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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34798/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 10 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di restituzione nei termini al fine di contro-esaminare le persone offese, escusse all'udienza del 16 dicembre 2021, presentata dal loro difensore che non vi aveva partecipato.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Si adduce, a sostegno, che l'allegata assenza era dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, atteso che, ottenuto il differimento dell'udienza del 15 aprile 2021 per legittimo impedimento, il difensore aveva appreso della data del rinvio al 15 dicembre 2021 e non a quella reale del 16 aprile 2021 - quando, in effetti, l'udienza era stata regolarmente tenuta - presso «gli sportelli Tiap del Tribunale di Napoli», senza che la detta informazione fosse altrimenti smentita, non risultando inserita la data del 16 dicembre 2015 nel «sito del Tribunale dove si pubblicano gli elenchi dei processi».

3. Con requisitoria in data 18 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. La richiesta di trattazione orale dei ricorsi, avanzata dal difensore dei ricorrenti con memoria in data 6 maggio 2022, è stata rigettata perché la trattazione orale non è prevista per i ricorsi esaminati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Le circostanze di fatto, indicate come impeditive della partecipazione del difensore dei ricorrenti all'udienza celebratasi il 16 dicembre 2021, non rientrano nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, per come delineata dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen..

Posto, infatti, che la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e che, ove la stessa sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045), va preso atto che, nel caso al vaglio, esclusa la necessità della comunicazione della data del rinvio al difensore che ne aveva fatto richiesta in ragione del suo legittimo impedimento (Sez.

U, n. 8285 del 28/02/2006, Rv. 232906), questi, con un comportamento improntato a normale diligenza (Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419) - come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni - avrebbe potuto conoscere per tempo quale fosse la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo, siccome risultante dal verbale, e partecipare regolarmente ad essa, esercitando i propri poteri di intervento istruttorio.

2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 10 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di restituzione nei termini al fine di contro-esaminare le persone offese, escusse all'udienza del 16 dicembre 2021, presentata dal loro difensore che non vi aveva partecipato. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Si adduce, a sostegno, che l'allegata assenza era dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, atteso che, ottenuto il differimento dell'udienza del 15 aprile 2021 per legittimo impedimento, il difensore aveva appreso della data del rinvio al 15 dicembre 2021 e non a quella reale del 16 aprile 2021 - quando, in effetti, l'udienza era stata regolarmente tenuta - presso «gli sportelli Tiap del Tribunale di Napoli», senza che la detta informazione fosse altrimenti smentita, non risultando inserita la data del 16 dicembre 2015 nel «sito del Tribunale dove si pubblicano gli elenchi dei processi». 3. Con requisitoria in data 18 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. La richiesta di trattazione orale dei ricorsi, avanzata dal difensore dei ricorrenti con memoria in data 6 maggio 2022, è stata rigettata perché la trattazione orale non è prevista per i ricorsi esaminati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Le circostanze di fatto, indicate come impeditive della partecipazione del difensore dei ricorrenti all'udienza celebratasi il 16 dicembre 2021, non rientrano nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, per come delineata dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen.. Posto, infatti, che la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e che, ove la stessa sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045), va preso atto che, nel caso al vaglio, esclusa la necessità della comunicazione della data del rinvio al difensore che ne aveva fatto richiesta in ragione del suo legittimo impedimento (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Rv. 232906), questi, con un comportamento improntato a normale diligenza (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419) - come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni - avrebbe potuto conoscere per tempo quale fosse la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo, siccome risultante dal verbale, e partecipare regolarmente ad essa, esercitando i propri poteri di intervento istruttorio. 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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