Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13826-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da ll ’ A vvocat o ALBERTO PAONEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat e e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procur e a margine del controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata all’ atto d’intervento; -interventore - avverso la SENTENZA n. 1988/2019della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto avverso la pronuncia con la quale il tribunale di Lanciano, in data 23/1/2012, aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando che nulla era dovuto all’istante dalla società opponente e dalla chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]..

1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che, come eccepito dalla società appellata nella comparsadi costituzione e risposta, la sottoscrizione in calce alla procura a margine dell’atto di citazione in appello non fosse leggibile e che il nome del legale rappresentante della società appellante non era indicato nella procura stessa né emerge va dal contenuto dell’atto in questione.

1.3. La società appellante, del resto, ha proseguito la corte, nonostante l’appellata avesse tempestivamente rilevato tali carenze nella comparsa di costituzione e risposta, non ha indicato il nome della persona che ha apposto la firma illeggibile, limitandosi a produrre, unitamente alla comparsa conclusionale, la visura camerale storica della società ma senza indicare, nella predetta comparsa, il nome del legale rappresentante della stessa.

1.4. L’integrazione in esame, pertanto, dev’essere ritenuta tardiva poiché compiuta solo con la comparsa conclusionale, dopo lo svolgimento di varie udienze, tra cui quella di precisazione delle conclusioni, e, comunque, insufficiente, per la mancanza della chiara indicazione della persona che ha sottoscritto la procura con firma illeggibile.

1.5. La corte, quindi, ha ritenuto che la procura era nulla e che l’atto di citazione in appello, a margine del quale la stessa era stata apposta, era, pertanto, inammissibile.Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 23/4/2019, ha chiesto, per due motiv i, a cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorsoe depositato memoria.

2.3. Con atto del 24/4/2020, è intervenuto in giudizio il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 10/12/2019. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato la nullità della procuraapposta a margine dell’atto di citazione in appello in ragione dell’illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il nome del legale rappresentante della società appellante era desu mibile dall’ atto stesso e dai documenti di causa.

3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156, 182 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato la nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione in appello senza aver , tuttavia, conce sso , come invece previsto dall’art. 182, comma 2°, c.c., un termine per la rinnovazione della procura stessa.

4.1. I motiv i, da trattare congiuntamente, sono infondati.La corte d ’ appello, infatti, a fronte dell ’ incontestata mancanzadi una sottoscrizione leggibile in calce alla procura ad litemrilasciata per la proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 s.r.l. del l ’ atto ( di citazione in ) appello , ha , in sostanza, ritenuto che: - innanzitutto, mancavano tutti i possibili elementi sostitutivi di tale carenza , poiché il nome del legale rappresentante della società appellante non era indicato né nella procura stessa né emergeva dal contenuto dell’atto in questione; - in secondo luogo, non rilevava l ’ integrazione tardivamente operata s olo con il deposito, unitamente alla comparsa conclusionale, della visura camerale storica della società, tanto più che la stessa comparsa non conteneva l’indicazione del nome del legale rappresentante della stessa.

4.2. La sentenza impugnata, così giudicando, si è senz’altroattenuta ai principi ripetutamente affermati in sede di legittimità,secondo cui, in effetti, la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizioneaffatto illeg gibile, senza che il nome del conferente,di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante,risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese,è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporreai sensi dell’art. 157, comma2°, c.p.c., onerando, così, l ’ istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell ’ atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica l’ invalidità della procura e l’inammissibilitàdell’atto cui essa accede (Cass.

SU n. 25036 del 2013;Cass. n. 16634 del 2017).Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

4.3. Invero, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio unasocietà esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore,ovvero dal testo di quell’atto,ovvero quando detto nome sia con certezza desumibiledall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese: in assenza di tali condizionie in difetto di menzione di alcuna funzione o carica specifica, allegandosi, come nel caso in esame, genericamentela qualità di legale rappresentante della società appellante, si determinauna nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d ’ integrare , con la prima replica,la lacunosità dell’atto iniziale, mediante la chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile, sicché,ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l ’ invalidità della procura e l’inammissibilitàdell’atto cui accede (Cass.

SU n. 4810 del 2005; inseguito, Cass. n. 1 4190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n.7179 del 2015; Cass. n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019).

4.4. Lacertificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda, d’altra parte,solo l’autografia della sottoscrizione della persona che, conferendola procura, si fa attrice o della personache nell’atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 essenziale, ai fini della validità dellaprocura stessa, che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato laprocura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sua legittimazione e delloius postulandi del difensore: in dife tto di queste indicazioni, laprocura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l ’ impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anchealiunde) dell ’ effettiva titolarità dei poteri spesi.

Ne consegue che, quando la sottoscrizione illeggibile, in caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procurapriva dell’indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall’atto al quale laprocura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell’autografia, da parte deldifensore, non si riferi sce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l ’ individuazione indiretta della persona fisica che hafirmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell’atto processuale cui accede siffattaprocura (Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 13018del 2006).

4.5. Infine, nelcaso in cui l ’ eccezione di radicale nullità di una procura ad litem di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall’altra, la prima deve produrre Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullitàdiviene insanabile (Cass. n. 22564 del 2020).

In tema di rappresentanza nel processo, invero, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura adlitem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi, come invece pretende la ricorrente, il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso, qui non ricorrente, di rilievo officioso(Cass. n. 29244 del 2021 ; conf.

Cass. n. 7589 del 2023).

5. Ilricorso dev ’ essere, quindi, respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese legali nella misura del 15%; dà atto,ai Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13826-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da ll ’ A vvocat o ALBERTO PAONEper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat e e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procur e a margine del controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata all’ atto d’intervento; -interventore - avverso la SENTENZA n. 1988/2019della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto avverso la pronuncia con la quale il tribunale di Lanciano, in data 23/1/2012, aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando che nulla era dovuto all’istante dalla società opponente e dalla chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che, come eccepito dalla società appellata nella comparsadi costituzione e risposta, la sottoscrizione in calce alla procura a margine dell’atto di citazione in appello non fosse leggibile e che il nome del legale rappresentante della società appellante non era indicato nella procura stessa né emerge va dal contenuto dell’atto in questione. 1.3. La società appellante, del resto, ha proseguito la corte, nonostante l’appellata avesse tempestivamente rilevato tali carenze nella comparsa di costituzione e risposta, non ha indicato il nome della persona che ha apposto la firma illeggibile, limitandosi a produrre, unitamente alla comparsa conclusionale, la visura camerale storica della società ma senza indicare, nella predetta comparsa, il nome del legale rappresentante della stessa. 1.4. L’integrazione in esame, pertanto, dev’essere ritenuta tardiva poiché compiuta solo con la comparsa conclusionale, dopo lo svolgimento di varie udienze, tra cui quella di precisazione delle conclusioni, e, comunque, insufficiente, per la mancanza della chiara indicazione della persona che ha sottoscritto la procura con firma illeggibile. 1.5. La corte, quindi, ha ritenuto che la procura era nulla e che l’atto di citazione in appello, a margine del quale la stessa era stata apposta, era, pertanto, inammissibile.Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 23/4/2019, ha chiesto, per due motiv i, a cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorsoe depositato memoria. 2.3. Con atto del 24/4/2020, è intervenuto in giudizio il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del 10/12/2019. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato la nullità della procuraapposta a margine dell’atto di citazione in appello in ragione dell’illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il nome del legale rappresentante della società appellante era desu mibile dall’ atto stesso e dai documenti di causa. 3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156, 182 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato la nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione in appello senza aver , tuttavia, conce sso , come invece previsto dall’art. 182, comma 2°, c.c., un termine per la rinnovazione della procura stessa. 4.1. I motiv i, da trattare congiuntamente, sono infondati.La corte d ’ appello, infatti, a fronte dell ’ incontestata mancanzadi una sottoscrizione leggibile in calce alla procura ad litemrilasciata per la proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 s.r.l. del l ’ atto ( di citazione in ) appello , ha , in sostanza, ritenuto che: - innanzitutto, mancavano tutti i possibili elementi sostitutivi di tale carenza , poiché il nome del legale rappresentante della società appellante non era indicato né nella procura stessa né emergeva dal contenuto dell’atto in questione; - in secondo luogo, non rilevava l ’ integrazione tardivamente operata s olo con il deposito, unitamente alla comparsa conclusionale, della visura camerale storica della società, tanto più che la stessa comparsa non conteneva l’indicazione del nome del legale rappresentante della stessa. 4.2. La sentenza impugnata, così giudicando, si è senz’altroattenuta ai principi ripetutamente affermati in sede di legittimità,secondo cui, in effetti, la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizioneaffatto illeg gibile, senza che il nome del conferente,di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante,risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese,è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporreai sensi dell’art. 157, comma2°, c.p.c., onerando, così, l ’ istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell ’ atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica l’ invalidità della procura e l’inammissibilitàdell’atto cui essa accede (Cass. SU n. 25036 del 2013;Cass. n. 16634 del 2017).Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 4.3. Invero, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio unasocietà esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore,ovvero dal testo di quell’atto,ovvero quando detto nome sia con certezza desumibiledall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese: in assenza di tali condizionie in difetto di menzione di alcuna funzione o carica specifica, allegandosi, come nel caso in esame, genericamentela qualità di legale rappresentante della società appellante, si determinauna nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d ’ integrare , con la prima replica,la lacunosità dell’atto iniziale, mediante la chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile, sicché,ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l ’ invalidità della procura e l’inammissibilitàdell’atto cui accede (Cass. SU n. 4810 del 2005; inseguito, Cass. n. 1 4190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n.7179 del 2015; Cass. n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019). 4.4. Lacertificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda, d’altra parte,solo l’autografia della sottoscrizione della persona che, conferendola procura, si fa attrice o della personache nell’atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 essenziale, ai fini della validità dellaprocura stessa, che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato laprocura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sua legittimazione e delloius postulandi del difensore: in dife tto di queste indicazioni, laprocura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l ’ impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anchealiunde) dell ’ effettiva titolarità dei poteri spesi. Ne consegue che, quando la sottoscrizione illeggibile, in caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procurapriva dell’indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall’atto al quale laprocura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l’effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell’autografia, da parte deldifensore, non si riferi sce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l ’ individuazione indiretta della persona fisica che hafirmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell’atto processuale cui accede siffattaprocura (Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 13018del 2006). 4.5. Infine, nelcaso in cui l ’ eccezione di radicale nullità di una procura ad litem di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall’altra, la prima deve produrre Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 immediatamente la documentazione all’uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullitàdiviene insanabile (Cass. n. 22564 del 2020). In tema di rappresentanza nel processo, invero, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura adlitem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi, come invece pretende la ricorrente, il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso, qui non ricorrente, di rilievo officioso(Cass. n. 29244 del 2021 ; conf. Cass. n. 7589 del 2023). 5. Ilricorso dev ’ essere, quindi, respinto. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese legali nella misura del 15%; dà atto,ai Ric. 2019n.13826 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente,
Decreto Cassazione n. 23224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris