Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:265
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA]178/98 DEP
[OSCURATO:PERSONA]. A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Liquidazione delle spese»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 15 settembre 2004
Massime dell’ordinanza
1.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Elementi di prendere
in considerazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art 91, lett. b)]
2.
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Intervento di più avvocati
[Regolamento di procedura del Tribunale, art 91, lett. b)]
3.
Procedura — Spese — Liquidazione — Domanda relativa a talune spese presentata per la prima volta dinanzi al giudice — Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1)
1. Discende dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale che le spese ripetibili sono limitate, da un lato,
a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini, condizioni
queste che valgono per tutte le spese, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati
della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto
comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, che possono dipendere dall’assenza di precedenti giurisprudenziali
relativi ad analoghe circostanze, che ha implicato una maggiore incertezza circa l’esito del ricorso, dall’entità del lavoro,
segnatamente a livello di ricerca e di analisi, che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti
intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. In proposito la possibilità per il Tribunale
di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite.
Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura
in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Nel pronunciarsi sulla domanda di liquidazione
delle spese il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali
accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.
(v. punti 26-28, 33, 41)
2. Per quanto riguarda la massa di lavoro che il procedimento nella causa principale ha potuto cagionare agli avvocati, sebbene,
in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, si può verificare che, in base alle peculiarità di
ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese
indispensabili» il compenso di più avvocati. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro
che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero
di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.
(v. punto 35)
3. Una domanda di rimborso delle spese che inizialmente abbia riguardato soltanto gli onorari degli avvocati può validamente,
alla luce dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, essere estesa all’atto della domanda di liquidazione
delle spese, così da includervi le spese di viaggio e di soggiorno, in quanto vi era una contestazione tra le parti sulle
spese ripetibili al momento della presentazione della detta domanda. Tale domanda di rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno deve quindi essere dichiarata ricevibile.
(v. punto 40)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
15 settembre 2004
(1)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa T-178/98 DEP,
[OSCURATO:PERSONA]. A/S,
con sede in Trondheim (Norvegia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis e B. Servais, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3331),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e O. Czúcz , giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con sentenza 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3331) (in prosieguo: la «sentenza nella
causa principale»), il Tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla ricorrente la somma di NOK (corone norvegesi)
431 000 per risarcirla del danno da essa subìto in seguito alle irregolarità commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’imposizione
di dazi provvisori sulle importazioni di salmoni di allevamento dell’Atlantico nella [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha anche condannato
la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente.
2
Con lettera 29 novembre 2000 la ricorrente ha informato la convenuta che l’importo totale delle sue spese ripetibili nella
causa principale ammontava a BEF (franchi belgi) 2 200 000. La ricorrente ha chiesto alla convenuta di versarle sul conto
bancario la somma di BEF 1 650 000, corrispondente a tre quarti di tali spese.
3
Il 13 dicembre 2000 la convenuta ha chiesto alla ricorrente di fornirle il conteggio delle sue spese ripetibili. Il 20 dicembre
2000 la ricorrente ha comunicato alla convenuta un conteggio delle ore di lavoro fatturate dai suoi avvocati ed ha preteso
il pagamento delle sue spese come previsto dalla sentenza nella causa principale.
4
Il 29 dicembre 2000 la convenuta ha proposto un ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado nella causa principale.
L’11 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la proposta di versare una somma di EUR 18 592,01 per le spese della causa principale.
La ricorrente ritiene però di non aver ricevuto tale proposta prima del suo rinvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 9 settembre
2003. Con sentenza 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7541), la Corte ha respinto il
ricorso proposto dalla convenuta ed ha condannato, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] alle spese attinenti al ricorso principale e,
dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] alle spese attinenti al ricorso incidentale. Il 28 luglio 2003 la ricorrente ha chiesto alla convenuta
di versarle, quali spese attinenti al ricorso principale, la somma di EUR 40 902,43 (cioè circa BEF 1 650 000) maggiorati
di EUR 7 444,24 quali interessi calcolati sulla base di un tasso legale del 7% annuo a decorrere dalla pronuncia della sentenza
sul ricorso principale, cioè per un periodo di due anni, sette mesi e nove giorni.
5
Con lettera 1° settembre 2003 la convenuta ha rifiutato di pagare l’integralità delle spese e degli interessi chiesti dalla
ricorrente, ritenendoli non giustificati, ed è ritornata sulla sua proposta di versare una somma di EUR 18 592,01 ripresa
nella sua lettera 11 gennaio 2001. Con lettera 10 settembre 2003 la ricorrente ha ritirato la domanda relativa agli interessi,
ma ha mantenuto la domanda di pagamento di EUR 40 902,43.
6
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2003 la ricorrente ha formulato una domanda di liquidazione
delle spese ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di proceduta del Tribunale.
7
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni su
tale domanda.
Conclusioni delle parti
8
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia fissare a EUR 41 791,96 l’importo delle spese dovute dalla [OSCURATO:PERSONA].
9
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia fissare l’importo delle spese ripetibili ad EUR 18 592,01.
In diritto
Argomenti delle parti
10
Riferendosi alla sua telecopia 20 dicembre 2000, la ricorrente precisa l’importo delle sue spese ripetibili nel modo seguente:
–
per il ricorso: 61 ore e 45 minuti in totale, di cui 18 ore e 30 minuti per l’avv. J.‑F. Bellis ad un tasso orario di BEF 15 000,
6 ore per l’avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 37 ore e 15 minuti per l’avv. R. [OSCURATO:PERSONA] ad un tasso orario
di BEF 8 000;
–
per la replica: 76 ore in totale, di cui 14 ore e 30 minuti per l’avv. J.‑F. Bellis ad un tasso orario di BEF 15 000, 15 ore
per l’avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 46 ore e 30 minuti per l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad un tasso orario di BEF 8 000;
–
per la preparazione dell’udienza e l’udienza: 73 ore e 15 minuti in totale, di cui 17 ore e 45 minuti per l’avv. J.‑F. Bellis
ad un tasso orario di BEF 15 000, 24 ore e 15 minuti per l’avv. B. Servais ad un tasso orario di BEF 12 000 e 31 ore e 15
minuti per l’avv. T. Louko ad un tasso orario di BEF 8 000.
11
Così la causa principale ha richiesto, secondo la ricorrente, 211 ore di lavoro e le spese ripetibili ammontano a un totale
di BEF 2 224 250. Tale importo è stato arrotondato a BEF 2 200 000 di cui tre quarti, cioè BEF 1 650 000 o EUR 40 902,43,
sono stati reclamati alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla sentenza nella causa principale.
12
La ricorrente chiede inoltre nell’ambito del presente procedimento che le venga accordato un supplemento di EUR 889,53 per
coprire le spese di viaggio tra Bruxelles e Lussemburgo e le spese di soggiorno a Lussemburgo prima dell’udienza del 10 maggio
2000.
13
Dopo aver enunciato i principi applicabili alle spese ripetibili (ordinanza del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP,
Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4105, punto 17), ed indicato che all’epoca non aveva ricevuto la lettera della [OSCURATO:PERSONA]
11 gennaio 2001, la ricorrente avanza numerosi argomenti allo scopo di sostenere la sua domanda.
14
La ricorrente ricorda anzitutto lo scopo e la natura della causa principale e ne sottolinea l’importanza sotto il profilo
del diritto comunitario. Essa sottolinea che proprio tale causa ha per prima constatato in materia di misure antidumping la
responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] e fissato il grado di prudenza e di buona amministrazione che la [OSCURATO:PERSONA]
deve dimostrare allorché si prefigge di adottare misure antidumping. Il carattere di precedente, i commenti di cui è stata
oggetto da parte di eminenti autori ed il suo effetto sulle future prassi delle istituzioni attestano, ad avviso della ricorrente,
l’importanza della causa principale.
15
La ricorrente ritiene anche che la causa principale concerna principi giuridici complessi ed abbia sollevato punti difficili
e nuovi che necessitano una rilevante massa di lavoro.
16
In particolare, la ricorrente fa riferimento all’assenza di precedenti giurisprudenziali relativi a circostanze analoghe,
alla natura evolutiva della giurisprudenza riguardante il grado di prudenza e di buona amministrazione che deve dimostrare
la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’adozione di atti legislativi e, infine, alla lunghezza delle sue conclusioni relative alla
ricevibilità del ricorso per risarcimento danni ed alla quantificazione del danno subìto.
17
La complessità della causa principale giustificava inoltre, secondo la ricorrente, che vi si dedicassero numerosi avvocati.
La ricorrente indica in proposito che dalla giurisprudenza risulta che il primo elemento da prendere in considerazione nella
determinazione delle spese ripetibili è il numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento
dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite
(ordinanza Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 13, punto 20). Peraltro la ricorrente ritiene che il tempo consacrato
alla preparazione dell’udienza fosse giustificato dalla necessità di venire a capo dei problemi sollevati nelle memorie della
[OSCURATO:PERSONA] e di prevedere gli eventuali quesiti del Tribunale.
18
Infine la ricorrente segnala che aveva un interesse vitale a proporre il ricorso di cui alla causa principale. La ricorrente
menziona in particolare le sue significative perdite finanziarie causate dai dazi provvisori imposti dalla [OSCURATO:PERSONA], dal
suo abbandono del mercato comunitario fintantoché vennero mantenuti tali dazi e dalla messa in pericolo dei rapporti commerciali
con i suoi clienti stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA].
19
La convenuta sottolinea in via preliminare, da un lato, che l’11 gennaio 2001 ha inviato una lettera in cui contestava la
fondatezza della totalità delle spese reclamate dalla ricorrente e proponeva un rimborso di EUR 18 592,01 e, dall’altro, che
la ricorrente ha opposto un rifiuto irragionevole alle due successive offerte di rimborso di un importo superiore, cioè l’una,
datata 1° settembre 2003, di due volte la somma di EUR 18 592,01 per le spese attinenti rispettivamente al ricorso principale
dinanzi al Tribunale ed al ricorso dinanzi alla Corte avverso la pronuncia del Tribunale e l’altra, datata 24 settembre 2003,
della somma di EUR 50 000 per le spese attinenti al procedimento tanto dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.
20
La convenuta non nega l’importanza della causa principale sotto il profilo del diritto comunitario dato che si tratta della
prima causa nel settore dei dazi antidumping in cui la constatazione della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
ha dato luogo alla concessione di un risarcimento. Tuttavia essa contesta il fatto che tutte le spese reclamate dalla ricorrente
siano spese indispensabili e quindi ripetibili.
21
La convenuta ritiene che la ricorrente non dimostri di avere incontrato particolari difficoltà nella causa principale. Essa
è del parere che, in tale causa, il Tribunale si è limitato ad applicare ai fatti del caso di specie una giurisprudenza costante
in materia di responsabilità extracontrattuale, ivi compreso il grado di prudenza e di buona amministrazione richiesto da
parte della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene inoltre che la necessità di una dettagliata argomentazione circa la ricevibilità dell’azione
e la quantificazione del danno subìto sia inerente a qualsiasi ricorso per risarcimento danni. Infine la convenuta considera
che la brevità delle memorie scambiate comprova l’assenza di particolare complessità della causa principale.
22
La convenuta considera anche che la ricorrente non ha dimostrato in che cosa la causa principale abbia necessitato 209 ore
di lavoro ad opera di avvocati specializzati. Dal suo punto di vista, il trattamento di tale caso non necessitava né lavori
di ricerca più importanti che nell’ambito di un altro caso di antidumping, né il ricorso a tre avvocati nel corso di tutta
la fase scritta, né l’intervento di un quarto avvocato o di un sostituto del terzo avvocato per la preparazione dell’udienza.
Secondo la convenuta, la preparazione dell’udienza non poteva richiedere 72 ore di lavoro effettuate da tre avvocati due dei
quali erano associati esperti e specialisti di diritto antidumping (cioè gli avv.ti Bellis e Servais), col pretesto che occorreva
venire a capo delle questioni sollevate dalla convenuta nelle sue memorie e preparare le risposte ad eventuali quesiti del
Tribunale. Tali attività costituivano soltanto, ad avviso della convenuta, la preparazione normale ed indispensabile a qualsiasi
udienza. A ciò si aggiunge, secondo la convenuta, il fatto che le tariffe orarie applicate dagli avvocati della ricorrente
sono, senza essere irragionevoli, quanto meno sostanziali, il che testimonia l’esperienza dei suddetti avvocati. [OSCURATO:PERSONA],
sempre ad avviso della convenuta, avvocati così esperti sarebbero stati, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in
grado di trattare molto rapidamente il presente caso.
23
La convenuta ritiene ancora che la ricorrente non dimostri in quale misura proporre un ricorso nella causa principale presentasse
per essa un significativo interesse finanziario o addirittura un interesse vitale. Essa mancherebbe di quantificare e provare
il suo effettivo interesse finanziario.
24
La convenuta considera inoltre che la domanda di spese supplementari, relativa ad una somma di EUR 889,53, presentata per
la prima volta dinanzi a questo Tribunale, è irricevibile ed infondata. Tale somma non avrebbe potuto essere «contestata».
Tuttavia, riferendosi all’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e alla giurisprudenza relativa all’art. 74
del regolamento di procedura della Corte, la cui formulazione è analoga a quella dell’art. 91, n. 1, del regolamento di procedura
del Tribunale (ordinanza della Corte 26 maggio 1967, causa 25/65, Simet e a./[OSCURATO:PERSONA] della CECA ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 145), la
convenuta afferma che soltanto una domanda di spese «contestata» può essere oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale.
[OSCURATO:PERSONA] essa considera che tale domanda è irricevibile. Inoltre la convenuta ritiene che, in ogni caso, tale domanda non
sia fondata alla luce dell’assenza di dettagli su tali spese e di giustificativi degli importi realmente sostenuti. Pur supponendo
che questi ultimi si riferiscano alle spese avanzate da numerosi avvocati, la convenuta ritiene che la ricorrente manchi di
giustificare la presenza di numerosi avvocati all’udienza.
25
Infine la convenuta fa valere, a titolo di riferimento, che, nella sentenza 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑85), la quale presentava una particolare importanza ed era complessa, il Tribunale ha ritenuto che l’importo
di EUR 23 637,02 (circa BEF 953 515) costituiva un’equa valutazione delle spese recuperabili da parte del Consiglio (ordinanza
del Tribunale 22 marzo 2000, causa T‑97/95 [OSCURATO:PERSONA], Sinochem/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1715, punti 33 e 35). Conseguentemente
essa sostiene che la fissazione dell’importo delle spese ripetibili ad EUR 18 592,01 è nel caso di specie ragionevole.
Giudizio del Tribunale
26
A tenore dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa
dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002,
causa T‑38/95 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑217, punto 28, e 6 marzo 2003, causa T‑226/00 DEP, Plastics/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑685, punto 33).
27
È giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale
deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza
sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento
contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito
per le parti (ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T‑2/93 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑533, punto 16,
e 19 settembre 2001, causa T‑64/99 DEP, UK Coal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2547, punto 27). In proposito la possibilità per
il Tribunale di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanze del
Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1547, punto 31, e 15
marzo 2000, causa T‑337/94 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑479, punto 16).
28
È del pari giurisprudenza costante che il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti
ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.
Nel pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali
relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi
agenti o consulenti (ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 27, punto 27, e UK Coal/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 27, punto 26).
29
Proprio in rapporto a tali criteri occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.
30
Trattandosi in primo luogo dell’importo degli onorari di avvocato ripetibili, va anzitutto rilevato che la causa principale
presentava una particolare importanza sotto il profilo del diritto comunitario.
31
È sufficiente ricordare al riguardo come nella sentenza nella causa principale si sia precisato che, sebbene gli atti delle
istituzioni comunitarie riferentisi ad un procedimento diretto all’eventuale adozione di misure antidumping siano atti normativi
che implicano scelte di politica economica e, quindi, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per atti di tal genere sussista solo
in caso di violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli, tuttavia, quando si tratti
di azioni di natura meramente amministrative, esse non presuppongono alcuna scelta di politica economica ed attribuiscono
alla [OSCURATO:PERSONA] solo un margine di valutazione ridottissimo o addirittura inesistente, con la conseguenza che l’accertamento
di un’irregolarità la quale in circostanze analoghe non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente accorta e
diligente autorizza a concludere nel senso di un illecito tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 288 CE.
32
Inoltre, in tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per la prima volta a pagare un risarcimento ad un’impresa colpita
dalla natura irregolare dell’adozione e del mantenimento nei suoi confronti, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], di misure antidumping.
33
Trattandosi delle difficoltà in questione nella causa principale, va riconosciuto che l’assenza di precedenti giurisprudenziali
relativi ad analoghe circostanze ha implicato una maggiore incertezza circa l’esito del ricorso per la ricorrente ed ha potuto
quindi implicare ricerche ed analisi più approfondite che di norma. Inoltre l’esame congiunto della complessità inerente,
da un lato, ad una causa relativa a misure antidumping e, dall’altro, alla presentazione di un ricorso per responsabilità
extracontrattuale attesta anche difficoltà proprie della causa principale.
34
Tuttavia va anche tenuto conto del fatto che, a parte tali considerazioni, la causa principale sollevava una serie di questioni
analoghe a qualsiasi altra causa in materia di antidumping o di responsabilità extracontrattuale.
35
Quanto poi alla massa di lavoro che il procedimento nella causa principale ha potuto cagionare agli avvocati della ricorrente,
occorre ricordare che, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, si può verificare che,
in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare
nella nozione di «spese indispensabili» il compenso di più avvocati (ordinanza della Corte 6 gennaio 2004, causa C‑104/89 DEP,
Mulder e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3061, punto 62). [OSCURATO:PERSONA] tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore
di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente
dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 13, punto 20).
36
Nel caso di specie le 211 ore di lavoro consacrate dagli avvocati della ricorrente alla causa principale non appaiono obiettivamente
indispensabili. Risulta in particolare che è eccessivo il tempo totale consacrato alla redazione delle memorie da due avvocati
esperti e specializzati nonché da un avvocato meno esperto. Sono inoltre eccessive le 73 ore consacrate alla preparazione
dell’udienza ed all’udienza da due avvocati esperti e specializzati nonché da un terzo avvocato meno esperto che non aveva
ancora lavorato sulla causa, in ragione della necessità di venire a capo di problemi sollevati dalla convenuta nelle sue memorie
e di preparare gli eventuali quesiti del Tribunale.
37
[OSCURATO:PERSONA] però valutare anche l’interesse economico che la controversia ha rappresentato per le parti. Emerge in proposito dalla
sentenza nella causa principale, anzitutto, che la ricorrente la quale era principalmente attiva sul mercato comunitario ha
dovuto temporaneamente abbandonare tale mercato in seguito all’imposizione delle misure provvisorie di antidumping della [OSCURATO:PERSONA]
e che la sua attività commerciale durante tale periodo è stata estremamente debole. Inoltre il danno finanziario subìto dalla
ricorrente è stato quantificato nella sentenza nella causa principale a NOK 431 000. Non può dunque essere contestata l’importanza
finanziaria della causa principale per la ricorrente.
38
Tenuto conto dell’insieme delle caratteristiche del caso di specie, il numero di ore di lavoro consacrate dagli avvocati della
ricorrente alla causa principale appare troppo elevato. In una situazione siffatta l’importo totale delle spese per gli onorari
di avvocati ai fini della presente causa va fissato ad EUR 30 000.
39
In secondo luogo, trattandosi delle spese di viaggio e di soggiorno, va ricordato che, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento
di procedura, il Tribunale statuisce sulle spese ripetibili se vi è contestazione.
40
Nel caso di specie la domanda di rimborso delle spese della ricorrente è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 gennaio 2001
e il 1° settembre 2003. Se, invero, tale domanda riguardava inizialmente soltanto gli onorari degli avvocati ed è stata estesa
all’atto della presente domanda di liquidazione delle spese, così da includere le spese di viaggio, sussisteva però una contestazione
tra le parti sulle spese ripetibili al momento della presentazione della presente domanda. In effetti, al momento della sua
presentazione, la domanda di recupero degli onorari di avvocati della ricorrente era contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Così a
torto la [OSCURATO:PERSONA] invocava la sentenza Simet e a./[OSCURATO:PERSONA] della CECA (v. punto 24 supra). In tale sentenza non sussisteva
fra le parti alcuna contestazione sull’importo delle spese ripetibili e sulla loro liquidazione mentre, nella fattispecie,
la domanda di rimborso delle spese ripetibili presentata dalla domanda era contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la domanda
di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno della ricorrente è ricevibile.
41
Come per le altre spese, le spese di viaggio e di soggiorno attinenti al procedimento principale dinanzi al Tribunale vanno
considerate quali spese ripetibili nella misura in cui siano indispensabili. Tuttavia, in assenza di precisazioni circa la
destinazione e la ripartizione di tali spese di viaggio e di soggiorno di EUR 889,53, occorre valutare tali spese ripetibili
per le spese di viaggio e di soggiorno ex aequo et bono ad EUR 150.
42
Dato l’insieme delle considerazioni precedenti, può ritenersi di procedere ad un’equa valutazione dell’insieme delle spese
ripetibili da parte della ricorrente nella causa principale fissando il loro importo ad EUR 30 150. Poiché il Tribunale ha
condannato la [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza nella causa principale a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla ricorrente,
l’importo che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare ammonta ad EUR 22 612,5.
43
Poiché tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronuncia, non occorre
statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento di liquidazione delle spese
(v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 gennaio 2002, causa T‑80/97 DEP, Starway/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 39).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
Il totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla ricorrente è fissato ad EUR 22 612,5.
Lussemburgo, 15 settembre 2004
Il cancelliere
Le président
H. Jung
J. Azizi
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Lingua processuale: l'inglese.