Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04963/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, con l'ordinanza impugnata, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato, il 2 agosto 2021, a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altro indagato, di numerosi oggetti d'oro e di altri oggetti di valore, sottraendoli dall'abitazione della persona offesa nella quale si erano illecitamente introdotti.

Un delitto consumato il 30 luglio 2021.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, per quanto qui interessa, il Tribunale osservava quanto segue.

Quanto all'eccezione di nullità dell'interrogatorio di convalida, l'avviso era stato comunicato nei termini previsti ed il difensore avrebbe potuto accedere alla cancelleria per consultare gli atti.

Quanto alle esigenze di cautela processuale, considerando le precedenti condanne ed i carichi pendenti e le modalità professionali adottate (il furto delle chiavi dell'appartamento custodite nell'autovettura) doveva ritenersi concreto il pericolo di ulteriore commissione di condotte analoghe.

In considerazione di tali premesse, misura adeguata risultava essere solo quella massima, non ostandovi la documentazione medica prodotta afferente i soli anni 2016 e 2017.

2. Propone ricorso l'indagato, con il proprio difensore, articolando le proprie doglianze in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., per il mancato rispetto del termine dilatorio ivi previsto.

Il presidente del collegio del riesame, infatti, con provvedimento del 13 agosto 2021, aveva fissato l'udienza al 3 settembre 2021, pur affermando come non vi fosse stata, da parte della difesa, rinuncia alla sospensione dei termini vigente nel periodo feriale.

Non era stato così rispettato, dal 1 al 3 settembre, il termine dilatorio di tre giorni liberi.

All'udienza del 3 settembre non erano comparsi né l'indagato né il suo difensore ma la stessa non era stata rinviata nonostante il mancato rispetto del termine. _

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 309 cod. proc. pen. e 32 Cost., in relazione alle ritenute esigenze di cautela.

Si era affermata l'inidoneità degli arresti domiciliari solo sulla scorta dei precedenti del Graviano, dimenticando così che egli aveva patito prolungati periodi di detenzione domiciliare, per altre condotte di rilievo penale, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute.

Non si era neppure disposta la richiesta CTU volta ad acclarare l'eventuale incompatibilità delle stesse con il regime carcerario.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge non avendo potuto il difensore consultare gli atti del procedimento prima dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso merita accoglimento ed assorbe (riguardando i termini a difesa) le ulteriori ragioni di doglianza.

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva applicato la misura custodiale a [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2021, e, quindi, nel periodo feriale.

Nel medesimo periodo feriale, il 13 agosto 2021, il difensore del Gravina depositava la richiesta di riesame di detto provvedimento.

Il medesimo 13 agosto il Presidente della sezione fissava l'udienza in camera di consiglio, dando atto che l'indagato non aveva rinunciato alla sospensione dei termini del periodo feriale al 3 settembre 2021.

Il 3 settembre 2021, assenti sia l'indagato sia il suo difensore, il Tribunale, non rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio, assumeva l'impugnata decisione.

2. Tutto ciò premesso in fatto, risulta evidente come non sia stato rispettato il termine libero di tre giorni che deve intercorrere fra l'avviso della celebrazione dell'udienza e l'udienza stessa posto che, considerando la sua sospensione fino al 31 agosto 2021, risultavano decorosi solo due giorni, il 1 ed il 2 settembre.

E come il rilievo della nullità, a regime intermedio, in cui si era incorsi, non fosse stata sanata dalla comparizione dell'indagato o del difensore (senza che venisse sollevata l'eccezione del mancato rispetto del termine) e fosse stata tempestivamente eccepita nel presente ricorso.Sì è infatti affermato che nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855).

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per il mancato rispetto dell'indicato termine dilatorio.

2. Si è però anche precisato che l'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la data di udienza del riesame e la notifica del relativo avviso al difensore dal luogo ad una nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia, non discende l'inefficacia della misura se il tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, Rv. 252083; Sez. 1,.n. 6529 del 01/02/2012, Mbarouk, Rv. 252083).

Nel caso di specie l'ordinanza era stata emessa nel termine di dieci giorni previsto dal suddetto comma, così che il suo annullamento deve essere, diversamente da quanto richiesto in udienza dal ricorrente, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio.

Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio di riesame al Tribunale di Taranto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, cod. proc. pen..

Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, con l'ordinanza impugnata, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato, il 2 agosto 2021, a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altro indagato, di numerosi oggetti d'oro e di altri oggetti di valore, sottraendoli dall'abitazione della persona offesa nella quale si erano illecitamente introdotti. Un delitto consumato il 30 luglio 2021. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, per quanto qui interessa, il Tribunale osservava quanto segue. Quanto all'eccezione di nullità dell'interrogatorio di convalida, l'avviso era stato comunicato nei termini previsti ed il difensore avrebbe potuto accedere alla cancelleria per consultare gli atti. Quanto alle esigenze di cautela processuale, considerando le precedenti condanne ed i carichi pendenti e le modalità professionali adottate (il furto delle chiavi dell'appartamento custodite nell'autovettura) doveva ritenersi concreto il pericolo di ulteriore commissione di condotte analoghe. In considerazione di tali premesse, misura adeguata risultava essere solo quella massima, non ostandovi la documentazione medica prodotta afferente i soli anni 2016 e 2017. 2. Propone ricorso l'indagato, con il proprio difensore, articolando le proprie doglianze in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., per il mancato rispetto del termine dilatorio ivi previsto. Il presidente del collegio del riesame, infatti, con provvedimento del 13 agosto 2021, aveva fissato l'udienza al 3 settembre 2021, pur affermando come non vi fosse stata, da parte della difesa, rinuncia alla sospensione dei termini vigente nel periodo feriale. Non era stato così rispettato, dal 1 al 3 settembre, il termine dilatorio di tre giorni liberi. All'udienza del 3 settembre non erano comparsi né l'indagato né il suo difensore ma la stessa non era stata rinviata nonostante il mancato rispetto del termine. _ 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 309 cod. proc. pen. e 32 Cost., in relazione alle ritenute esigenze di cautela. Si era affermata l'inidoneità degli arresti domiciliari solo sulla scorta dei precedenti del Graviano, dimenticando così che egli aveva patito prolungati periodi di detenzione domiciliare, per altre condotte di rilievo penale, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute. Non si era neppure disposta la richiesta CTU volta ad acclarare l'eventuale incompatibilità delle stesse con il regime carcerario. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge non avendo potuto il difensore consultare gli atti del procedimento prima dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso merita accoglimento ed assorbe (riguardando i termini a difesa) le ulteriori ragioni di doglianza. 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva applicato la misura custodiale a [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2021, e, quindi, nel periodo feriale. Nel medesimo periodo feriale, il 13 agosto 2021, il difensore del Gravina depositava la richiesta di riesame di detto provvedimento. Il medesimo 13 agosto il Presidente della sezione fissava l'udienza in camera di consiglio, dando atto che l'indagato non aveva rinunciato alla sospensione dei termini del periodo feriale al 3 settembre 2021. Il 3 settembre 2021, assenti sia l'indagato sia il suo difensore, il Tribunale, non rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio, assumeva l'impugnata decisione. 2. Tutto ciò premesso in fatto, risulta evidente come non sia stato rispettato il termine libero di tre giorni che deve intercorrere fra l'avviso della celebrazione dell'udienza e l'udienza stessa posto che, considerando la sua sospensione fino al 31 agosto 2021, risultavano decorosi solo due giorni, il 1 ed il 2 settembre. E come il rilievo della nullità, a regime intermedio, in cui si era incorsi, non fosse stata sanata dalla comparizione dell'indagato o del difensore (senza che venisse sollevata l'eccezione del mancato rispetto del termine) e fosse stata tempestivamente eccepita nel presente ricorso.Sì è infatti affermato che nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio dell'atto (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per il mancato rispetto dell'indicato termine dilatorio. 2. Si è però anche precisato che l'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la data di udienza del riesame e la notifica del relativo avviso al difensore dal luogo ad una nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia, non discende l'inefficacia della misura se il tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, Rv. 252083; Sez. 1,.n. 6529 del 01/02/2012, Mbarouk, Rv. 252083). Nel caso di specie l'ordinanza era stata emessa nel termine di dieci giorni previsto dal suddetto comma, così che il suo annullamento deve essere, diversamente da quanto richiesto in udienza dal ricorrente, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio di riesame al Tribunale di Taranto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, cod. proc. pen.. Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris