CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 39918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in riferimento al riconoscimento della penale responsabilità e alla mancata applicazione di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - ma anche manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) che con motivazione immune in fatto da vizi logici ha affermato la penale responsabilità della imputata; - nonché inedito e manifestamente infondato in relazione all'art.131 bis cod. pen. anche in ragione della recidiva specifica che grava sulla imputata e che è inequivoco indice rivelatore della mancanza di occasionalità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consigli estens re [OSCURATO:PERSONA]