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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06251/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di P.G., e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla fattispecie di reato di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm., come giuridicamente qualificata dal giudice di primo grado, e limitatamente ad una parte soltanto delle relative condotte di favoreggiamento illegale della permanenza in Italia di cittadini extracomunitari.

In favore di costoro, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con terzi soggetti e dietro corrispettivo in denaro, procurava contratti di locazione di immobili ad uso abitativo radicalmente contraffatti, utili per il conseguimento del permesso di soggiorno.

La contraffazione risultava da verifiche svolte dagli agenti della Polizia di Stato Montano e Annovazzi presso i proprietari degli immobili, i quali avevano negato l'esistenza del rapporto di locazione.

I medesimi agenti avevano deposto in dibattimento sull'esito di tali verifiche e su quanto dai proprietari riferito loro.

2. Silipigni ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in rapporto alla derubricazione dei reati, operata dal giudice di primo grado e già censurata nei motivi di appello.

Silipigni era stato infatti rinviato a giudizio per rispondere dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm., e il diverso titolo di reato, per il quale era stato viceversa condannato, avrebbe a presupposto condotte strutturalmente diverse da quelle in origine contestate.

In relazione a queste ultime non sarebbe stato possibile articolare alcun contraddittorio ed egli neppure si sarebbe potuto compiutamente difendere, con lesione di parametri costituzionali e convenzionali.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari coinvolti nella vicenda, acquisite al fascicolo del dibattimento, nonché la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., delle deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria, aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni rese loro, in fase di indagini, dai cittadini extracomunitari e dai proprietari degli immobili e già oggetto di rituale verbalizzazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove e negando la configurabilità delle condotte di reato ritenute in sentenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla aggravante ritenuta in sentenza (l'essere i fatti stati commessi da più persone, onde favorire la permanenza di almeno cinque stranieri) e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, avuto assorbente riguardo al secondo motivo, nella parte concernente l'utilizzabilità delle deposizioni, de relato, dei testimoni Montano e Annovazzi, riferite ai proprietari degli immobili.

Tale elemento probatorio riveste valore decisivo, e non risulta in effetti chiaro dalla sentenza impugnata, come anche sostenuto dal Procuratore generale requirente, se le deposizioni anzidette rivestano valore surrogatorio di quella dei testimoni primari, o siano solo illustrative dello sviluppo delle investigazioni e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (applicandosi il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., alla prima ipotesi e non già alla seconda: da ultimo, Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kannodiallo, Rv. 278974-01).

2. Per l'effetto va dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione - per decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen. - delle condotte di reato, in sentenza ritenute, l'ultima delle quali consumata in data 13 gennaio 2014, non risultando dagli atti cause che ne possano aver determinato la sospensione.

Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di P.G., e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla fattispecie di reato di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm., come giuridicamente qualificata dal giudice di primo grado, e limitatamente ad una parte soltanto delle relative condotte di favoreggiamento illegale della permanenza in Italia di cittadini extracomunitari. In favore di costoro, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con terzi soggetti e dietro corrispettivo in denaro, procurava contratti di locazione di immobili ad uso abitativo radicalmente contraffatti, utili per il conseguimento del permesso di soggiorno. La contraffazione risultava da verifiche svolte dagli agenti della Polizia di Stato Montano e Annovazzi presso i proprietari degli immobili, i quali avevano negato l'esistenza del rapporto di locazione. I medesimi agenti avevano deposto in dibattimento sull'esito di tali verifiche e su quanto dai proprietari riferito loro. 2. Silipigni ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in rapporto alla derubricazione dei reati, operata dal giudice di primo grado e già censurata nei motivi di appello. Silipigni era stato infatti rinviato a giudizio per rispondere dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm., e il diverso titolo di reato, per il quale era stato viceversa condannato, avrebbe a presupposto condotte strutturalmente diverse da quelle in origine contestate. In relazione a queste ultime non sarebbe stato possibile articolare alcun contraddittorio ed egli neppure si sarebbe potuto compiutamente difendere, con lesione di parametri costituzionali e convenzionali. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari coinvolti nella vicenda, acquisite al fascicolo del dibattimento, nonché la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., delle deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria, aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni rese loro, in fase di indagini, dai cittadini extracomunitari e dai proprietari degli immobili e già oggetto di rituale verbalizzazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove e negando la configurabilità delle condotte di reato ritenute in sentenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla aggravante ritenuta in sentenza (l'essere i fatti stati commessi da più persone, onde favorire la permanenza di almeno cinque stranieri) e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, avuto assorbente riguardo al secondo motivo, nella parte concernente l'utilizzabilità delle deposizioni, de relato, dei testimoni Montano e Annovazzi, riferite ai proprietari degli immobili. Tale elemento probatorio riveste valore decisivo, e non risulta in effetti chiaro dalla sentenza impugnata, come anche sostenuto dal Procuratore generale requirente, se le deposizioni anzidette rivestano valore surrogatorio di quella dei testimoni primari, o siano solo illustrative dello sviluppo delle investigazioni e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (applicandosi il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., alla prima ipotesi e non già alla seconda: da ultimo, Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kannodiallo, Rv. 278974-01). 2. Per l'effetto va dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione - per decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen. - delle condotte di reato, in sentenza ritenute, l'ultima delle quali consumata in data 13 gennaio 2014, non risultando dagli atti cause che ne possano aver determinato la sospensione. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 19/
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