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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23871/2026

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RUZIONE E DELLA2026 DELLA FAMIGLIA, [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, in2994 persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 7346/2025avverso la sentenza n. 536/2025 del TRIBUNALE di PALERMON, umero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 23871/2026depositata il 04/02/2025 R.G.N. 16384/2022;Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermorigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza delGiudice di Pace di Palermo del 2022, che, riunite le opposizioniproposte, da un lato, dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e delladelle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro, e dall’altro, dall’AssociazioneCNOS/FAP Regione Sicilia, avverso decreto ingiuntivo avente adoggetto credito di lavoro, si era dichiarato incompetente in favore delTribunale.2.

A fondamento del gravame Marotta aveva dedotto omessoesame dell’eccezione di nullità della notifica dell’atto di opposizione daparte degli Assessorati, alla quale aveva assunto conseguissel’esecutività del decreto ingiuntivo.3.

Il Tribunale, premesso che il vizio denunciato atteneva al fattoche gli Assessorati opponenti avevano notificato all’indirizzo Pec dellostudio legale presso il quale l’attore aveva eletto domicilio nella fasemonitoria, anziché all’indirizzo Pec del difensore al quale la parte avevaconferito la procura alle liti, disattendeva il gravame, sull’assunto chel’attore, eleggendo domicilio presso lo studio legale, ed in particolare in«Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 589, presso e nello studio legaleassociato [OSCURATO:PERSONA]», ed indicando l’indirizzo Pec“[OSCURATO:EMAIL]”, «Ai fini degli avvisi e dellenotificazioni», aveva indicato un doppio domicilio alternativo; e poichéentrambi gli indirizzi risultavano da pubblico registro, la notifica eravalida.Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/20264.

Per la cassazione della sentenza ricorre MaroNtutmae rocdoi ranc coaltatgteon erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026affidato a tre motivi.5.

Resistono con controricorso, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA]Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA], e l’AssessoratoRegionale della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro; dall’altrol’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/FAP Regione Sicilia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 170 c.p.c. e16-bis del d.lgs. n. 546/92.Premesso che il ricorso monitorio era stato proposto dal solo Avv.[OSCURATO:PERSONA] e che, come riportato nella sentenza impugnata, solol’indirizzo Pec di questa era stato indicato ai fini delle comunicazioni edelle notificazioni; e che l’intestatario dell’indirizzo Pec presso il qualeera stata eseguita la notifica era il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; sicensura che il Tribunale abbia ritenuto valida la notifica a soggettodiverso dal procuratore costituito.2.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.16-bis del d.lgs. n. 546/92.La statuizione è censurata per l’ulteriore motivo che l’indirizzo dellostudio legale era stato eletto come mero domicilio fisico, presso il qualecomunque non si poteva notificare, essendo imposta la notificazionetelematica, tanto più che il corrispondente indirizzo Pec era l’indirizzopersonale di altro Avvocato non costituito.3.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., mancata verifica dell’effettiva titolarità dell’indirizzoPec.Il Tribunale aveva omesso di verificare che l’indirizzo Pec di notifica noncorrispondeva allo [OSCURATO:PERSONA] ma al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7346/20254.

I motivi, esaminabili congiuntamente per connessioneN,u mseoronsoez ionale 2994/2026Numero di raccolta generale 23871/2026infondati nei termini che seguono.Data pubblicazione 22/07/20265.

Il Tribunale ha errato nel giudicare valida la notifica operata alpresunto indirizzo Pec dello studio legale associato Schimmenti-Dimaggio, visto che è documentato ed incontroverso che Marotta erarappresentato e difeso in sede monitoria dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], alquale pertanto andava rivolta la notificazione ai sensi degli artt. 170,638 e 645 c.p.c., e che solo questi aveva indicato il proprio indirizzoPec per le notificazioni, restando invece del tutto ininfluentel’aggiuntiva indicazione dell’indirizzo fisico dello studio legale associato,posto che, a seguito dell’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179del 2012, conv., con modific., dalla legge n. 221 del 2012, fermoquanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile percausa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazionivanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato,corrispondente all’indirizzo PEC - risultante dal ReGindE - indicato, unavolta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibiledai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzidi posta elettronica certificata (Cass. nn. 3685/2021, 21579/2024).

Lanotifica era nulla, tanto più che, come documentato ed incontroverso,l’indirizzo Pec di notifica aveva come intestatario il solo Avv.Schimmenti.6.

Tuttavia l’errore è irrilevante riguardo al decisum, perché anchein tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di giudizi iniziatidopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164,comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990,la costituzione dell’opposto sana, per raggiungimento dello scopo, aisensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., con effetto "ex tunc" il viziodi nullità attinente alla vocatio in ius e, con essa, la correlatainammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini diproposizione (Cass. nn. 4470/99, 15946/2019, 4395/2025).Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/20267.

Il ricorrente peraltro neppure prospetta che la Nnuomteirfoidci ara ccfoltsa sgen erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026inesistente, cosa da escludersi, essendosi ormai stabilito chel'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle soleipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dalmodello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a)nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato,in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività,in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento diuno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previstidall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunqueconsiderarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltantoi casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata manon compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass SU n. 14916/2016;Cass. nn. 2174/2017, 14840/2018, 26511/2022).

Nella specie,peraltro, essendo stata la notifica esperita a collega di studio dell’Avv.Dimaggio, neppure può dirsi, alla stregua dell’ormai superato criteriodi demarcazione tra i due tipi di vizio, non vi fosse alcun collegamentotra il destinatario ed il difensore.8.

In conclusione, il ricorso va rigettato.9.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida, per ciascuna di esse, in €. 1.500,00 per compensi, oltre,Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/2026per l’[OSCURATO:PERSONA], €. 200,00 per esborsi, spese forNfuemtetroadri ireac cnoltea lglean erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026misura del 15% e gli accessori di legge, e per gli Assessorati, alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RUZIONE E DELLA2026 DELLA FAMIGLIA, [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO, in2994 persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 7346/2025avverso la sentenza n. 536/2025 del TRIBUNALE di PALERMON, umero sezionale 2994/2026Numero di raccolta generale 23871/2026depositata il 04/02/2025 R.G.N. 16384/2022;Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermorigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza delGiudice di Pace di Palermo del 2022, che, riunite le opposizioniproposte, da un lato, dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e delladelle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro, e dall’altro, dall’AssociazioneCNOS/FAP Regione Sicilia, avverso decreto ingiuntivo avente adoggetto credito di lavoro, si era dichiarato incompetente in favore delTribunale.2. A fondamento del gravame Marotta aveva dedotto omessoesame dell’eccezione di nullità della notifica dell’atto di opposizione daparte degli Assessorati, alla quale aveva assunto conseguissel’esecutività del decreto ingiuntivo.3. Il Tribunale, premesso che il vizio denunciato atteneva al fattoche gli Assessorati opponenti avevano notificato all’indirizzo Pec dellostudio legale presso il quale l’attore aveva eletto domicilio nella fasemonitoria, anziché all’indirizzo Pec del difensore al quale la parte avevaconferito la procura alle liti, disattendeva il gravame, sull’assunto chel’attore, eleggendo domicilio presso lo studio legale, ed in particolare in«Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 589, presso e nello studio legaleassociato [OSCURATO:PERSONA]», ed indicando l’indirizzo Pec“[OSCURATO:EMAIL]”, «Ai fini degli avvisi e dellenotificazioni», aveva indicato un doppio domicilio alternativo; e poichéentrambi gli indirizzi risultavano da pubblico registro, la notifica eravalida.Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/20264. Per la cassazione della sentenza ricorre MaroNtutmae rocdoi ranc coaltatgteon erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026affidato a tre motivi.5. Resistono con controricorso, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA]Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA], e l’AssessoratoRegionale della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro; dall’altrol’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/FAP Regione Sicilia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 170 c.p.c. e16-bis del d.lgs. n. 546/92.Premesso che il ricorso monitorio era stato proposto dal solo Avv.[OSCURATO:PERSONA] e che, come riportato nella sentenza impugnata, solol’indirizzo Pec di questa era stato indicato ai fini delle comunicazioni edelle notificazioni; e che l’intestatario dell’indirizzo Pec presso il qualeera stata eseguita la notifica era il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; sicensura che il Tribunale abbia ritenuto valida la notifica a soggettodiverso dal procuratore costituito.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.16-bis del d.lgs. n. 546/92.La statuizione è censurata per l’ulteriore motivo che l’indirizzo dellostudio legale era stato eletto come mero domicilio fisico, presso il qualecomunque non si poteva notificare, essendo imposta la notificazionetelematica, tanto più che il corrispondente indirizzo Pec era l’indirizzopersonale di altro Avvocato non costituito.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., mancata verifica dell’effettiva titolarità dell’indirizzoPec.Il Tribunale aveva omesso di verificare che l’indirizzo Pec di notifica noncorrispondeva allo [OSCURATO:PERSONA] ma al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7346/20254. I motivi, esaminabili congiuntamente per connessioneN,u mseoronsoez ionale 2994/2026Numero di raccolta generale 23871/2026infondati nei termini che seguono.Data pubblicazione 22/07/20265. Il Tribunale ha errato nel giudicare valida la notifica operata alpresunto indirizzo Pec dello studio legale associato Schimmenti-Dimaggio, visto che è documentato ed incontroverso che Marotta erarappresentato e difeso in sede monitoria dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], alquale pertanto andava rivolta la notificazione ai sensi degli artt. 170,638 e 645 c.p.c., e che solo questi aveva indicato il proprio indirizzoPec per le notificazioni, restando invece del tutto ininfluentel’aggiuntiva indicazione dell’indirizzo fisico dello studio legale associato,posto che, a seguito dell’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179del 2012, conv., con modific., dalla legge n. 221 del 2012, fermoquanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile percausa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazionivanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato,corrispondente all’indirizzo PEC - risultante dal ReGindE - indicato, unavolta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibiledai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzidi posta elettronica certificata (Cass. nn. 3685/2021, 21579/2024). Lanotifica era nulla, tanto più che, come documentato ed incontroverso,l’indirizzo Pec di notifica aveva come intestatario il solo Avv.Schimmenti.6. Tuttavia l’errore è irrilevante riguardo al decisum, perché anchein tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di giudizi iniziatidopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164,comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990,la costituzione dell’opposto sana, per raggiungimento dello scopo, aisensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., con effetto "ex tunc" il viziodi nullità attinente alla vocatio in ius e, con essa, la correlatainammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini diproposizione (Cass. nn. 4470/99, 15946/2019, 4395/2025).Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/20267. Il ricorrente peraltro neppure prospetta che la Nnuomteirfoidci ara ccfoltsa sgen erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026inesistente, cosa da escludersi, essendosi ormai stabilito chel'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi distrumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo,oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle soleipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dalmodello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato,in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività,in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento diuno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previstidall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunqueconsiderarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltantoi casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata manon compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass SU n. 14916/2016;Cass. nn. 2174/2017, 14840/2018, 26511/2022). Nella specie,peraltro, essendo stata la notifica esperita a collega di studio dell’Avv.Dimaggio, neppure può dirsi, alla stregua dell’ormai superato criteriodi demarcazione tra i due tipi di vizio, non vi fosse alcun collegamentotra il destinatario ed il difensore.8. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida, per ciascuna di esse, in €. 1.500,00 per compensi, oltre,Numero registro generale 7346/2025Numero sezionale 2994/2026per l’[OSCURATO:PERSONA], €. 200,00 per esborsi, spese forNfuemtetroadri ireac cnoltea lglean erale 23871/2026Data pubblicazione 22/07/2026misura del 15% e gli accessori di legge, e per gli Assessorati, alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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