CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 056EZ6Y nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] .Joshua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ne ha confermato la condanna alla pena di euro 100 di multa per il reato di rissa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle fonti di prova, senza tenere conto del dato univoco acclarato dalla sentenze di merito: gli operanti hanno assistito al fatto che cinque persone si stavano picchiando "con calci e pugni" tra questi è stato individuato, fermato sul posto e identificato l'odierno imputato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il