CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lazion.2353/2022 depositata il 26/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 30504/2022Numero sezionale 870/2026Numero di raccolta generale 9764/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/04/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]