CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 05473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 263-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 694 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3416/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 2522/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 giugno 2016, la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] USL Roma 2 avente ad oggetto la condanna della AUSL datrice al pagamento, in relazione all'espletamento dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'incarico di responsabile dell'U.a, semplice di valutazione geriatrica dell'[OSCURATO:PERSONA]Eugenio e di direzione, dal 2009, della struttura [OSCURATO:PERSONA], della parte variabile della retribuzione di posizione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver il dott. [OSCURATO:PERSONA] provato l'attribuzione, con atto scritto e motivato, di un incarico cui risultava collegata l'invocata retribuzione di posizione, parte variabile, essendo questo l'unico presupposto legittimante il riconoscimento di tale trattamento accessorio, ed essendo, anzi, risultato essere stato l'odierno ricorrente solamente delegato allo svolgimento di compiti specifici dal responsabile della U.O.C. Geriatria; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo dott. [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'AUSL Roma 2; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver ritenuto, in contrasto con il dettato costituzionale e con le disposizioni in materia di lavoro pubblico che a quel principio si ispirano, di subordinare al conferimento formale dell'incarico il diritto riconosciuto al dirigente pubblico a percepire una retribuzione adeguata al reale valore dell'incarico svolto di fatto; che il motivo risulta infondato, atteso che imputare alla Corte territoriale di aver disatteso il diritto del dirigente di vedersi corrispondere un trattamento economico accessorio che sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti letto nell'ottica del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente implica, contrariamente a quanto vorrebbe qui sostenere il ricorrente, presupporre lo svolgimento da parte del dirigente di funzioni valutabili come eccedenti, quanto a contenuti professionali, responsabilità e risultati, rispetto a quelle cui corrisponde il trattamento normativo ed economico effettivamente percepito, il che non è nella specie configurabile alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati) che sancisce l'equivalenza degli incarichi dirigenziali, fermo restando che, nella specie, l'esercizio di mansioni connotate nei termini suddetti è stato espressamente escluso innto di fatto dalla Corte territoriale; che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste