CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 marzo 2022, in parziale riforma, in punto di pena, della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui al capo 1) (artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 61, n. 5, e 628, commi 1 e 3, nn. 1, 2 e 3 bis, cod. pen.), 3) (artt. 81, cpv., 110, 112, 61, n. 2, cod. pen. e artt. 10, 12, commi 1 e 2, lett. A, e 14 L. 497/1974), 4) (artt. 81, cpv., 110, 112, comma 1, n. 1, e 61, n. 2, cod. pen. e art. 23, commi 3 e 4, L. 110/1975), 5) (artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 61, n. 2, e 497 ter, comma 1, n. 2, cod. pen.), 6) (artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 61, n. 2, e 648 cod. pen.), 7) (artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 61, n. 2, e 648 cod. pen.), 8) (artt. 81, cpv., 110, 112, comma 1, n. 1, 61, n. 2, e 648 cod. pen.) e 9) (artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 697 cod. pen.) dell'imputazione. Considerato che i motivi dedotti da entrambi i difensori degli imputati, inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in punto di trattamento sanzionatorio, sicché la supposta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. si traduce in enunciati volti alla rivalutazione del quantum del trattamento sanzionatorio, estranea al sindacato di legittimità. Invero, la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio tenendo conto del positivo apprezzamento della condotta processuale dei prevenuti (stante la confessione e la rinuncia ai motivi di appello) e degli elementi di disvalore del fatto reato (come specificamente enucleati a pag. 11 della pronuncia impugnata), fissando la pena in misura inferiore alla media edittale; quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha legittimamente ritenuto l'inidoneità della confessione e della rinuncia ai motivi di appello ad integrare elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio invocato, anche a fronte del quadro probatorio granitico e della rilevante gravità dei fatti; osservato che l'ulteriore censura dedotta dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], relativa a vizi motivazionali della sentenza, è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logicamente corretta e rispondente alle doglianze difensive, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il motivo di ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendosi al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]