CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 28507/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/11/2025, la Corte di appello di Cagliari haparzialmente confermato la sentenza impugnata, qualificando il fatto comeviolenza privata ai sensi dell'art 610 cod. pen., in luogo del contestato reato di cuiall'art. 388, comma 2, cod. pen., confermando nel resto.Al ricorrente veniva contestata la condotta di elusione del provvedimento delgiudice di reintegrare la servitù di passaggio del terreno costituente il cortiledell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], posta in essere parcheggiando stabilmente nelterreno in questione l’autovettura targata [OSCURATO:TARGA].2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, deducendo cinquemotivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti funzionali alla trattazione delprocedimento.2.1 Con primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza: dal momento che la sentenza impugnata haoperato la riqualificazione del fatto contestato dall'art. 388, comma 2, cod. pen.all'art. 610 cod. pen., la riqualificazione operata, secondo la difesa, ha introdottoun elemento strutturale nuovo, in particolare la costrizione, che non era oggettodel fatto contestato così modificando sostenendo sostanzialmente il themadecidendum; inoltre pur avendo la Corte interpellato le parti sulla possibilità diriqualificazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -stessa data della decisione-, non hagarantito all'imputato un tempo adeguato per predisporre difese specifiche sultitolo di reato qualificato così violando in senso sostanziale il contraddittorio.2.2 La seconda doglianza, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. conriferimento al reato di cui all’art. 610 cod. pen., viene proposta con riguardo all’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare l'elementodella costrizione, che non risulta dimostrato, avendo la Corte affermato in modoapodittico che il parcheggio dell'auto avrebbe impedito il passaggio, ma senzaaccertarne le modalità concrete; inoltre non si considera che l'autovetturaapparteneva alla madre dell'imputato e che era stata lei stessa a parcheggiarla inquella posizione, non potendosi dedurre per mera presunzione o ragionamentoindiziario, in assenza di prova, il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA].2.3 Con terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., silamenta, in relazione all’art. 27 Cost. e 110 cod. pen., l’erronea attribuzione dellacondotta all’imputato; non risulta minimamente provato l'intento delittuosocomune tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA].La Corte ha ritenuto prova del concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] la circostanza cheegli vivesse con la madre e potesse influenzarla nelle decisioni; il fatto che fosseropartiti insieme il giorno del parcheggio; la produzione in giudizio di fotografiedocumentanti il fatto, interpretata come precostituzione di prova di innocenza;nessuno di questi elementi è idoneo a integrare la prova di un concorso nel reato,in assenza di prova di un accordo di un'istigazione o di qualunque altro contributocausale.2.4 Con il quarto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen. in relazione all’art. 610 c.p. e all’art. 120 cod. pen., si ritiene che laqualificazione del fatto in violenza privata determini questione di procedibilità chela sentenza impugnata non ha correttamente esaminato; il delitto di violenzaprivata è procedibile a querela della persona offesa salvo specifiche aggravanti;nel caso di specie, non risulta essere stata verificata, dopo la riqualificazione, lasussistenza della condizione di procedibilità, in quanto la querela presentata daLuisella [OSCURATO:PERSONA] era stata sporta in relazione al reato di cui all'art. 388 cod. pen.La Corte di appello doveva rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., la causa di non punibilità per mancanza di querela.2.5 Con il quinto motivo si censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen., in relazione all’art. 157 cod. pen. e 161-bis cod. pen., l'erronea esclusionedella prescrizione in quanto il delitto di violenza privata risulta prescritto primadella pronuncia della sentenza di primo grado; erroneamente la Corte di appelloha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse decorso, sul rilievo che il reatodi violenza privata, pur essendo istantaneo, avrebbe determinato una permanentecompressione del bene protetto, sino alla data del decreto di citazione a giudiziodel 29/01/2021; in realtà il reato di violenza privata si è consumato al più tardi il10/05/2012, data del parcheggio dell'auto; la prescrizione ordinaria del reato erapertanto maturata nel luglio 2019 prima dell'emissione del decreto di citazione agiudizio del 29/01/2021 e della sentenza di primo grado del 24/06/2024: la Cortedi appello avrebbe quindi dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizionecon revoca delle statuizioni civili.3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte con nota spese allegate,chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso; in subordine dirigettarlo perché infondato in fatto e in diritto; in ogni caso confermareintegralmente le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.26443801, l’attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di unarichiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridicadiversa da quella enunciata nell'imputazione, non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla lucedell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU, comeinterpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse notao comunque prevedibile per l'imputato e non determini, in concreto, una lesionedei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamentoscaturiscono.In altri termini, il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazionedell'imputato, può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto,sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusainizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprieragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e, se la qualificacomporta una riqualificazione in peius, rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 2, n.39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922).Inoltre, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello nondetermina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio,consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione(Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 27320401).Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato: la riqualificazione delfatto non ha violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché ilnucleo storico della contestazione è rimasto del tutto invariato: medesimoepisodio, medesimo luogo, medesima finalità impeditiva, medesima personaoffesa; la Corte territoriale non ha introdotto un fatto nuovo, ma ha soltantodedotto una diversa sussunzione giuridica ad un accadimento già compiutamentedibattuto nel contraddittorio tra le parti, così come, in contradditorio, hainterpellato le parti sulla possibilità di riqualificazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con possibilità concreta di interloquire nelle conclusioni -vedi pg. 14 della sentenzaimpugnata-, con quanto prospettato.Ne consegue che non vi è alcuna lesione del diritto di difesa, né alcunamutazione del thema decidendum.3. Il secondo motivo, relativo all’ insussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie ritenuta ex art. 610 cod. pen., è manifestamente infondato in quantola condotta descritta nel capo di imputazione, concernente la privazione coattivadella parte civile della libertà di esercizio della propria servitù di passaggio, integra,come evidenziato in sentenza, i presupposti del delitto di violenza privata, essendostata valorizzata la funzione oggettivamente impeditiva della condotta e laconcreta idoneità dell’ostacolo frapposto al passaggio della parte civile (cfr. Sez.5, n. 1913 del 16/10/2017, Andriulo, Rv. 272322 - 01: Integra il delitto di violenzaprivata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad unfabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla personaoffesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, ilrequisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privarecoattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).La tesi difensiva secondo cui l’autovettura sarebbe stata parcheggiataautonomamente dalla madre non scalfisce l’impianto motivazionale, che si fondasulla disponibilità sostanziale del mezzo, sul contesto di riferimento e sullacomplessiva inattendibilità della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.Su tali punti entrambi i Giudici hanno motivato in maniera compiuta e organica,con la conseguenza che le contestazioni appaiono del tutto infondate, nonevidenziando errori di diritto, ma proponendo una diversa lettura del fatto, nonpossibile nel giudizio di legittimità in presenza di motivazione congrua e nonillogica.4. Le censure dedotte con il terzo motivo non inammissibili, risultando versatein fatto: la motivazione impugnata non viola l’art. 27 Cost. né l’art. 110 cod. pen.,poiché non attribuisce all’imputato una responsabilità per mera vicinanzafamiliare, ma deduce come la condotta, materialmente posta in essere dallamadre, fosse in realtà attribuibile al [OSCURATO:PERSONA], in base alla convergenza di plurimielementi indiziari coerentemente valutati, quali la convivenza con la madre, a suavolta in cattivi rapporti con sua figlia [OSCURATO:PERSONA], parte offesa, il viaggio effettuatoinsieme ‘per via del passaggio’, le modalità del parcheggio, le dichiarazioni dellapersona offesa e di testimoni terzi, la valenza sintomatica delle stesse fotografieprodotte dalla difesa.5. La questione della procedibilità, dedotta al quarto motivo, cede di fronte alprincipio di diritto secondo cui la querela validamente presentata estende i suoieffetti non solo ai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente, ma anche aquelli, ignoti al querelante al momento della proposizione dell'atto, che siano statiaccertati nel corso del procedimento (Sez. 3, n. 975 del 07/12/2018, P., Rv.274746 – 01).Lo stesso principio impone che la querela originariamente proposta è validaper il reato in cui il fatto viene riqualificato, purché la condotta materiale descrittanell'atto di querela coincida con il nucleo essenziale del fatto storico accertato nelprocesso, come nel caso di specie accertato anche relativamente al primo motivo.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto la prescrizione èstata esclusa con argomentazione coerente rispetto alla qualificazione giuridicaadottata dalla Corte e alla ricostruzione della protrazione dell’offesa nel tempo.La censura difensiva contesta l'effetto di permanente lesività della condottaposta in essere dall'imputato, mentre la Corte di appello ha dato atto, inmotivazione, del protrarsi della condotta ostruzionistica posta in essere dalricorrente almeno fino alla data del decreto di citazione a giudizio del 29/01/2021.Infatti, in tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fattotipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione delbene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae lasituazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovereprovocando la riespansione del bene compresso. (Sez. 5, n. 1787 del 05/10/2023,Silvestri, Rv. 285842 – 01: Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendoa un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di unaservitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo,i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico,ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).3. La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole aisensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.; l'imputato deve, altresì, esserecondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquidain complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]