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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2022

Cassazione n. 43967/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 aprile 2022, il tribunale del riesame di Milano, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Milano il 19 marzo 2022, della somma di C 2.936,915 giacente presso un conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale che [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimato all'impugnazione perché non titolare dei beni sottoposti a sequestro e peraltro cessato dalla carica di socio nello studio professionale [OSCURATO:PERSONA], creditore esecutante della predetta somma nel .procedimento dinanzi, al giudice civile dell'esecuzione di Novara. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] personalmente ed i soci di dello studio professionale TCFTC, quali terzi aventi diritto alla restituzione di quanto sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] premetteva una ricostruzione delle varie attività svolte dal medesimo nella controversia tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e ribadiva il concreto e diretto interesse ad ottenere la libera disponibilità della somma di denaro; si eccepiva l'abnormità del provvedimento cautelare impugnato che aveva di fatto impedito l'esercizio dell'attività giurisdizionale di Novara.

A fronte di ciò deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge processuale quanto alla totale mancanza di motivazione sulla competenza dell'autorità giudiziaria milanese ed erronea applicazione della legge penale quanto all'omessa declaratoria di incompetenza posto che l'addebito aveva ad oggetto l'azione giudiziaria prima in Lussemburgo e poi davanti al tribunale civile di Novara; dalla stessa denuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. risultava che l'intera condotta illecita si era svolta o in Lussemburgo ovvero a Novara e ciò emergeva dallo stesso decreto del G.I.P. trattandosi di condotte appropriative terminate con la procedura di esecuzione presso terzi ed il pignoramento che non avevano riguardato in alcun modo Milano; doveva individuarsi pertanto il luogo di consumazione del reato o nel comune ove ha sede la [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Novara ovvero nel comune di Pella ove ha sede l'agenzia bancaria presso la quale era stato acceso il conto corrente sul quale era stata effettuata l'azione esecutiva con il pignoramento presso terzi; si chiedeva pertanto di dichiarare l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese; - violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla totale mancanza di motivazione sulla carenza di interesse all'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] acquisita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; aveva errato il tribunale del riesame nel ritenere decisiva la cessazione della carica di socio dello studio da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 posto che lo stesso era rientrato a far parte dello stesso studio dal 27 dicembre 2021 e ciò dimostrava l'interesse concreto ed attuale a coltivare i mezzi di impugnazione come risultava dalla scrittura privata allegata; sotto altro profilo si evidenziava che al socio di uno studio professionale non poteva essere applicata la disciplina dettata per i soci delle società di capitali essendo titolare di un diritto concreto ed attuale perché ritenuto indagato del reato di appropriazione indebita di cui avrebbe dovuto potere dimostrare l'insussistenza ottenendo la restituzione e l'assegnazione della somma di denaro; - abnormità del provvedimento di sequestro della somma di denaro oggetto di pignoramento presso terzi nonché del certificato europeo con cui era stato avviato il procedimento civile dinanzi il tribunale di Novara per interferenza del giudice penale nella giustizia civile; si rappresentava al proposito che il provvedimento di sequestro costituiva atto abnorme posto che di fatto si era interrotta l'azione civile pendente dinanzi al tribunale di Novara e ciò sebbene in quella sede nel procedimento di esecuzione mobiliare la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fatto valere le stesse difese poi espresse nella denuncia penale; tali difese erano state ripetutamente disattese dal giudice 2 dell'esecuzione senza che venissero rilevati profili di rilievo penale; il provvedimento di sequestro rappresentava un'interferenza illegittima nell'accertamento del diritto dello studio [OSCURATO:PERSONA] perché aveva paralizzato il corso della giurisdizione civile e, difatti, era stata dichiarata la perdita di efficacia del pignoramento e ciò era avvenuto in palese violazione dell'art. 2 del cod.proc.pen e delle regole che sanciscono le impugnazioni dei provvedimenti del giudice civile; l'abnormità veniva dedotta anche in relazione al vincolo cautelare apposto sul certificato europeo. 1.3 Anche i soci di TCFTC proponevano ricorso deducendo il proprio interesse alla restituzione e premettendo essere i titolari del certificato europeo rilasciato in Lussemburgo nell'ottobre del 2019 all'esito di una causa civile intentata dallo stesso studio contro [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle prestazioni professionali del dott. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, i soci dello studio, avevano rilasciato procura speciale già in sede di udienza di riesame ed avevano fatto propria la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] intervenendo così spontaneamente alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati; ne derivava che non poteva contestarsi lo status di parte del procedimento in capo ai soci di [OSCURATO:PERSONA] e la legittimazione degli stessi a coltivare il gravame in sede di legittimità.

Tanto premesso venivano dedotte analoghe doglianze in punto violazione di legge processuale in relazione alla mancanza assoluta di motivazione sulla competenza dell'autorità giudiziaria milanese e in relazione alla omessa declaratoria di incompetenza con il primo motivo.

Con un secondo motivo si eccepiva nullità del provvedimento impugnato sull'interesse all'impugnazione dei soci di TFCT ed in subordine carenza assoluta di motivazione quanto alla carenza di interesse del singolo socio dello studio professionale; difatti, l'ordinanza impugnata, non aveva tenuto conto che i motivi di riesame sono stati presentati anche nell'interesse dei soci dello studio professionale e ciò benché il difensore avv.to Interrante aveva fatto intervento nel procedimento di riesame per lo studio stesso, manifestando l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

Inoltre l'ordinanza aveva pretermesso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] divenuto socio di TFCT nuovamente a decorrere dal dicembre 2021 con conseguente mancanza totale della motivazione su un aspetto decisivo.

Il terzo motivo lamentava abnormità del provvedimento di sequestro spiegando argomenti comuni a quelli esposti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Con motivi nuovi nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si contestava la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 646 cod.pen. rappresentando che essendo stata esclusa la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, allora doveva escludersi anche qualsiasi condotta appropriativa e ciò perché uscito dallo studio nel 2016 quegli atti avviati in Lussemburgo nel 2019 ed a Novara nel 2020 non potevano certamente essergli contestati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'impugnazione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile difettando in capo allo stesso la legittimazione a ricorrere per cassazione.

Secondo la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso dell'indagato, il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere fuoriuscito dallo studio [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2016 vi ha fatto rientro a partire dal dicembre del 2021 e ciò dimostrerebbe l'interesse dell'indagato a coltivare il mezzo di impugnazione e 1, l'erroneità della decisione del tribunale del riesame; l'argomentazione sopra esposta però non coglie nel segno e non appare sufficiente ad attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione a proporre istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione.

Ed invero, secondo la pacifica ricostruzione temporale dei fatti contenuta sia nel provvedimento impugnato alle pagg. 2-3 che nel ricorso, il certificato europeo del tribunale del Lussemburgo veniva emesso nel 2019 e l'azione civile presso il tribunale di Novara con il pignoramento presso terzi aveva data febbraio 2020.

Trattasi quindi di poste attive che lo studio professionale TCTCF ha maturato ed azionato in un periodo durante il quale lo stesso indagato non faceva parte dell'associazione professionale e rispetto alle quali, quindi, [OSCURATO:PERSONA] personalmente non può avere interesse diretto alla restituzione appartenendo appunto alla diversa entità costituita dallo studio professionale.

La sorte dei crediti maturati in un periodo in cui non si faceva parte dello studio professionale non può essere azionata dal soggetto che vi abbia fatto ingresso successivamente proprio perché in assenza di previsioni specifiche, nel caso in esame mai dimostrate od allegate, l'acquisizione della partecipazione determina la solidarietà attiva a partire da quel momento e non anche per le attività precedenti.

In ogni caso, sempre con riguardo al ricorso [OSCURATO:PERSONA], deve sottolinearsi come l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione ha escluso la legittimazione a proporre istanze cautelari da parte del terzo titolare di soli diritti di credito nei confronti del bene oggetto di sequestro; con un primo intervento il tema è stato affrontato affermandosi che il progettista di un fabbricato oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, non è legittimato a proporre appello avverso i relativi provvedimenti, in quanto titolare di un diritto di credito, in relazione all'attività professionale prestata, nei confronti del proprietario del bene sequestrato e, come tale, sfornito di pretesa alla sua restituzione. (Sez. 6, n. 862 del 21/02/2000, Rv. 220568 - 01).

L'argomento risulta poi approfondito e sviluppato da una successiva pronuncia secondo cui non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene (Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014 Rv. 261456 - 01).

Particolarmente chiara risulta la motivazione della suddetta pronuncia ove si precisa che :" ai sensi dell'art. 322 - bis c.p.p., sono legittimati a proporre appello il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione.

Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte, avuto riguardo alla finalità dell'impugnazione, avente di mira la caducazione del titolo, gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con la res.

Persona avente diritto alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato da diritto (Sez. 6, n, 862 del 21 febbraio 2000; Sez. 6, n. 3775 del 2 novembre 1994).

La legittimazione a contestare il titolo è meno ampia di quella concernente il sequestro conservativo, estesa a chiunque vi abbia interesse, ossia a tutti coloro, compresi i creditori chirografari, che possano ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura.

Deve, pertanto, essere negata la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame contro un provvedimenti di sequestro preventivo al titolare (come nel caso in esame) di un diritto di credito, in quanto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene sequestrato".

L'affermazione suddetta va certamente estesa anche al caso del riesame ex art. 322 cod.proc.pen. sussistendo un parallelismo assoluto con la disciplina dell'art. 322 bis cod.proc.pen..

Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e come si vedrà anche quello di [OSCURATO:PERSONA], è comunque inammissibile in quanto avanzato ad un soggetto che assume non di essere titolare del bene, nella specie l'importo versato sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]., bensì di avere un diritto di credito sullo stesso azionabile anche attraverso azione esecutiva.

Invero, come già osservato dal provvedimento del tribunale del riesame, il predetto ricorrente non è titolare dei beni sottoposti a sequestro trattandosi di una somma vantata da [OSCURATO:SOCIETA]. e giacente su un conto corrente a sé stessa intestato.

Rispetto a detta somma il singolo socio dello studio professionale cui spetta il diritto di credito può vantare soltanto un interesse del tutto indiretto e non legittimante il ricorso all'impugnazione ex art. 325 cod.proc.pen..

La circostanza del rientro del [OSCURATO:PERSONA] nello studio professionale non può pertanto ritenersi decisiva ai fini della legittimazione a proporre il presente ricorso. 2.2 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al ricorso avanzato da TFCT che appare anche esso proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; il principio di riferimento sul punto è dettato dall'intervento delle Sezioni Unite secondo cui non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez.

U, n. 23271 del 26/04/2004, Rv. 227729 - 01).

Il principio risulta ribadito anche da più recenti pronunce secondo cui il comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero. (Sez. 3 - , n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985 - 01).

Ne consegue che studio [OSCURATO:PERSONA] non può impugnare per cassazione il provvedimento del tribunale del riesame.

Né può ritenersi che nel caso in esame lo studio professionale [OSCURATO:PERSONA] abbia ritualmente spiegato intervento adesivo nella fase del riesame che lo legittimava alla proposizione del ricorso per cassazione secondo l'orientamento di quella giurisprudenza ad avviso della quale il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di .far valere le proprie ragioni, esercitando le .stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità. (Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229 - 01).

Deve infatti ritenersi che un'interpretazione sistematica delle norme in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro ed in specie dell'art. 322 cod.proc.pen. limiti la possibilità di un tale intervento alla sola ipotesi dell'intervento adesivo e non anche a quella dell'intervento autonomo tale essendo l'ipotesi in cui il terzo intervenga per fare valere un proprio diritto autonomo sul bene oggetto di sequestro.

Rispetto a siffatta posizione diviene inderogabile il disposto dell'art. 322 cod.proc.pen. il quale testualmente afferma che "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'art. 324 cod.proc.pen".

Ne deriva affermare che l'espressa previsione della titolarità a proporre istanza di riesame anche in capo al soggetto che avrebbe diritto alla restituzione, tassativizzando il rimedio giurisdizionale, esclude che in tale caso di intervento, del tipo autonomo ed indipendente, il terzo possa limitarsi a comparire nella fase del riesame attivato dall'imputato; il soggetto che assume di avere un diritto autonomo alla restituzione in quanto non si limita ad aderire alle difese dell'imputato ma assume un titolo proprio ed esclusivo alla restituzione del bene, deve proporre istanza di riesame negli inderogabili termini previsti, proprio perché assume di essere l'unico ed esclusivo titolare del diritto alla restituzione, escludendo quindi anche la possibile titolarità od anche il solo interesse dell'imputato.

Orbene, nel caso in esame, dalla analisi della memoria depositata dall'avv.to Interrante nella fase del riesame risulta testualmente (pag. 16 dei motivi depositati in data 4 aprile 2022 dinanzi al tribunale della libertà di Milano) che" si produce procura speciale da parte degli altri soci dello studio [OSCURATO:PERSONA] i quali facendo propria la richiesta di riesame avanzata dal dott. [OSCURATO:PERSONA]....hanno ritenuto opportuno conferire procura speciale al presente difensore per sostenere l'interesse alla restituzione dei beni in sequestro.

Invero come si spiegherà meglio, in fra, le somme sono state assegnate dal Tribunale di Novara allo studio [OSCURATO:PERSONA] il quale quindi ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione dei beni oggetto di sequestro, con conseguente legittimazione al riesame..".

Appare pertanto evidente che con tale prospettazione lo studio professionale ha assunto di essere titolare delle somme precedentemente assegnate allo stesso studio, e non al [OSCURATO:PERSONA], dal tribunale di Novara; l'intervento spiegato, pertanto, proprio perché effettuato nell'interesse di un terzo che assume la propria esclusiva titolarità del bene oggetto della richiesta di restituzione, appare avere chiara natura di intervento autonomo ad excludendum non assumendosi il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione anche in comunione con [OSCURATO:PERSONA] bensì un proprio ed esclusivo titolo per ottenere la restituzione. 6 v Ne consegue che essendo obbligato il terzo, che assume il proprio diritto esclusivo alla restituzione ex art. 322 cod.proc.pen. ad avanzare istanza di riesame non appare legittima la proposizione dell'odierno ricorso per cassazione da parte dello stesso terzo intervenuto a titolo autonomo nel giudizio di riesame e ciò sia per le ragioni spiegate ed anche perché secondo l'indirizzo delle già citate Sezioni Unite non è legittimato a proporre ricorso per cassazione il soggetto che non abbia legittimamente partecipato alle precedenti fasi di riesame; e ciò nel caso in esame appare proprio non essere avvenuto con la conseguenza che il ricorso è sotto tali profili appare inammissibile.

Né a diverse conclusioni circa l'ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe pervenirsi qualora si interpretasse l'atto di intervento spiegato dal predetto studio professionale quale ipotesi di intervento adesivo ad adiuvandum dell'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; posto infatti che questa Corte è pervenuta alla conclusione della inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sia perché avanzata da soggetto non legittimato sia in quanto il titolare del diritto di credito non può agire per l'assegnazione del bene di cui altri è titolare, la sorte del ricorso dell'interveniente rimane immancabilmente agganciato a quello principale così che l'inammissibilità del secondo, il principale, si estende anche al ricorso avanzato dall'interveniente in senso adesivo.

In ultimo va comunque segnalato che indipendentemente dalla qualificazione del tipo di intervento spiegato la domanda avanzata dallo studio professionale di restituzione del credito oggetto di precedente azione esecutiva civile è comunque inammissibile per le stesse ragioni già spiegate nella posizione [OSCURATO:PERSONA]; deve infatti richiamarsi quell'orientamento secondo cui il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene non è legittimato a proporre istanza di restituzione (Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014 cit.).

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 aprile 2022, il tribunale del riesame di Milano, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Milano il 19 marzo 2022, della somma di C 2.936,915 giacente presso un conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale che [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimato all'impugnazione perché non titolare dei beni sottoposti a sequestro e peraltro cessato dalla carica di socio nello studio professionale [OSCURATO:PERSONA], creditore esecutante della predetta somma nel .procedimento dinanzi, al giudice civile dell'esecuzione di Novara. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] personalmente ed i soci di dello studio professionale TCFTC, quali terzi aventi diritto alla restituzione di quanto sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] premetteva una ricostruzione delle varie attività svolte dal medesimo nella controversia tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e ribadiva il concreto e diretto interesse ad ottenere la libera disponibilità della somma di denaro; si eccepiva l'abnormità del provvedimento cautelare impugnato che aveva di fatto impedito l'esercizio dell'attività giurisdizionale di Novara. A fronte di ciò deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge processuale quanto alla totale mancanza di motivazione sulla competenza dell'autorità giudiziaria milanese ed erronea applicazione della legge penale quanto all'omessa declaratoria di incompetenza posto che l'addebito aveva ad oggetto l'azione giudiziaria prima in Lussemburgo e poi davanti al tribunale civile di Novara; dalla stessa denuncia della [OSCURATO:SOCIETA]. risultava che l'intera condotta illecita si era svolta o in Lussemburgo ovvero a Novara e ciò emergeva dallo stesso decreto del G.I.P. trattandosi di condotte appropriative terminate con la procedura di esecuzione presso terzi ed il pignoramento che non avevano riguardato in alcun modo Milano; doveva individuarsi pertanto il luogo di consumazione del reato o nel comune ove ha sede la [OSCURATO:SOCIETA]. in provincia di Novara ovvero nel comune di Pella ove ha sede l'agenzia bancaria presso la quale era stato acceso il conto corrente sul quale era stata effettuata l'azione esecutiva con il pignoramento presso terzi; si chiedeva pertanto di dichiarare l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese; - violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla totale mancanza di motivazione sulla carenza di interesse all'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] quale socio di [OSCURATO:PERSONA] acquisita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; aveva errato il tribunale del riesame nel ritenere decisiva la cessazione della carica di socio dello studio da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 posto che lo stesso era rientrato a far parte dello stesso studio dal 27 dicembre 2021 e ciò dimostrava l'interesse concreto ed attuale a coltivare i mezzi di impugnazione come risultava dalla scrittura privata allegata; sotto altro profilo si evidenziava che al socio di uno studio professionale non poteva essere applicata la disciplina dettata per i soci delle società di capitali essendo titolare di un diritto concreto ed attuale perché ritenuto indagato del reato di appropriazione indebita di cui avrebbe dovuto potere dimostrare l'insussistenza ottenendo la restituzione e l'assegnazione della somma di denaro; - abnormità del provvedimento di sequestro della somma di denaro oggetto di pignoramento presso terzi nonché del certificato europeo con cui era stato avviato il procedimento civile dinanzi il tribunale di Novara per interferenza del giudice penale nella giustizia civile; si rappresentava al proposito che il provvedimento di sequestro costituiva atto abnorme posto che di fatto si era interrotta l'azione civile pendente dinanzi al tribunale di Novara e ciò sebbene in quella sede nel procedimento di esecuzione mobiliare la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fatto valere le stesse difese poi espresse nella denuncia penale; tali difese erano state ripetutamente disattese dal giudice 2 dell'esecuzione senza che venissero rilevati profili di rilievo penale; il provvedimento di sequestro rappresentava un'interferenza illegittima nell'accertamento del diritto dello studio [OSCURATO:PERSONA] perché aveva paralizzato il corso della giurisdizione civile e, difatti, era stata dichiarata la perdita di efficacia del pignoramento e ciò era avvenuto in palese violazione dell'art. 2 del cod.proc.pen e delle regole che sanciscono le impugnazioni dei provvedimenti del giudice civile; l'abnormità veniva dedotta anche in relazione al vincolo cautelare apposto sul certificato europeo. 1.3 Anche i soci di TCFTC proponevano ricorso deducendo il proprio interesse alla restituzione e premettendo essere i titolari del certificato europeo rilasciato in Lussemburgo nell'ottobre del 2019 all'esito di una causa civile intentata dallo stesso studio contro [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alle prestazioni professionali del dott. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, i soci dello studio, avevano rilasciato procura speciale già in sede di udienza di riesame ed avevano fatto propria la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] intervenendo così spontaneamente alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati; ne derivava che non poteva contestarsi lo status di parte del procedimento in capo ai soci di [OSCURATO:PERSONA] e la legittimazione degli stessi a coltivare il gravame in sede di legittimità. Tanto premesso venivano dedotte analoghe doglianze in punto violazione di legge processuale in relazione alla mancanza assoluta di motivazione sulla competenza dell'autorità giudiziaria milanese e in relazione alla omessa declaratoria di incompetenza con il primo motivo. Con un secondo motivo si eccepiva nullità del provvedimento impugnato sull'interesse all'impugnazione dei soci di TFCT ed in subordine carenza assoluta di motivazione quanto alla carenza di interesse del singolo socio dello studio professionale; difatti, l'ordinanza impugnata, non aveva tenuto conto che i motivi di riesame sono stati presentati anche nell'interesse dei soci dello studio professionale e ciò benché il difensore avv.to Interrante aveva fatto intervento nel procedimento di riesame per lo studio stesso, manifestando l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione. Inoltre l'ordinanza aveva pretermesso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] divenuto socio di TFCT nuovamente a decorrere dal dicembre 2021 con conseguente mancanza totale della motivazione su un aspetto decisivo. Il terzo motivo lamentava abnormità del provvedimento di sequestro spiegando argomenti comuni a quelli esposti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Con motivi nuovi nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si contestava la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 646 cod.pen. rappresentando che essendo stata esclusa la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, allora doveva escludersi anche qualsiasi condotta appropriativa e ciò perché uscito dallo studio nel 2016 quegli atti avviati in Lussemburgo nel 2019 ed a Novara nel 2020 non potevano certamente essergli contestati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'impugnazione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile difettando in capo allo stesso la legittimazione a ricorrere per cassazione. Secondo la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso dell'indagato, il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere fuoriuscito dallo studio [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2016 vi ha fatto rientro a partire dal dicembre del 2021 e ciò dimostrerebbe l'interesse dell'indagato a coltivare il mezzo di impugnazione e 1, l'erroneità della decisione del tribunale del riesame; l'argomentazione sopra esposta però non coglie nel segno e non appare sufficiente ad attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la legittimazione a proporre istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione. Ed invero, secondo la pacifica ricostruzione temporale dei fatti contenuta sia nel provvedimento impugnato alle pagg. 2-3 che nel ricorso, il certificato europeo del tribunale del Lussemburgo veniva emesso nel 2019 e l'azione civile presso il tribunale di Novara con il pignoramento presso terzi aveva data febbraio 2020. Trattasi quindi di poste attive che lo studio professionale TCTCF ha maturato ed azionato in un periodo durante il quale lo stesso indagato non faceva parte dell'associazione professionale e rispetto alle quali, quindi, [OSCURATO:PERSONA] personalmente non può avere interesse diretto alla restituzione appartenendo appunto alla diversa entità costituita dallo studio professionale. La sorte dei crediti maturati in un periodo in cui non si faceva parte dello studio professionale non può essere azionata dal soggetto che vi abbia fatto ingresso successivamente proprio perché in assenza di previsioni specifiche, nel caso in esame mai dimostrate od allegate, l'acquisizione della partecipazione determina la solidarietà attiva a partire da quel momento e non anche per le attività precedenti. In ogni caso, sempre con riguardo al ricorso [OSCURATO:PERSONA], deve sottolinearsi come l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione ha escluso la legittimazione a proporre istanze cautelari da parte del terzo titolare di soli diritti di credito nei confronti del bene oggetto di sequestro; con un primo intervento il tema è stato affrontato affermandosi che il progettista di un fabbricato oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, non è legittimato a proporre appello avverso i relativi provvedimenti, in quanto titolare di un diritto di credito, in relazione all'attività professionale prestata, nei confronti del proprietario del bene sequestrato e, come tale, sfornito di pretesa alla sua restituzione. (Sez. 6, n. 862 del 21/02/2000, Rv. 220568 - 01). L'argomento risulta poi approfondito e sviluppato da una successiva pronuncia secondo cui non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene (Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014 Rv. 261456 - 01). Particolarmente chiara risulta la motivazione della suddetta pronuncia ove si precisa che :" ai sensi dell'art. 322 - bis c.p.p., sono legittimati a proporre appello il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. Secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte, avuto riguardo alla finalità dell'impugnazione, avente di mira la caducazione del titolo, gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con la res. Persona avente diritto alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato da diritto (Sez. 6, n, 862 del 21 febbraio 2000; Sez. 6, n. 3775 del 2 novembre 1994). La legittimazione a contestare il titolo è meno ampia di quella concernente il sequestro conservativo, estesa a chiunque vi abbia interesse, ossia a tutti coloro, compresi i creditori chirografari, che possano ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura. Deve, pertanto, essere negata la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame contro un provvedimenti di sequestro preventivo al titolare (come nel caso in esame) di un diritto di credito, in quanto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene sequestrato". L'affermazione suddetta va certamente estesa anche al caso del riesame ex art. 322 cod.proc.pen. sussistendo un parallelismo assoluto con la disciplina dell'art. 322 bis cod.proc.pen.. Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e come si vedrà anche quello di [OSCURATO:PERSONA], è comunque inammissibile in quanto avanzato ad un soggetto che assume non di essere titolare del bene, nella specie l'importo versato sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]., bensì di avere un diritto di credito sullo stesso azionabile anche attraverso azione esecutiva. Invero, come già osservato dal provvedimento del tribunale del riesame, il predetto ricorrente non è titolare dei beni sottoposti a sequestro trattandosi di una somma vantata da [OSCURATO:SOCIETA]. e giacente su un conto corrente a sé stessa intestato. Rispetto a detta somma il singolo socio dello studio professionale cui spetta il diritto di credito può vantare soltanto un interesse del tutto indiretto e non legittimante il ricorso all'impugnazione ex art. 325 cod.proc.pen.. La circostanza del rientro del [OSCURATO:PERSONA] nello studio professionale non può pertanto ritenersi decisiva ai fini della legittimazione a proporre il presente ricorso. 2.2 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto al ricorso avanzato da TFCT che appare anche esso proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; il principio di riferimento sul punto è dettato dall'intervento delle Sezioni Unite secondo cui non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Rv. 227729 - 01). Il principio risulta ribadito anche da più recenti pronunce secondo cui il comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero. (Sez. 3 - , n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985 - 01). Ne consegue che studio [OSCURATO:PERSONA] non può impugnare per cassazione il provvedimento del tribunale del riesame. Né può ritenersi che nel caso in esame lo studio professionale [OSCURATO:PERSONA] abbia ritualmente spiegato intervento adesivo nella fase del riesame che lo legittimava alla proposizione del ricorso per cassazione secondo l'orientamento di quella giurisprudenza ad avviso della quale il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di .far valere le proprie ragioni, esercitando le .stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità. (Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229 - 01). Deve infatti ritenersi che un'interpretazione sistematica delle norme in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro ed in specie dell'art. 322 cod.proc.pen. limiti la possibilità di un tale intervento alla sola ipotesi dell'intervento adesivo e non anche a quella dell'intervento autonomo tale essendo l'ipotesi in cui il terzo intervenga per fare valere un proprio diritto autonomo sul bene oggetto di sequestro. Rispetto a siffatta posizione diviene inderogabile il disposto dell'art. 322 cod.proc.pen. il quale testualmente afferma che "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'art. 324 cod.proc.pen". Ne deriva affermare che l'espressa previsione della titolarità a proporre istanza di riesame anche in capo al soggetto che avrebbe diritto alla restituzione, tassativizzando il rimedio giurisdizionale, esclude che in tale caso di intervento, del tipo autonomo ed indipendente, il terzo possa limitarsi a comparire nella fase del riesame attivato dall'imputato; il soggetto che assume di avere un diritto autonomo alla restituzione in quanto non si limita ad aderire alle difese dell'imputato ma assume un titolo proprio ed esclusivo alla restituzione del bene, deve proporre istanza di riesame negli inderogabili termini previsti, proprio perché assume di essere l'unico ed esclusivo titolare del diritto alla restituzione, escludendo quindi anche la possibile titolarità od anche il solo interesse dell'imputato. Orbene, nel caso in esame, dalla analisi della memoria depositata dall'avv.to Interrante nella fase del riesame risulta testualmente (pag. 16 dei motivi depositati in data 4 aprile 2022 dinanzi al tribunale della libertà di Milano) che" si produce procura speciale da parte degli altri soci dello studio [OSCURATO:PERSONA] i quali facendo propria la richiesta di riesame avanzata dal dott. [OSCURATO:PERSONA]....hanno ritenuto opportuno conferire procura speciale al presente difensore per sostenere l'interesse alla restituzione dei beni in sequestro. Invero come si spiegherà meglio, in fra, le somme sono state assegnate dal Tribunale di Novara allo studio [OSCURATO:PERSONA] il quale quindi ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione dei beni oggetto di sequestro, con conseguente legittimazione al riesame..". Appare pertanto evidente che con tale prospettazione lo studio professionale ha assunto di essere titolare delle somme precedentemente assegnate allo stesso studio, e non al [OSCURATO:PERSONA], dal tribunale di Novara; l'intervento spiegato, pertanto, proprio perché effettuato nell'interesse di un terzo che assume la propria esclusiva titolarità del bene oggetto della richiesta di restituzione, appare avere chiara natura di intervento autonomo ad excludendum non assumendosi il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione anche in comunione con [OSCURATO:PERSONA] bensì un proprio ed esclusivo titolo per ottenere la restituzione. 6 v Ne consegue che essendo obbligato il terzo, che assume il proprio diritto esclusivo alla restituzione ex art. 322 cod.proc.pen. ad avanzare istanza di riesame non appare legittima la proposizione dell'odierno ricorso per cassazione da parte dello stesso terzo intervenuto a titolo autonomo nel giudizio di riesame e ciò sia per le ragioni spiegate ed anche perché secondo l'indirizzo delle già citate Sezioni Unite non è legittimato a proporre ricorso per cassazione il soggetto che non abbia legittimamente partecipato alle precedenti fasi di riesame; e ciò nel caso in esame appare proprio non essere avvenuto con la conseguenza che il ricorso è sotto tali profili appare inammissibile. Né a diverse conclusioni circa l'ammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe pervenirsi qualora si interpretasse l'atto di intervento spiegato dal predetto studio professionale quale ipotesi di intervento adesivo ad adiuvandum dell'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; posto infatti che questa Corte è pervenuta alla conclusione della inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sia perché avanzata da soggetto non legittimato sia in quanto il titolare del diritto di credito non può agire per l'assegnazione del bene di cui altri è titolare, la sorte del ricorso dell'interveniente rimane immancabilmente agganciato a quello principale così che l'inammissibilità del secondo, il principale, si estende anche al ricorso avanzato dall'interveniente in senso adesivo. In ultimo va comunque segnalato che indipendentemente dalla qualificazione del tipo di intervento spiegato la domanda avanzata dallo studio professionale di restituzione del credito oggetto di precedente azione esecutiva civile è comunque inammissibile per le stesse ragioni già spiegate nella posizione [OSCURATO:PERSONA]; deve infatti richiamarsi quell'orientamento secondo cui il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene non è legittimato a proporre istanza di restituzione (Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014 cit.). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 43967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris