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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27318/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 113) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di stupefacenti, sulla scorta non soltanto degli elementi sintomatici riscontrati, indicativi di alterazione psicomotoria del prevenuto, ma anche sulla base dell'esame di due campioni di fluido del cavo orale, da cui era emersa l'assunzione di cocaina.

La particolare tenuità del fatto è stata motivatamente esclusa, avuto riguardo al serio pericolo per la pubblica incolumità derivato dalla condotta del prevenuto, valutato secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Infine, è stata correttamente esclusa la decorrenza della prescrizione, trovando nella specie applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103/2017, trattandosi di fatti-reato commessi in data 29.10.2017.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 113) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di stupefacenti, sulla scorta non soltanto degli elementi sintomatici riscontrati, indicativi di alterazione psicomotoria del prevenuto, ma anche sulla base dell'esame di due campioni di fluido del cavo orale, da cui era emersa l'assunzione di cocaina. La particolare tenuità del fatto è stata motivatamente esclusa, avuto riguardo al serio pericolo per la pubblica incolumità derivato dalla condotta del prevenuto, valutato secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Infine, è stata correttamente esclusa la decorrenza della prescrizione, trovando nella specie applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103/2017, trattandosi di fatti-reato commessi in data 29.10.2017. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27318/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris