del narrato della denunziante, stimata attendibile e riscontrata dal referto del P.S. relativo alle lesioni nell'occasione riportate e alle modalità del successivo rinvenimento e recupero dell'autoveicolo, risulta evidente che la violenza fu posta in essere ai fini dello spossessamento del bene di cui la Pergola aveva negato la consegna verbalmente richiesta dal ricorrente. 4.1 Priva di pregio è anche la tesi del difetto dell'altruità della cosa in quanto l'imputato, avendo contribuito economicamente all'acquisto dell'autovettura, ne sarebbe stato quantomeno comproprietario con conseguente impossibilità di ravvisare il delitto contestato. Si tratta di una deduzione del tutto generica, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, inidonea a provare la proprietà del bene in capo al prevenuto, tanto più ove si consideri che si tratta di bene mobile registrato. Né si presta ad essere tacciata d'illogicità l'affermazione della Corte di merito secondo cui, anche in presenza di prova (nella specie inesistente) di un contributo economico ai fini dell'acquisto, la circostanza non si tradurrebbe automaticamente nella prova della proprietà e/o comproprietà del bene acquistato. Infatti, sotto il profilo giuridico è necessario distinguere tra i contraenti della compravendita del bene e l'eventuale finanziatore dell'acquisto che non è parte del negozio traslativo, restando i rapporti interni tra quest'ultimo e il finanziato autonomi e caratterizzati dalla specifica natura dell'accordo tra gli stessi intercorso. 4.2 Quanto alla pretesa assenza del requisito dell'ingiusto profitto, la sentenza impugnata ha correttamente rammentato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012,Rv.253848; n.11467 del 10/3/2015, Rv. 263163; n. 23177 del d), 16/4/2019, Rv. 276104). Nel caso di specie l'acquisita disponibilità del veicolo altrui mediante violenza palesa la direzione specifica del dolo mentre restano giuridicamente irrilevanti i motivi che hanno determinato l'agente all'azione. 5. Il terzo motivo che censura la mancata esclusione della recidiva è parimenti inammissibile. Invero, con l'atto d'appello la difesa aveva lamentato esclusivamente il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. Con il secondo motivo aggiunto veniva, invece, censurata l'omessa motivazione circa la ritenuta sussistenza della recidiva. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione di una circostanza aggravante ove con l'appello principale siano state formulate doglianze relative al giudizio di bilanciamento ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783). Pertanto, poiché la facoltà di presentare motivi nuovi è funzionale allo sviluppo e all'approfondimento dei motivi principali nel solco devolutivo già tracciato, devono ritenersi geneticamente inammissibili i motivi con i quali si tende al ampliare il "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione ( in tal senso, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). Nella specie, il motivo nuovo in tema di esclusione della recidiva è privo di collegamento con l'impugnazione principale ed affetto, dunque, da inammissibilità originaria, preclusiva di qualsivoglia obbligo di motivazione in capo alla Corte di merito in difetto di rituale devoluzione. 6. Ad esiti di inammissibilità per genericità e, comunque, manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alla conclusiva censura in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte di merito disatteso le doglianze sul punto convalidando la congruità della sanzione irrogata dal primo giudice e segnalando come il discostamento dal minimo edittale risulta giustificato dalle modalità della condotta e dalla spiccata capacità a delinquere del prevenuto. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.