CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 26359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli, in data 02/02/2021, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Antonio in relazione al il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Antonio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e la conseguente mancata assunzione di prova decisiva nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata escussione delle persone offese. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'assoluta carenza motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. proc. pen. invocata con il secondo motivo di appello. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. In relazione al primo motivo di ricorso questo Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione. Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con le acquisizioni processuali, ha ritenuto il quadro probatorio raccolto nel giudizio di primo grado del tutto esaustivo e completo. I giudici di appello, oltre a richiamare per relationem la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a base della decisione di primo grado, hanno sottolineato la mancanza di motivi in base ai quali dubitare della versione fornita dagli operanti (i quali hanno assistito direttamente alla condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente) e la conseguente superfluità, in punto di logica, dell'esame delle persone offese. La Corte di appello, dunque, ha confermato, sia pure implicitamente, la non decisività della prova richiesta dalla difesa, ritenendo le prove assunte dal Tribunale di Napoli di per sé sufficienti a dimostrare, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA].Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza che ometta di affrontare in modo dettagliato una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza, come avviene nel caso di specie, evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). La corretta applicazione di tali principi di diritto induce questo Collegio a ritenere che le inesattezze contenute nella motivazione impugnata (nella parte in cui la Corte territoriale afferma erroneamente che il difensore non ha chiesto l'esame delle persone offese nel corso del giudizio dibattimentale e non ha specificato, nei motivi di appello, il profilo della necessità dell'audizione dei denuncianti) non integrano una ipotesi di vizio della motivazione per travisamento della prova atteso che, in ogni caso, la prova richiesta dalla difesa non può dirsi decisiva sulla base delle condivisibili valutazioni effettuate dai giudici di merito. (vedi in proposito Sez. 5 , n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01 - «La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente»). 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto generico e meramente reiterativo di identica questione posta con l'atto di appello, alla quale la pronuncia impugnata ha fornito puntuale, logica ed esaustiva risposta (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza emessa dalla Corte di Appello). La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 del V11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca