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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33597/2026

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iovanni [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 maggio 2026,decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia1741/2025 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa Corte diappello limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarava esistentile condizioni per l’estradizione in Albania di XXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione aldelitto di corruzione, la cui pena contestualmente rideterminava nella misura dimesi 4 di reclusione già calcolata la riduzione per il rito.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato estradando, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motiviqui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione in riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 704 comma secondocodice procedura penale per avere, la Corte di merito, omesso di valutare leesplicite richieste della difesa tese ad assumere informazioni ed a disporreaccertamenti aventi ad oggetto le condizioni per l’accoglimento della domanda diestradizione; si lamentava, in particolare, che l'imputato era stato sottoposto adun procedimento in Albania in una lingua a lui non conosciuta e senza che leterritoriale non aveva adempiuto all'obbligo di integrazione del materialeinformativo svilendo le dichiarazioni rese dall’estradando e la produzionedocumentale della difesa;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione in relazione agli articoli 697 e 707 codice procedura penale per nonessersi limitata la Corte distrettuale a valutare la sussistenza delle condizioni perl'estradizione ed avendo, invece, la stessa provveduto a ricalcolare la penaoggetto di estradizione, sostituendosi in tal modo all'autorità giudiziaria stranierarichiedente; trattandosi di estradizione avente natura esecutiva, concernentecioè l'espiazione di una pena già inflitta all'esito del giudizio nello stato straniero,la Corte di appello non poteva ricalcolare la pena ai fini estradizionali in ragionedella particolarità dell'ipotesi in questione, trattandosi di una condanna unicaavente ad oggetto due distinti reati uno dei quali definitivamente escluso dallaprecedente pronuncia di legittimità di annullamento parziale;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione ex art. 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per avere laCorte di merito omesso di valutare il periodo di privazione della libertà personalepresofferto dal XXXXXXX durante la sua permanenza in Albania, dal computodella pena determinata a fini estradizionali;- violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'articolo 705codice procedura penale ed agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo per non avere la Corte di merito valutato il rispetto dei dirittifondamentali ad avere un equo processo ed i principi fondamentali in materiasanciti dall'ordinamento giuridico italiano, quanto al procedimento svoltosidinanzi l'autorità giudiziaria albanese.- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 704 e705 codice procedura penale in considerazione del serio e concreto pericolo chel’estradando possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti pereffetto delle condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti di penaalbanesi; analoghi vizi in relazione all'omessa richiesta da parte della Corte diappello di informazioni alle autorità albanesi in merito alle condizioni didetenzione vigenti nello stato richiedente;- violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento ai medesimiarticoli del codice di rito per non avere la Corte territoriale preso inconsiderazione le condizioni professionali, familiari e di salute dell’estradando cheavrebbero motivato una sentenza contraria all'accoglimento della domanda diestradizione proveniente dallo stato straniero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi primo, quarto, quinto e sesto sono inammissibili in quanto oggetto digiudicato parziale preclusivo avendo, la Corte di cassazione sezione sesta, nellaprecedente pronuncia di annullamento, già ritenute non fondate le questioni chevengono integralmente riproposte ed aventi ad oggetto tutte le garanzie delgiusto processo che si assumono non rispettate in Albania sotto diversi profili(conoscenza della lingua- assenza etc.), le dedotte condizioni inumane edegradanti degli istituti di pena di tale stato straniero, le condizioni personali efamiliari del XXXXXXX.

Con le specifiche osservazioni svolte ai punti

2. e seguentidella pronuncia emessa dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione il 3dicembre del 2025, tutti i motivi puntualmente riprodotti con l'odierno ricorsosono stati ritenuti infondati sulla base di valutazioni accurate del procedimentosvoltosi dinanzi l'autorità giudiziaria straniera, della convenzione esistente tra laRepubblica italiana e la Repubblica di Albania, dei rimedi straordinari avverso lasentenza di condanna a disposizione dell'imputato.

L'avvenuta decisionedefinitiva sul punto di tali aspetti, preclude che, nella presente sede, possanoessere rivalutate questioni già definitivamente decise dal giudice di legittimità insede di primo annullamento.

Ed infatti, ai sensi dell'articolo 624 primo commacodice procedura penale, se l'annullamento non è pronunciato per tutte ledisposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti chenon hanno connessione essenziale con la parte annullata; sicché l'annullamentodisposto dalla sentenza rescindente della sesta sezione ha avuto ad oggettosoltanto la questione della eliminazione della condanna per il reato di guida instato di ebbrezza ma, essendo state respinte tutte le altre censure in puntoviolazione dei principi del giusto processo, trattamento detentivo disumano evalutazione delle circostanze personali, le stesse non possono esserenuovamente devolute nella presente fase.2.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta che la Corte di appello in sede dirinvio ha illegittimamente provveduto direttamente a ricalcolare la pena per ilreato di corruzione, scorporando preliminarmente la fattispecie contestata comeguida in stato d'ebbrezza perché definitivamente annullata dalla pronuncia dellasesta sezione, appare invece fondato; ed invero la pronuncia di annullamento alpunto 1.4 svolto a pagina 5 della motivazione stabiliva:” che è da accertare daparte del giudice del rinvio se venga meno la condizione prevista dall'articolo 2paragrafo 1 secondo periodo della Convenzione europea di estradizione e cioèl’individuazione di una pena superiore a mesi 4 di reclusione”.

Spettava,pertanto, al giudice di rinvio operare una valutazione della pena residuapronuncia definitiva di condanna non potendo arbitrariamente procedersi ad unricalcolo della sanzione residua che non tenga conto delle valutazioni giàeffettuate dall’unico giudice competente e cioè quello albanese che hapronunciato la sentenza definitiva di condanna dell'imputato.Nel caso in esame, dalla lettura della pronuncia del giudice albanese, risulta chelo stesso aveva dapprima determinato una pena di mesi sei di reclusione perciascun reato (guida in stato di ebbrezza e corruzione) stabilendo così lamedesima gravità dei fatti; la sanzione complessiva veniva poi rideterminata pereffetto della irrogazione di un’unica condanna in quella di mesi 9 di reclusione.Ne consegue che, per ciascun reato, stante la pari gravità degli stessi, venivadeterminata la pena di mesi 4 e giorni 15 sulla quale, poi, andava conteggiata lariduzione per il rito; così che la pena residua per il solo reato di corruzioneresiduo è pari a mesi 3 ed ha errato la corte di appello nel determinarla in mesi 4già ridotta per la scelta del rito.Alla luce delle predette considerazioni risulta che non sussiste la condizioneindicata dalla Convezione europea per l’accoglimento della domanda diestradizione oggetto del giudizio di rinvio, costituita dalla sussistenza di una penada scontare ancora superiore a mesi 4 di reclusione; pertanto, la pronunciaimpugnata va annullata senza rinvio avendo proceduto ad una rideterminazioneillegittima del calcolo della pena irrogata dal giudice straniero per il solo reato dicorruzione residuo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'insussistenza dellecondizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanni [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 maggio 2026,decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia1741/2025 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa Corte diappello limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarava esistentile condizioni per l’estradizione in Albania di XXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione aldelitto di corruzione, la cui pena contestualmente rideterminava nella misura dimesi 4 di reclusione già calcolata la riduzione per il rito.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato estradando, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motiviqui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione in riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 704 comma secondocodice procedura penale per avere, la Corte di merito, omesso di valutare leesplicite richieste della difesa tese ad assumere informazioni ed a disporreaccertamenti aventi ad oggetto le condizioni per l’accoglimento della domanda diestradizione; si lamentava, in particolare, che l'imputato era stato sottoposto adun procedimento in Albania in una lingua a lui non conosciuta e senza che leterritoriale non aveva adempiuto all'obbligo di integrazione del materialeinformativo svilendo le dichiarazioni rese dall’estradando e la produzionedocumentale della difesa;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione in relazione agli articoli 697 e 707 codice procedura penale per nonessersi limitata la Corte distrettuale a valutare la sussistenza delle condizioni perl'estradizione ed avendo, invece, la stessa provveduto a ricalcolare la penaoggetto di estradizione, sostituendosi in tal modo all'autorità giudiziaria stranierarichiedente; trattandosi di estradizione avente natura esecutiva, concernentecioè l'espiazione di una pena già inflitta all'esito del giudizio nello stato straniero,la Corte di appello non poteva ricalcolare la pena ai fini estradizionali in ragionedella particolarità dell'ipotesi in questione, trattandosi di una condanna unicaavente ad oggetto due distinti reati uno dei quali definitivamente escluso dallaprecedente pronuncia di legittimità di annullamento parziale;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto dimotivazione ex art. 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per avere laCorte di merito omesso di valutare il periodo di privazione della libertà personalepresofferto dal XXXXXXX durante la sua permanenza in Albania, dal computodella pena determinata a fini estradizionali;- violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'articolo 705codice procedura penale ed agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo per non avere la Corte di merito valutato il rispetto dei dirittifondamentali ad avere un equo processo ed i principi fondamentali in materiasanciti dall'ordinamento giuridico italiano, quanto al procedimento svoltosidinanzi l'autorità giudiziaria albanese.- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 704 e705 codice procedura penale in considerazione del serio e concreto pericolo chel’estradando possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti pereffetto delle condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti di penaalbanesi; analoghi vizi in relazione all'omessa richiesta da parte della Corte diappello di informazioni alle autorità albanesi in merito alle condizioni didetenzione vigenti nello stato richiedente;- violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento ai medesimiarticoli del codice di rito per non avere la Corte territoriale preso inconsiderazione le condizioni professionali, familiari e di salute dell’estradando cheavrebbero motivato una sentenza contraria all'accoglimento della domanda diestradizione proveniente dallo stato straniero.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi primo, quarto, quinto e sesto sono inammissibili in quanto oggetto digiudicato parziale preclusivo avendo, la Corte di cassazione sezione sesta, nellaprecedente pronuncia di annullamento, già ritenute non fondate le questioni chevengono integralmente riproposte ed aventi ad oggetto tutte le garanzie delgiusto processo che si assumono non rispettate in Albania sotto diversi profili(conoscenza della lingua- assenza etc.), le dedotte condizioni inumane edegradanti degli istituti di pena di tale stato straniero, le condizioni personali efamiliari del XXXXXXX. Con le specifiche osservazioni svolte ai punti 2. e seguentidella pronuncia emessa dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione il 3dicembre del 2025, tutti i motivi puntualmente riprodotti con l'odierno ricorsosono stati ritenuti infondati sulla base di valutazioni accurate del procedimentosvoltosi dinanzi l'autorità giudiziaria straniera, della convenzione esistente tra laRepubblica italiana e la Repubblica di Albania, dei rimedi straordinari avverso lasentenza di condanna a disposizione dell'imputato. L'avvenuta decisionedefinitiva sul punto di tali aspetti, preclude che, nella presente sede, possanoessere rivalutate questioni già definitivamente decise dal giudice di legittimità insede di primo annullamento. Ed infatti, ai sensi dell'articolo 624 primo commacodice procedura penale, se l'annullamento non è pronunciato per tutte ledisposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti chenon hanno connessione essenziale con la parte annullata; sicché l'annullamentodisposto dalla sentenza rescindente della sesta sezione ha avuto ad oggettosoltanto la questione della eliminazione della condanna per il reato di guida instato di ebbrezza ma, essendo state respinte tutte le altre censure in puntoviolazione dei principi del giusto processo, trattamento detentivo disumano evalutazione delle circostanze personali, le stesse non possono esserenuovamente devolute nella presente fase.2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta che la Corte di appello in sede dirinvio ha illegittimamente provveduto direttamente a ricalcolare la pena per ilreato di corruzione, scorporando preliminarmente la fattispecie contestata comeguida in stato d'ebbrezza perché definitivamente annullata dalla pronuncia dellasesta sezione, appare invece fondato; ed invero la pronuncia di annullamento alpunto 1.4 svolto a pagina 5 della motivazione stabiliva:” che è da accertare daparte del giudice del rinvio se venga meno la condizione prevista dall'articolo 2paragrafo 1 secondo periodo della Convenzione europea di estradizione e cioèl’individuazione di una pena superiore a mesi 4 di reclusione”. Spettava,pertanto, al giudice di rinvio operare una valutazione della pena residuapronuncia definitiva di condanna non potendo arbitrariamente procedersi ad unricalcolo della sanzione residua che non tenga conto delle valutazioni giàeffettuate dall’unico giudice competente e cioè quello albanese che hapronunciato la sentenza definitiva di condanna dell'imputato.Nel caso in esame, dalla lettura della pronuncia del giudice albanese, risulta chelo stesso aveva dapprima determinato una pena di mesi sei di reclusione perciascun reato (guida in stato di ebbrezza e corruzione) stabilendo così lamedesima gravità dei fatti; la sanzione complessiva veniva poi rideterminata pereffetto della irrogazione di un’unica condanna in quella di mesi 9 di reclusione.Ne consegue che, per ciascun reato, stante la pari gravità degli stessi, venivadeterminata la pena di mesi 4 e giorni 15 sulla quale, poi, andava conteggiata lariduzione per il rito; così che la pena residua per il solo reato di corruzioneresiduo è pari a mesi 3 ed ha errato la corte di appello nel determinarla in mesi 4già ridotta per la scelta del rito.Alla luce delle predette considerazioni risulta che non sussiste la condizioneindicata dalla Convezione europea per l’accoglimento della domanda diestradizione oggetto del giudizio di rinvio, costituita dalla sussistenza di una penada scontare ancora superiore a mesi 4 di reclusione; pertanto, la pronunciaimpugnata va annullata senza rinvio avendo proceduto ad una rideterminazioneillegittima del calcolo della pena irrogata dal giudice straniero per il solo reato dicorruzione residuo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'insussistenza dellecondizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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