CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 giugno 2021, per quanto qui rileva, ha confermato la decisione del Tribunale di Enna, in data 9 luglio 2020, quanto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in truffa pluriaggravata continuata, contestato al capo a) dell'imputazione. Considerato che entrambi i motivi sono del tutto generici, in violazione di quanto disposto dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice): il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre che "non è possibile ritenere la contestata recidiva qualificata" senza spiegarne le ragioni e ha lamentato soltanto che la Corte territoriale "ha ritenuto di poter disattendere la richiesta" di concessione delle attenuanti generiche, con decisione che peraltro è da ritenere implicitamente motivata là dove il giudice di appello ha confermato l'applicazione della recidiva (pag. 8), evidenziando la gravità del reato, le plurime condanne subite, la mancanza di resipiscenza e la serialità delle condotte delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile nel presente grado nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 27 settem