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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 33836/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 gennaio 2024 perché presentato in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in quanto l'appello sarebbe stato depositato il 26 gennaio /- 2024, ultimo giorno utile, ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto per il deposito delle impugnazioni.

Il difensore rappresenta di aver depositato, il giorno successivo, l'atto di appello all'indirizzo indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art.87-bis, comma 1, d.lgs. n.150/22, ma il Tribunale di Palermo, rilevata la tardività dell'appello, ne aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi del comma 8 di detta norma, trasmettendo, comunque, l'atto alla Corte di appello.

Il difensore sottolinea la legittimità e tempestività del deposito dell'atto di impugnazione benché effettuato presso un indirizzo di posta elettronica non indicato per il deposito delle impugnazioni, come già ritenuto dal giudice di legittimità con sentenza n. 4633 del 9 novembre 2023 ed altre pronunce, che escludono l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso di deposito dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato come abilitato alla ricezione purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risulta che: 1) l'appello fu trasmesso il 26 gennaio 2024 alle ore 17.14 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica "[OSCURATO:EMAIL]"; 2) il mattino successivo alle ore 09.44 la cancelleria restituì a mezzo pec l'atto al difensore, specificando che le impugnazioni dovevano essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata "depositoattipenaliLtribunalepalermo©giustiziacert.it"; 3) in data 27/01/2024 il difensore depositava l'atto di impugnazione all'indirizzo corretto; 4) con ordinanza del 19 febbraio 2024 il Tribunale, rilevato che l'atto di impugnazione era stato trasmesso ad un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del D.G.S.I.A. di cui all'art.24, comma 4,

I. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione, disponendo contestualmente l'esecuzione della sentenza; 5) in data 12 marzo 2024 gli atti venivano trasmessi alla Corte di appello, che con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto tardivamente.

Dalla sequenza descritta, esattamente riportata in sentenza, risulta incensurabile il ragionamento del giudice di appello, che ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 150/22 in relazione all'impugnazione proposta il 26 gennaio 2024, ma inviata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel provvedimento del DGSIA.

L'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia»; ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo "pec" dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1» e, al comma 7, lett. c), prevede una ipotesi specifica di inammissibilità "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato".

Ne deriva che l'impugnazione, pur proposta tempestivamente, risultava trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non riferibile all'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, in quanto non risultante dall'elenco degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sicché non poteva ritenersi validamente proposta.

E ciò in linea con l'orientamento che propende per un'interpretazione rigorosa e letterale della norma, secondo il quale la ratio di detta disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294).

Si ritiene, infatti, che legittimare la «possibilità di scrutinare, caso per caso, l'effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni» (conforme Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141).

Ma anche secondo l'orientamento citato nel ricorso si perverrebbe alla stessa soluzione, atteso che, pur ritenendosi che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 87-bis d.lgs. 150/22 abbia superato il rigore della previgente disciplina, escludendo l'inammissibilità se l'atto d'impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio, si richiede pur sempre che si tratti di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore della DGSIA (Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, Cutrignelli, Rv. 286056), il che nel caso di specie non é.

Peraltro, correttamente la sentenza impugnata sottolinea che avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello la difesa avrebbe dovuto proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi dell'unico rimedio esperibile per caducare la decisione ritenuta errata.

2. Altrettanto corretta è la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto il 27 gennaio 2024 mediante pec inoltrata all'indirizzo abilitato alla ricezione dell'impugnazione, in quanto proposto fuori termine.

La tardività dell'impugnazione è, infatti, rilevabile esclusivamente dalla Corte di appello, atteso che la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica (Sez. 5, n. 50474 del 09/11/2023, Mejri, Rv. 285595).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 gennaio 2024 perché presentato in violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in quanto l'appello sarebbe stato depositato il 26 gennaio /- 2024, ultimo giorno utile, ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto per il deposito delle impugnazioni. Il difensore rappresenta di aver depositato, il giorno successivo, l'atto di appello all'indirizzo indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art.87-bis, comma 1, d.lgs. n.150/22, ma il Tribunale di Palermo, rilevata la tardività dell'appello, ne aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi del comma 8 di detta norma, trasmettendo, comunque, l'atto alla Corte di appello. Il difensore sottolinea la legittimità e tempestività del deposito dell'atto di impugnazione benché effettuato presso un indirizzo di posta elettronica non indicato per il deposito delle impugnazioni, come già ritenuto dal giudice di legittimità con sentenza n. 4633 del 9 novembre 2023 ed altre pronunce, che escludono l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso di deposito dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato come abilitato alla ricezione purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risulta che: 1) l'appello fu trasmesso il 26 gennaio 2024 alle ore 17.14 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica "[OSCURATO:EMAIL]"; 2) il mattino successivo alle ore 09.44 la cancelleria restituì a mezzo pec l'atto al difensore, specificando che le impugnazioni dovevano essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata "depositoattipenaliLtribunalepalermo©giustiziacert.it"; 3) in data 27/01/2024 il difensore depositava l'atto di impugnazione all'indirizzo corretto; 4) con ordinanza del 19 febbraio 2024 il Tribunale, rilevato che l'atto di impugnazione era stato trasmesso ad un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del D.G.S.I.A. di cui all'art.24, comma 4, I. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione, disponendo contestualmente l'esecuzione della sentenza; 5) in data 12 marzo 2024 gli atti venivano trasmessi alla Corte di appello, che con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto tardivamente. Dalla sequenza descritta, esattamente riportata in sentenza, risulta incensurabile il ragionamento del giudice di appello, che ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 150/22 in relazione all'impugnazione proposta il 26 gennaio 2024, ma inviata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel provvedimento del DGSIA. L'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia»; ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo "pec" dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1» e, al comma 7, lett. c), prevede una ipotesi specifica di inammissibilità "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato". Ne deriva che l'impugnazione, pur proposta tempestivamente, risultava trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non riferibile all'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, in quanto non risultante dall'elenco degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sicché non poteva ritenersi validamente proposta. E ciò in linea con l'orientamento che propende per un'interpretazione rigorosa e letterale della norma, secondo il quale la ratio di detta disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294). Si ritiene, infatti, che legittimare la «possibilità di scrutinare, caso per caso, l'effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni» (conforme Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141). Ma anche secondo l'orientamento citato nel ricorso si perverrebbe alla stessa soluzione, atteso che, pur ritenendosi che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 87-bis d.lgs. 150/22 abbia superato il rigore della previgente disciplina, escludendo l'inammissibilità se l'atto d'impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio, si richiede pur sempre che si tratti di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore della DGSIA (Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, Cutrignelli, Rv. 286056), il che nel caso di specie non é. Peraltro, correttamente la sentenza impugnata sottolinea che avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello la difesa avrebbe dovuto proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi dell'unico rimedio esperibile per caducare la decisione ritenuta errata. 2. Altrettanto corretta è la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto il 27 gennaio 2024 mediante pec inoltrata all'indirizzo abilitato alla ricezione dell'impugnazione, in quanto proposto fuori termine. La tardività dell'impugnazione è, infatti, rilevabile esclusivamente dalla Corte di appello, atteso che la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica (Sez. 5, n. 50474 del 09/11/2023, Mejri, Rv. 285595). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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